Cassazione Civile, Ordinanza n. 06193/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore, assunto a tempo indeterminato dal 2004 e adibito a mansioni di operaio idraulico-forestale presso la struttura regionale competente per la gestione del demanio forestale, aveva chiesto che il rapporto fosse qualificato come impiego pubblico e che, conseguentemente, fosse inserito nella pianta organica della Regione con inquadramento nell’area B del CCNL del comparto enti locali, con effetti giuridici ed economici dal 1 gennaio 2004. In appello la domanda era stata respinta, ritenendosi che il rapporto fosse stato validamente costituito come rapporto di lavoro di diritto privato e regolato dalla contrattazione collettiva specifica per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione degli artt. 35, 36 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 30 ss. della l.r. Campania n. 11/1996 e dell’art. 97 Cost., sostenendo che la natura pubblica del rapporto deriverebbe dall’inserimento stabile nell’organizzazione dell’ente e non dal tipo di contratto collettivo applicato; ha inoltre sostenuto che il giudice ordinario potesse condannare la P.A. a un facere infungibile, come la modifica della pianta organica, e che dovesse essere applicata la parità di trattamento contrattuale con i dipendenti regionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., ritenendo che il rigetto della domanda fosse comunque conforme a diritto. La Corte ha chiarito che non era in discussione l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione, ma soltanto la sua qualificazione e il regime collettivo applicabile. Ha escluso che il rapporto potesse essere sussunto nel pubblico impiego contrattualizzato del comparto regioni-autonomie locali, poiché la normativa statale e regionale sul personale forestale prevedeva espressamente l’utilizzo di contratti di diritto privato e l’applicazione del relativo CCNL di settore. Ha inoltre osservato che, in una vicenda in cui il rapporto era già validamente costituito, era improprio invocare l’inserimento in pianta organica e infondato chiedere l’applicazione di un diverso contratto collettivo. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
usato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso
consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è comunque conforme a diritto
richiamato dal ricorrente; ritenuto non decisivo nella fattispecie perché il rapporto era già stato validamente costituito
richiamato dalla Corte territoriale e discusso in cassazione; non impedisce, nella specie, l’utilizzo del contratto privato previsto dalla disciplina speciale del personale forestale
invocato per la parità di trattamento contrattuale; la Corte esclude che imponga l’applicazione del CCNL del comparto enti locali a rapporti regolati da disciplina speciale
richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di una condanna della P.A. a facere infungibile
art. 97 Cost.
invocato a sostegno della tesi della natura pubblica del rapporto
art. 9 L.R. Campania 7 maggio 1996 n. 11
indicato come base organizzativa della gestione del demanio forestale regionale attraverso le strutture tecniche-amministrative competenti
art. 30 L.R. Campania 7 maggio 1996 n. 11
norma che prevedeva l’impiego del personale idraulico-forestale nel rispetto dei contratti nazionali e integrativi regionali di categoria
L.R. Campania 24 luglio 2006 n. 14
ha modificato l’art. 30 della legge regionale del 1996 ribadendo l’impiego del personale nel rispetto dei contratti nazionali e integrativi di settore
L. n. 124/1985
ricordata come base storica dell’assunzione di operai forestali con contratto di diritto privato e del rinvio alla contrattazione collettiva e alle norme sul collocamento
L. n. 205/1962
richiamata come precedente normativo in continuità con la disciplina delle assunzioni di operai forestali con contratto privato
L. R. Campania n. 37/1977
ha previsto, in via transitoria, l’impiego di lavoratori con contratto di diritto privato per le opere di bonifica e riforestazione
L.R. Campania n. 13/1987, art. 32
ha previsto che l’impiego del personale forestale avvenisse secondo i contratti collettivi nazionali e integrativi regionali vigenti
d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, artt. 68 e 83
richiamato nel contesto della disciplina dei beni e delle competenze forestali oggetto di lavori in amministrazione diretta
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
indicata come fonte di modifica dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione è espressamente regolato da una disciplina speciale che prevede l’impiego con contratto di diritto privato e l’applicazione di un determinato CCNL di settore, non è consentito al lavoratore chiedere l’applicazione del contratto collettivo proprio del pubblico impiego contrattualizzato solo sulla base dell’inserimento funzionale nell’organizzazione dell’ente.
- La qualificazione del rapporto non può essere desunta in modo isolato dalla subordinazione o dalla continuità della prestazione, ma va verificata alla luce della disciplina legale e contrattuale speciale che governa quel specifico segmento occupazionale.
- Se il rapporto di lavoro è già validamente costituito, la domanda di "inserimento nella pianta organica" può risultare impropria quando, in realtà, ciò che si contesta è soltanto il regime contrattuale e l’inquadramento economico-normativo applicato.
- La parità di trattamento ex art. 45 d.lgs. n. 165/2001 non comporta, di per sé, l’estensione a rapporti speciali di contratti collettivi diversi da quelli che la legge o la contrattazione di settore espressamente richiamano.
- In presenza di una motivazione della sentenza di merito non condivisibile ma di un dispositivo corretto in diritto, la Corte di cassazione può rigettare il ricorso correggendo la sola motivazione ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.
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