Cassazione Civile, Ordinanza n. 07023/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione avverso un verbale di contestazione per sosta di un autoveicolo in corsia riservata ai mezzi pubblici. L'opponente deduceva, nei vari gradi di merito e poi in cassazione, in sintesi: l'erronea valutazione delle prove e la tardività delle preclusioni istruttorie; la mancata ammissione di prova testimoniale e di rilievi fotografici; l'omesso esame dell'assenza di colpa e dell'errore scusabile per asserita confusione della segnaletica; l'errata applicazione delle norme sul rito dell'opposizione a sanzione amministrativa; l'asserita illegittimità del verbale privo di sottoscrizione autografa in originale; infine l'illegittimità della statuizione sull'ulteriore contributo unificato, sostenendo che il patrocinio a spese dello Stato e l'esenzione originaria dal contributo rendessero inapplicabile tale onere.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha osservato che le censure sui primi tre motivi tendevano a ottenere una rivalutazione del merito e introducevano anche questioni nuove non esaminate nei precedenti gradi; ha inoltre ritenuto corretta la motivazione sulla tardività e non decisività delle prove richieste. Sul verbale privo di firma autografa ha richiamato il principio secondo cui, nei verbali redatti con sistemi informatici, la firma può essere sostituita dall'indicazione a stampa del responsabile. Sul contributo unificato ha applicato il principio delle Sezioni Unite per cui, in caso di rigetto integrale dell'impugnazione, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo anche se la parte era ammessa al patrocinio a spese dello Stato, salvo ipotesi di esenzione assoluta e definitiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 158, comma 2, lett. h), Codice della strada
Norma violata secondo il verbale, relativa alla sosta in corsia riservata ai mezzi pubblici.
art. 158, comma 5, Codice della strada
Richiamato nel verbale quale ulteriore riferimento sanzionatorio della violazione contestata.
art. 38, comma 2, Codice della strada
Invocato dal ricorrente nei motivi di impugnazione; la Corte non ne accoglie la censura perché diretta a una diversa valutazione del fatto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea valutazione delle prove; la Corte esclude che ciò consenta una rivalutazione del merito in cassazione.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove resta in sostanza riservata al giudice di merito.
art. 204-bis Codice della strada
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al rito dell'opposizione; la censura è ritenuta infondata/inammissibile.
Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina processuale dell'opposizione; la Corte non accoglie la doglianza.
art. 385 del Regolamento del Codice della strada
La Corte esclude che il Comune debba conservare l'originale con firma autografa del verbale quando la redazione avvenga con sistemi informatici.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993
La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto nei documenti prodotti dal sistema automatizzato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione non è proponibile nella formulazione attuale nei termini prospettati dal ricorrente.
Richiamato in relazione alla fase di deduzione delle prove nel giudizio di merito.
Richiamato per il deposito della memoria in vista della camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale dell'impugnazione il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato anche se la parte era ammessa al patrocinio a spese dello Stato, salvo esenzione assoluta e definitiva.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.
Richiamato dal ricorrente in tema di elemento soggettivo dell'illecito amministrativo; la Corte non accoglie la censura.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale.
- La censura per omesso esame o mancata ammissione di una prova è ammissibile solo se la prova sia decisiva in senso stretto, cioè idonea a sovvertire con certezza la ratio decidendi, e non quando miri a una mera diversa lettura dei fatti.
- Le questioni nuove, che richiedono accertamenti di fatto non svolti nei precedenti gradi, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Nei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada redatti con sistemi informatici, l'assenza di sottoscrizione autografa non determina invalidità se l'atto reca l'indicazione a stampa del responsabile secondo la disciplina regolamentare e la normativa sull'atto amministrativo automatizzato.
- Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'obbligo del giudice di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato anche quando la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se l'esenzione iniziale non è assoluta e definitiva.
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