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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11058/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due dipendenti di un ente pubblico regionale hanno chiesto il risarcimento del danno assumendo che l'ente non avesse adottato, per lungo tempo, il necessario regolamento di organizzazione interno dopo la riforma del pubblico impiego, così impedendo la stipulazione dei contratti individuali di diritto privato e il formale conferimento degli incarichi dirigenziali che essi già svolgevano di fatto. Sostenevano che, a causa di tale omissione, non avevano percepito la parte variabile della retribuzione di posizione e l'indennità di risultato, e che l'ente dovesse rispondere ex art. 1218 c.c. I motivi di ricorso per cassazione erano quattro: 1) omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria ex art. 112 c.p.c.; 2) violazione delle norme sul rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato e del riparto di competenze Stato-Regione, oltre a richiesta di scrutinio di costituzionalità di una norma regionale; 3) violazione delle norme sul trattamento economico proporzionato, prospettata però in chiave retributiva; 4) violazione delle norme su responsabilità contrattuale, onere della prova e valutazione delle prove, per avere la corte territoriale ritenuto non adeguatamente allegati e dimostrati i presupposti del danno risarcibile, in particolare la perdita di chance.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse infondato perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la domanda risarcitoria; il secondo motivo era inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, essendo la decisione di merito limitata a ricostruire il quadro normativo senza negare in astratto l'obbligo dell'ente di adottare il regolamento e di applicare la disciplina contrattuale; il terzo motivo era inammissibile per genericità e per impropria impostazione retributiva; il quarto motivo era inammissibile per difetto di specificità, poiché i ricorrenti non avevano censurato in modo pertinente l'accertamento di fatto secondo cui non avevano descritto né provato gli elementi concreti della chance perduta e del danno. La Corte ha ribadito che, in caso di omissione dell'ente nell'adozione degli atti organizzativi necessari per il conferimento di incarichi dirigenziali, il lavoratore può chiedere solo il risarcimento del danno da perdita di chance e deve allegare e provare, anche per presunzioni, non solo l'inadempimento, ma anche l'occasione concreta perduta, il possibile vantaggio e il nesso causale; nel caso concreto, tali allegazioni e prove sono state ritenute mancanti. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è inammissibile se la decisione impugnata ha già esaminato la domanda dedotta.

  • art. 27 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dai ricorrenti nel quadro del lavoro pubblico contrattualizzato; la Corte non ne ravvisa una violazione decisiva nel caso concreto.

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dai ricorrenti in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici; la censura è giudicata generica e non pertinente alla ratio della decisione.

  • art. 117, comma 2, Cost.

    invocato per il riparto di competenze legislative; la Corte osserva che la questione non incide sulla decisione di merito impugnata.

  • art. 28 legge Regione Sicilia n. 21 del 1965

    menzionato dai ricorrenti come norma regionale rilevante e come possibile oggetto di illegittimità costituzionale; la Corte ne considera irrilevante la questione nel giudizio concreto.

  • art. 27 legge Regione Sicilia n. 10 del 2000

    richiamato dai ricorrenti nel contesto del rapporto di lavoro regionale; non assume rilievo decisivo nella motivazione di inammissibilità.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per la responsabilità contrattuale della P.A.; la Corte afferma che, se dedotto l'inadempimento, occorre comunque allegare e provare il danno da perdita di chance e, ove contestata, la causa non imputabile.

  • art. 2697 c.c.

    disciplina l'onere della prova: il lavoratore deve allegare fonte del diritto e inadempimento, mentre il datore di lavoro deve provare fatti estintivi/impeditivi o la non imputabilità dell'inadempimento; resta però a carico dell'attore la prova del danno e della chance perduta.

  • art. 36 Cost.

    invocato dai ricorrenti in chiave di retribuzione proporzionata; la doglianza è stata ritenuta generica e non decisiva.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo come norma sulla valutazione delle prove; la censura è respinta per difetto di specificità.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dichiarare dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo conseguente alla soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • La mancata adozione, da parte della pubblica amministrazione, degli atti organizzativi interni necessari al conferimento di incarichi dirigenziali non consente di pretendere direttamente il trattamento economico non percepito, ma legittima la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
  • In una domanda risarcitoria fondata su inadempimento della P.A., il creditore deve allegare la fonte del diritto e l'inadempimento; incombe invece al debitore dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o la non imputabilità dell'inadempimento. Resta però a carico dell'attore la prova del danno subito e del nesso causale con l'occasione perduta.
  • La perdita di chance va provata come occasione concreta e plausibile, non come mera aspirazione: occorre indicare il vantaggio perduto, la ragionevole probabilità di conseguirlo e gli elementi fattuali che rendano attendibile il nesso causale, anche mediante presunzioni e criteri probabilistici.
  • In cassazione, la censura è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, quando è generica o quando ripropone una questione in termini diversi da quelli effettivamente decisi dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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