Cassazione Civile, Ordinanza n. 01715/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere il riconoscimento di un superiore inquadramento nel V livello del CCNL Telecomunicazioni, profilo di "Specialista di attività tecniche integrate", con decorrenza da gennaio 2008, e dal rigetto dell'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al lavoratore e aveva escluso la prescrizione. Nel ricorso per cassazione la società datrice deduceva un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c.: sosteneva che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che, dopo la riforma del 2012, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato fosse privo di adeguata stabilità e che il lavoratore fosse quindi esposto a metus nei confronti del datore, con conseguente sospensione del decorso della prescrizione in costanza di rapporto; pertanto, secondo la ricorrente, la prescrizione dei crediti avrebbe dovuto decorrere prima della cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha dato continuità all'orientamento recente secondo cui, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato come configurati dalla L. n. 92/2012 e dal D.Lgs. n. 23/2015, la mancanza di un regime di stabilità con predeterminazione certa delle ipotesi di risoluzione e di una tutela adeguata comporta che, per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, la prescrizione dei crediti retributivi decorra dalla cessazione del rapporto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. La Corte ha inoltre richiamato il valore di stabilità dei precedenti nomofilattici e l'esigenza di uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocato come norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
La decorrenza della prescrizione è collegata alla possibilità di far valere il diritto; nel caso dei crediti retributivi in rapporto di lavoro non stabilizzato, il termine decorre dalla cessazione del rapporto.
È richiamato come norma sulla prescrizione quinquennale dei crediti periodici di lavoro, il cui decorso è fatto iniziare dalla cessazione del rapporto nei casi considerati.
È richiamata come riforma che ha inciso sulla configurazione della stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
È richiamato insieme alla L. n. 92/2012 quale disciplina che ha rimodulato le tutele contro il recesso nei rapporti a tempo indeterminato.
La Corte richiama il precedente nomofilattico anche ai sensi di questa disposizione.
Richiamato per sottolineare la vocazione di stabilità del precedente enunciato dalle Sezioni Unite.
Richiamato per rafforzare l'esigenza di uniformità e stabilità dell'interpretazione giurisprudenziale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
È richiamato per individuare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata quale disposizione modificativa dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come configurati dalla riforma del 2012 e dal D.Lgs. n. 23 del 2015, l'assenza di un regime di stabilità con tutela realmente idonea contro il recesso impedisce di far decorrere la prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto, salvo che il credito fosse già prescritto alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012.
- Per i crediti retributivi periodici non ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione congiunta degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c.
- Il precedente di legittimità nomofilattico va seguito in mancanza di gravi ragioni per discostarsene, in funzione di certezza del diritto e uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale.
- Il rigetto del ricorso in cassazione comporta la condanna della parte soccombente alle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01604/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01605/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01611/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01629/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01637/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01651/2024 del 16/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →