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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18828/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato nel 2016 a una lavoratrice da una società formalmente datrice di lavoro, nell'ambito di una più ampia riorganizzazione del gruppo aeronautico. La Corte d'appello aveva ritenuto che tra due società del gruppo esistesse un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, con conseguente necessità di considerare, nella verifica degli esuberi, anche i dipendenti dell'altra società del gruppo; perciò aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione e riconoscendo l'indennità risarcitoria e i contributi. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina speciale sui licenziamenti collettivi nel trasporto aereo, sostenendo che i licenziamenti del 2016 derivavano dalla crisi del 2011 e dagli accordi sindacali 2011-2012 e che, quindi, la platea dei lavoratori da considerare doveva essere circoscritta all'assetto aziendale esistente all'epoca di tali accordi, senza coinvolgere altre società successivamente entrate nel gruppo; 2) violazione delle norme sui licenziamenti collettivi e sull'unico centro di imputazione, deducendo che la platea andava limitata al complesso aziendale della singola impresa e che non era stato provato l'ulteriore requisito dell'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società del gruppo; in subordine, anche considerando il gruppo nel suo insieme, la selezione avrebbe dovuto riguardare solo il personale navigante della società in crisi; 3) violazione di norme del codice della navigazione e di regolamenti europei in materia aeronautica, sostenendo che nel settore del trasporto aereo la normativa tecnica e regolatoria impedirebbe di configurare una struttura aziendale unitaria con uso promiscuo dei naviganti e che neppure il ricorso a contratti di wet lease varrebbe a dimostrare tale unitarietà. Nel corso del giudizio di cassazione, le ricorrenti hanno poi notificato rinuncia al ricorso; la lavoratrice ha preso atto della rinuncia e ha chiesto la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso. Ha ritenuto che la rinuncia al ricorso per cassazione produca estinzione anche senza accettazione della controparte, una volta portata a conoscenza di quest'ultima. Ha inoltre condannato le società ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controricorrente, con distrazione al difensore antistatario. Ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché la declaratoria di estinzione del giudizio ne impedisce l'operatività.

Norme richiamate

  • art. 1-bis L. n. 291 del 2004

    richiamato dalle ricorrenti come base della disciplina speciale dei licenziamenti collettivi nel trasporto aereo e degli accordi sindacali che subordinerebbero la mobilità all'uso di un lungo periodo di cassa integrazione

  • art. 2 D.L. n. 134 del 2008, conv. in L. n. 166 del 2008

    indicato come norma modificativa della disciplina speciale invocata dalle ricorrenti

  • art. 5 L. n. 223 del 1991

    richiamato quale norma sulla individuazione dei lavoratori da licenziare nella procedura collettiva

  • art. 2359 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti in tema di rapporti di controllo e collegamento societario

  • art. 2497 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti in tema di direzione e coordinamento di società

  • art. 2094 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti con riferimento alla prestazione di lavoro subordinato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 776 cod. nav.

    richiamato nel terzo motivo con riferimento alla disciplina aeronautica

  • art. 779 cod. nav.

    richiamato nel terzo motivo con riferimento alla disciplina aeronautica

  • Regolamento (CE) n. 859/2008

    capo C, OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b)

    invocato dalle ricorrenti per sostenere l'impossibilità di un uso promiscuo del personale navigante tra società distinte

  • Regolamento (CE) n. 1008/2008

    art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)

    invocato nel terzo motivo per escludere l'unitarietà organizzativa tra le società del gruppo nel settore del trasporto aereo

  • Regolamento (UE) n. 965/2012

    Allegato 3, capo C, sezione 1 ORO

    invocato per affermare la rigidità della disciplina aeronautica e la separatezza delle strutture aziendali

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore alle parti in vista dell'adunanza camerale

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso produce effetti processuali se portata a conoscenza della controparte mediante notificazione o comunicazione ai difensori

  • art. 391 c.p.c.

    la regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa al processo

  • art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970

    richiamato dalla Corte d'appello come limite temporale del periodo rilevante per la detrazione dell'aliunde percipiendum e dell'aliunde perceptum

  • art. 118, primo comma disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio per relationem alla motivazione di precedenti conformi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto inapplicabile in caso di declaratoria di estinzione del giudizio

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, purché sia portata a conoscenza della parte resistente nelle forme previste dall'art. 390 c.p.c.
  • In caso di rinuncia al ricorso, la regolazione delle spese è rimessa al collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa al giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
  • Quando una controversia attiene a un licenziamento collettivo in ambito di gruppo societario, le censure sulla individuazione della platea dei lavoratori e sull'esistenza di un unico centro di imputazione devono confrontarsi con i requisiti normativi e fattuali specificamente dedotti, ma nel caso di rinuncia al ricorso la Cassazione non entra nel merito delle doglianze.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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