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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16758/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione di una pensione già in godimento: il pensionato sosteneva che la quota B del trattamento fosse stata determinata applicando un massimale retributivo non pertinente e computando un numero di contributi inferiore a quello effettivamente maturato. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la corte d'appello, su impugnazione dell'ente previdenziale, aveva riformato la decisione dichiarando inammissibile la domanda per intervenuta decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come integrato dall'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi, tutti incentrati sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 47: con il primo ha sostenuto che la decadenza introdotta nel 2011 non si applicherebbe alle prestazioni già liquidate prima della sua entrata in vigore; con gli altri due ha sostenuto che, comunque, l'effetto della decadenza non sarebbe l'inammissibilità dell'intera azione, ma solo la perdita delle differenze sui ratei anteriori al triennio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza d'appello perché non si è conformata al principio secondo cui, nelle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, la decadenza triennale opera solo per le differenze sui ratei maturati prima del triennio dalla domanda giudiziale e non travolge il diritto ai ratei successivi. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970

    "la decadenza di cui al cit. 47"; "decadenza triennale di cui all'art.47"

    La decadenza si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma solo per le azioni giudiziarie introdotte dopo l'entrata in vigore della modifica del 2011; inoltre, nelle domande di riliquidazione di prestazioni già parzialmente riconosciute, essa colpisce solo le differenze sui ratei maturati prima del triennio dalla domanda giudiziale.

  • art. 38 d.l. n. 98 del 2011

    "come integrato dall'art. 38 del D.L. nr. 98 del 2011"

    La disposizione ha introdotto il termine di decadenza triennale per le azioni aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, con decorrenza dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte.

  • art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), d.l. n. 98 del 2011

    "relativo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito"

    Il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte e si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma solo dal 6 luglio 2011.

  • L. n. 111 del 2011

    "convertito in legge nr. 111 del 2011"

    Ha convertito il d.l. n. 98 del 2011, rendendo operativo il regime decadenziale richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla riliquidazione di prestazioni previdenziali già parzialmente riconosciute, la domanda giudiziale è l'atto idoneo a impedire la decadenza; la sola domanda amministrativa non è sufficiente a bloccarne il decorso.
  • La decadenza triennale introdotta per le prestazioni previdenziali parzialmente riconosciute si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma solo per le azioni proposte dopo l'entrata in vigore della disciplina del 2011.
  • Quando si chiede il ricalcolo di una pensione già erogata, la decadenza non estingue integralmente il diritto alla riliquidazione: preclude soltanto le differenze relative ai ratei maturati prima del triennio antecedente la domanda giudiziale, senza incidere sui ratei successivi.
  • In sede di legittimità, è cassabile la sentenza che applichi in modo "tombale" la decadenza a una domanda di riliquidazione pensionistica, anziché limitarne gli effetti alle sole differenze anteriori al triennio.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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