L.R. Campania 14/2006
Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Campania n. 11/1996 su forestazione, bonifica montana e difesa del suolo: aggiorna pianificazione forestale, deleghe e lavori in economia, disciplina la ripartizione della manodopera, introduce deroghe per biomasse e interventi su siti Natura 2000, amplia gli interventi per emergenze e condoni, e regola accantonamenti e trasferimenti di risorse. È entrata in vigore il 8 agosto 2006.
Modifiche alla disciplina campana su economia, bonifica montana, foreste e difesa del suolo
Modifiche alla disciplina campana su economia forestale, bonifica montana e difesa del suolo
La legge regionale della Campania n. 14 del 24 luglio 2006 interviene sulla L.R. n. 11/1996, aggiornando la disciplina degli interventi forestali, della gestione della manodopera idraulico-forestale, della programmazione decennale e di alcune attività in materia di vincolo idrogeologico e tutela ambientale. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Campania ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.
Pianificazione forestale e indirizzi regionali
La realizzazione degli interventi di forestazione e bonifica montana, così come i piani di assestamento e di gestione forestale e ogni altro intervento di tutela, valorizzazione e utilizzazione delle risorse forestali, deve avvenire nel rispetto delle linee guida di programmazione forestale adottate in attuazione del d.lgs. 227/2001. La Giunta regionale è tenuta a emanare, entro 60 giorni dall’approvazione della legge, un apposito documento di indirizzo e attuazione.
I piani forestali generali decennali, con i relativi aggiornamenti e variazioni, sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la terza কমিশione consiliare permanente.
Organizzazione degli organi e deleghe
Nelle adunanze del comitato, il presidente, i componenti e il segretario possono avvalersi dell’istituto della delega.
Esecuzione dei lavori in economia e amministrazione diretta
Per gli interventi previsti dalla legge, la realizzazione in economia nella forma dell’amministrazione diretta è consentita per importi non superiori a 250.000 euro, con impiego del personale idraulico-forestale legittimamente in attività presso gli enti delegati e i settori forestali regionali decentrati, nel rispetto dei contratti collettivo nazionale e integrativo regionale.
Sono compresi, entro tale disciplina, anche i lavori di ingegneria naturalistica richiamati dai regolamenti regionali menzionati nel testo.
Ripartizione delle risorse e gestione della manodopera
La ripartizione delle risorse è effettuata in base alla forza lavoro legittimamente presente al 31 dicembre dell’anno precedente ed avviata al lavoro; in prima applicazione si considera la forza lavoro presente al 31 dicembre 2005.
Per garantire una distribuzione uniforme della forza lavoro sul territorio:
- per le comunità montane è mantenuto il rapporto medio di 1 tra giornate lavorative complessive e superficie territoriale in ettari;
- per le province è mantenuto il rapporto medio di 0,5 tra giornate lavorative complessive e superficie territoriale classificata ISTAT come montagna o collina;
- gli enti che raggiungono o superano tali parametri non possono procedere al turn over della manodopera cessata né aumentare le giornate per il personale a tempo determinato;
- gli enti sotto soglia possono invece effettuare il turn over o incrementare le giornate lavorative;
- le giornate recuperate per effetto delle cessazioni possono essere ridistribuite, fino al 50% in più, solo agli enti sotto soglia, per nuove assunzioni o per aumentare le giornate del personale a tempo determinato, fino al raggiungimento dei parametri fissati.
Biomasse, cure colturali e tutela ambientale
I limiti previsti per le utilizzazioni forestali non si applicano alle cure colturali consistenti in sfollo e diradamento, nei cedui e nelle fustaie, finalizzate all’ottenimento di biomasse per la produzione di energia rinnovabile. L’autorizzazione è rilasciata dall’ente delegato territorialmente competente su richiesta corredata da una relazione tecnica dettagliata sulle operazioni, sul prelievo del materiale e sulla destinazione dello stesso.
Per gli interventi ricadenti in SIC, pSIC e ZPS, sia per le cure colturali finalizzate a biomasse sia per le opere di manutenzione idraulico-forestale, è richiesta la redazione di un progetto firmato da tecnico abilitato, con un’analisi preliminare su modello regionale per escludere la necessità di valutazione di incidenza ambientale. Sono previste verifiche a campione da parte dei settori competenti.
Tagli boschivi e utilizzazioni nel demanio pubblico
Le disposizioni ordinarie sui tagli boschivi non si applicano ai tagli inferiori a due ettari di superficie cadente al taglio; il proprietario o possessore deve darne comunicazione all’ente delegato prima dell’inizio della stagione silvana di riferimento.
Nelle utilizzazioni dei boschi del demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui di lavorazione. Il progetto di taglio deve individuare piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato del materiale di risulta, e tale prescrizione deve essere inserita nei contratti di vendita dei lotti boschivi. La violazione comporta la sanzione amministrativa prevista per l’articolo 25, comma 11, della legge richiamata.
Interventi per emergenze e attività collegate al POR
Tra le attività degli enti sono ricompresi:
- il ripristino dell’agibilità del territorio di competenza in caso di eventi meteorici o altre calamità naturali;
- le attività connesse alla manutenzione e utilizzazione delle opere realizzate e delle attrezzature acquisite in attuazione del POR Campania 2000-2006.
Per gli interventi emergenziali gli enti possono riservare, nella programmazione, fino al 3% dello stanziamento assegnato dalla Regione nell’esercizio finanziario precedente. Il funzionario incaricato individua l’emergenza con proprio provvedimento e dispone l’immediato impiego delle unità lavorative necessarie mediante ordini di servizio; il pagamento avviene sulla base dei listini paga correlati.
Cambio di destinazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico
Per le istanze di cambio di destinazione di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, quando collegate al condono edilizio di immobili, il parere è espresso direttamente dall’ente delegato territorialmente competente, previa istruttoria dei propri uffici tecnici, in deroga alla disciplina ordinaria richiamata dalla legge.
Trattamento economico del personale e accantonamenti
L’indennità di fine rapporto del personale con contratto privatistico idraulico-forestale, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è accantonata:
- per il personale dipendente dagli enti delegati, su apposita partita di giro del bilancio dell’ente;
- per il personale dipendente dai settori forestali periferici dell’area generale di coordinamento “Sviluppo attività settore primario”, secondo le procedure già in essere.
Risorse finanziarie e modalità di accredito
Le risorse finanziarie destinate agli interventi richiamati dalla legge sono accreditate:
- agli enti delegati, per quanto riguarda le risorse dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 3, comma 1;
- ai dirigenti responsabili dei settori forestali decentrati, per le risorse relative all’attuazione delle perizie di cui all’articolo 8, comma 4.
L’accredito avviene nella misura del 60% della competenza iscritta nel bilancio gestionale entro il mese di febbraio di ciascun anno di riferimento, anche in deroga alle regole sull’esercizio provvisorio finanziario della Regione.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, quindi l’8 agosto 2006.
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