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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34691/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale con cui a una persona fisica veniva contestata la circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente, con conseguente ordinanza-ingiunzione pecuniaria e provvedimento di revoca della patente. L'interessato impugnava dapprima in sede amministrativa e poi davanti al Giudice di pace, quindi in appello al Tribunale, senza successo. In cassazione proponeva quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di opposizione fondato sulla violazione dell'art. 12, comma 5, C.d.S. e dell'art. 24 Reg. C.d.S., assumendo che l'agente accertatore non fosse in servizio e non indossasse l'uniforme; 2) violazione delle medesime norme per mancato uso di un segno distintivo da parte dell'agente in borghese; 3) violazione dell'art. 200 C.d.S. e omesso esame di fatto decisivo, per avere il Tribunale ritenuto legittima la contestazione differita senza verificare l'effettiva impossibilità della contestazione immediata; 4) violazione dell'art. 201 C.d.S. e dell'art. 385 Reg. C.d.S., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per asserita insufficienza della motivazione del verbale quanto alle ragioni della mancata contestazione immediata, poiché l'agente risultava in servizio dalle 19 alle 24 mentre l'infrazione sarebbe stata accertata alle 18. La Corte ha esaminato congiuntamente le doglianze e le ha ritenute infondate: ha ribadito che gli agenti della polizia stradale possono procedere all'accertamento anche fuori dall'orario di servizio; che l'uso del segnale distintivo quando non in uniforme è finalizzato a consentire la contestazione ma incontra limiti oggettivi e contingenti; che il giudice di merito non può sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento; e che, fuori dai casi tipizzati di esenzione, il verbale deve indicare i motivi della contestazione differita, ma nel caso concreto la motivazione era sufficiente e non apparente. Ha quindi rigettato il ricorso, senza statuire sulle spese per mancata difesa degli intimati, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla mancata contestazione immediata, sull'uso o meno dei segnali distintivi da parte dell'agente e sulla pretesa omessa pronuncia del giudice di merito. Ha inoltre escluso che vi fosse un vizio di motivazione apparente, osservando che il Tribunale aveva sostanzialmente condiviso la spiegazione resa nel verbale circa l'impossibilità della contestazione immediata e che tale valutazione di fatto non è rinnovabile in sede di legittimità. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata attività difensiva delle parti intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di violazioni del Codice della strada, la contestazione immediata è la regola, ma può essere validamente omessa quando ricorrano concrete circostanze di impossibilità, le quali devono risultare indicate nel verbale di accertamento, salvo i casi tipizzati di esenzione previsti dalla legge e dal regolamento.
  • L'agente di polizia stradale può accertare l'infrazione anche fuori dal proprio orario ordinario di servizio; tuttavia l'eventuale uso del segnale distintivo quando opera in abiti civili è funzionale alla contestazione ma non può essere preteso in termini assoluti, se ostacolato da contingenti esigenze operative o di traffico.
  • La valutazione circa l'idoneità dei motivi riportati nel verbale a giustificare la contestazione differita è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Non integra vizio di motivazione apparente una sentenza che, pur sinteticamente, faccia proprie le ragioni esposte nel verbale e mostri di condividere la ricostruzione fattuale dell'organo accertatore.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzata per contestare valutazioni, argomentazioni o giudizi del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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