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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33888/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di locazione stipulati tra la conduttrice e i proprietari di un teatro e di immobili adiacenti, nei quali la conduttrice si era impegnata, tra l'altro, a presentare un progetto di restauro entro tre anni e ad accollarsi manutenzione ordinaria e straordinaria. Dopo anni di rapporto, il conduttore ha receduto per gravi motivi e ha riconsegnato gli immobili. I locatori hanno poi agito chiedendo l'accertamento dell'inadempimento della conduttrice e il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione delle opere di manutenzione e restauro. Il Tribunale ha accolto la domanda e liquidato un importo di € 955.845,19 sulla base di CTU; la Corte d'appello ha confermato, rigettando l'appello principale e dichiarando inammissibile quello incidentale. In cassazione la conduttrice ha dedotto: 1) ultrapetizione, perché la condanna sarebbe stata pronunciata oltre il limite della specifica domanda risarcitoria quantificata in € 500.000, senza formule elastiche; 2) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e motivazione apparente, sostenendo che la Corte avesse erroneamente valorizzato la clausola contrattuale per porre a suo carico costi non dovuti o non detraibili; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che alla riconsegna gli impianti sarebbero stati funzionanti e a norma, mentre la CTU avrebbe considerato uno stato successivo e diverso degli immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l'eccezione preliminare dei controricorrenti sulla procura speciale. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendo che i giudici di merito avessero pronunciato oltre il petitum: dalla citazione emergevano domande distinte, ciascuna con autonoma quantificazione, e la specifica domanda per i danni da mancata manutenzione era stata limitata a € 500.000; la condanna a € 955.845,19 ha quindi violato l'art. 112 c.p.c. Il secondo motivo è stato rigettato, perché la motivazione della Corte d'appello non era apparente e il richiamo alla clausola contrattuale serviva solo a escludere la detraibilità di somme per opere già eseguite dalla conduttrice. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché tendeva a ottenere una rivalutazione del merito e non individuava in modo autosufficiente un fatto storico decisivo omesso. La sentenza è stata cassata limitatamente al capo investito dal primo motivo, con rinvio al giudice di merito anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il giudice non può attribuire una somma eccedente il limite del petitum specificamente formulato per una autonoma domanda risarcitoria, quando non sia stata proposta in forma elastica.

  • art. 99 c.p.c.

    Il potere decisorio del giudice resta circoscritto alle domande effettivamente proposte dalla parte e alla loro concreta delimitazione quantitativa.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come parametro di interpretazione del regolamento contrattuale, ma ritenuto non violato nel caso concreto.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici, senza riscontro di violazione nella motivazione della Corte d'appello.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato come canone di buona fede nell'interpretazione del contratto, ma la doglianza è stata respinta.

  • art. 1377 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ravvisasse un errore interpretativo decisivo.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in tema di limiti del risarcimento da inadempimento, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 1225 c.c.

    Richiamato in tema di prevedibilità del danno, senza che la sentenza ne abbia fatto applicazione decisiva.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per lamentare motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura motivazionale, ma non ritenuto violato.

  • art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Le doglianze sono state incanalate nei vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo; solo il primo motivo è stato accolto, il terzo dichiarato inammissibile per improprio tentativo di riesame del merito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il motivo di ricorso fondato su omesso esame è stato dichiarato inammissibile anche per difetto di specifica localizzazione e trascrizione degli atti rilevanti.

  • art. 27, comma 8, L. n. 392 del 1978

    Richiamato quale base del recesso della conduttrice per gravi motivi, fatto storico della vicenda ma non oggetto della decisione di legittimità.

  • art. 1216 c.c.

    Richiamato in relazione all'offerta reale effettuata per la riconsegna degli immobili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una domanda risarcitoria è stata quantificata in modo specifico e autonomo, il giudice non può liquidare una somma superiore a quella richiesta, salvo che la parte abbia formulato una richiesta elastica o indeterminata; diversamente si configura ultrapetizione.
  • In presenza di più domande distinte, ciascuna con proprio petitum e propria causa petendi, il valore complessivo indicato nelle conclusioni finali non consente al giudice di confondere le singole pretese né di superare il limite quantitativo della specifica domanda su cui decide.
  • Il richiamo a clausole contrattuali può essere corretto anche solo per escludere la detraibilità di poste economiche dal danno accertato, senza che ciò integri automaticamente violazione dei criteri ermeneutici del contratto.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se, sotto tale veste, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove o non indica con precisione il fatto storico e gli atti processuali rilevanti in modo autosufficiente.
  • La motivazione è apparente solo quando manca effettivamente il percorso argomentativo; non basta che la parte non condivida la lettura delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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