Cassazione Civile, Ordinanza n. 30644/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR della Puglia e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda applicando i corretti criteri sull’onere della prova e sulla rilevanza degli indizi relativi alla fittizietà delle operazioni e del fornitore, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2006, emesso nei confronti di un consorzio agricolo per l’utilizzo di fatture ritenute dall’Ufficio soggettivamente e oggettivamente inesistenti, in particolare riferite a una ditta fornitrice indicata come anomala. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo non provata l’inesistenza delle operazioni e valorizzando la regolare annotazione delle fatture, il pagamento con mezzi tracciabili e alcuni controlli amministrativi favorevoli. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto la violazione delle norme su deducibilità dei costi e detraibilità IVA, sull’accertamento induttivo e sull’onere della prova, sostenendo che la CTR aveva ignorato plurimi indizi di fittizietà del fornitore, aveva invertito l’onere probatorio e aveva dato peso a elementi formali irrilevanti. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: per le operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, mentre per le operazioni oggettivamente inesistenti l’Ufficio può assolvere l’onere con presunzioni semplici e il contribuente deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni; la CTR non ha valutato gli indizi offerti dall’Ufficio e ha male applicato tali principi.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dall’Agenzia come norma sulla deducibilità dei costi, in combinazione con la disciplina IVA e con i principi sull’onere della prova
art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base dell’accertamento fondato su elementi presuntivi e indiziari
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in tema di detrazione IVA, esclusa quando le operazioni siano inesistenti
art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in tema di accertamento IVA e valorizzazione di presunzioni
richiamato per il riparto dell’onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente
richiamato per l’uso delle presunzioni semplici nell’accertamento dei fatti
Massime di principio
- In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del destinatario; il contribuente, per andare esente da responsabilità fiscale, deve provare di aver agito senza sapere dell’evasione e con la massima diligenza esigibile.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio può assolvere l’onere probatorio mediante presunzioni semplici idonee a dimostrare l’assenza dell’operazione; una volta provata l’inesistenza, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esecuzione della prestazione o cessione contestata.
- La regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili e dei pagamenti non è sufficiente, da sola, a dimostrare la realtà dell’operazione quando l’Amministrazione abbia fornito elementi indiziari gravi, precisi e concordanti di fittizietà.
- Il giudice di merito deve valutare specificamente gli indizi offerti dall’Ufficio e non può escluderne la rilevanza limitandosi a richiamare elementi formali o controlli amministrativi favorevoli, se questi non smentiscono le circostanze sintomatiche di inesistenza delle operazioni.
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