Cassazione Civile, Ordinanza n. 00727/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di un giudizio civile relativo al pagamento di compensi professionali. Il professionista aveva ottenuto un decreto di ingiunzione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 per euro 2.400, oltre accessori e spese. In sede di opposizione il decreto era stato parzialmente riformato e l'indennizzo liquidato in euro 3.960, con spese di euro 702 per la fase monitoria ed euro 868,50 per l'opposizione, applicando la tabella 12 del D.M. n. 55/2014. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme processuali e costituzionali per avere la Corte territoriale liquidato le spese in modo globale e senza indicare criteri, fasi e voci considerate, a fronte di una nota spese dettagliata; 2) violazione delle norme sul criterio di liquidazione dei compensi professionali, deducendo che la somma riconosciuta era irrisoria e non rispettosa dei parametri; 3) omessa pronuncia sulla richiesta di aumento di un terzo del compenso per la manifesta fondatezza dell'opposizione. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di merito, nel liquidare le spese, si fosse limitato a un richiamo astratto al D.M. n. 55/2014 senza indicare le attività considerate, i parametri applicati e le ragioni delle riduzioni rispetto alla nota spese depositata; ha inoltre rilevato che non era chiaro se gli importi comprendessero l'aumento previsto per gli atti telematici. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato come base del procedimento monitorio nell'ambito dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve essere motivata in modo da rendere comprensibile il percorso decisorio, anche nella liquidazione delle spese
impone una motivazione idonea a rendere intelligibile la decisione del giudice
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell'esigenza di motivazione della decisione giudiziaria
richiamato dal ricorrente tra le norme violate nella liquidazione dei compensi
regola la condanna alle spese secondo soccombenza
i compensi professionali devono essere determinati in modo conforme al decoro della professione e ai parametri applicabili
art. 24, comma 1, L. 13 giugno 1942, n. 794
richiamato in tema di liquidazione degli onorari professionali
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato come parametro normativo per la determinazione dei compensi dell'avvocato
art. 2, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato tra i criteri di liquidazione dei compensi
art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
la Corte segnala che non era chiaro se l'importo liquidato comprendesse l'aumento per la redazione degli atti con modalità telematiche
art. 5, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato nel motivo di ricorso in tema di parametri di liquidazione
tabella n. 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
applicabile alla natura contenziosa del procedimento; la liquidazione deve avvenire secondo i relativi parametri e fasi
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione in materia di equa riparazione, le spese dell'intero procedimento vanno regolate unitariamente, senza una separata e autonoma liquidazione della sola fase monitoria, in ragione dell'unitarietà del procedimento.
- Quando la parte deposita una nota spese analitica, il giudice che liquida i compensi professionali deve indicare il criterio seguito, la tariffa o il parametro applicato e le voci considerate o ridotte; una liquidazione meramente globale e apodittica è censurabile per difetto di motivazione.
- La liquidazione dei compensi dell'avvocato deve avvenire nel rispetto dei parametri normativi applicabili e della distinzione per fasi prevista dalla tabella pertinente, non essendo sufficiente il richiamo astratto al decreto ministeriale.
- Se il giudice liquida importi inferiori a quelli richiesti e documentati, deve esplicitare le ragioni della riduzione, così da consentire il controllo sulla correttezza della decisione.
- In presenza di censure sulla liquidazione delle spese che investono la motivazione e il metodo di calcolo, l'accoglimento del primo motivo può assorbire le ulteriori doglianze relative all'entità del compenso e all'omessa pronuncia su maggiorazioni specifiche.
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