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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01715/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere il riconoscimento di un superiore inquadramento nel V livello del CCNL Telecomunicazioni, profilo di "Specialista di attività tecniche integrate", con decorrenza da gennaio 2008, e dal rigetto dell'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al lavoratore e aveva escluso la prescrizione. Nel ricorso per cassazione la società datrice deduceva un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c.: sosteneva che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che, dopo la riforma del 2012, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato fosse privo di adeguata stabilità e che il lavoratore fosse quindi esposto a metus nei confronti del datore, con conseguente sospensione del decorso della prescrizione in costanza di rapporto; pertanto, secondo la ricorrente, la prescrizione dei crediti avrebbe dovuto decorrere prima della cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha dato continuità all'orientamento recente secondo cui, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato come configurati dalla L. n. 92/2012 e dal D.Lgs. n. 23/2015, la mancanza di un regime di stabilità con predeterminazione certa delle ipotesi di risoluzione e di una tutela adeguata comporta che, per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, la prescrizione dei crediti retributivi decorra dalla cessazione del rapporto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. La Corte ha inoltre richiamato il valore di stabilità dei precedenti nomofilattici e l'esigenza di uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocato come norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è collegata alla possibilità di far valere il diritto; nel caso dei crediti retributivi in rapporto di lavoro non stabilizzato, il termine decorre dalla cessazione del rapporto.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    È richiamato come norma sulla prescrizione quinquennale dei crediti periodici di lavoro, il cui decorso è fatto iniziare dalla cessazione del rapporto nei casi considerati.

  • L. n. 92 del 2012

    È richiamata come riforma che ha inciso sulla configurazione della stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • D.Lgs. n. 23 del 2015

    È richiamato insieme alla L. n. 92/2012 quale disciplina che ha rimodulato le tutele contro il recesso nei rapporti a tempo indeterminato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama il precedente nomofilattico anche ai sensi di questa disposizione.

  • art. 374 c.p.c.

    Richiamato per sottolineare la vocazione di stabilità del precedente enunciato dalle Sezioni Unite.

  • art. 360 bis c.p.c., n. 1

    Richiamato per rafforzare l'esigenza di uniformità e stabilità dell'interpretazione giurisprudenziale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis

    È richiamato per individuare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È richiamata quale disposizione modificativa dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come configurati dalla riforma del 2012 e dal D.Lgs. n. 23 del 2015, l'assenza di un regime di stabilità con tutela realmente idonea contro il recesso impedisce di far decorrere la prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto, salvo che il credito fosse già prescritto alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012.
  • Per i crediti retributivi periodici non ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione congiunta degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c.
  • Il precedente di legittimità nomofilattico va seguito in mancanza di gravi ragioni per discostarsene, in funzione di certezza del diritto e uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale.
  • Il rigetto del ricorso in cassazione comporta la condanna della parte soccombente alle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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