Cassazione Penale, Sentenza n. 43450/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso Petacciano (CB). Il difensore deduceva vizio cumulativo della motivazione e violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., sostenendo che la motivazione era manifestamente illogica: il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato l'effetto dell'assoluzione in primo grado dal reato di cui all'art. 416-bis c.p., avrebbe erroneamente valorizzato la mancata concessione delle attenuanti generiche, non avrebbe valutato correttamente il ruolo del ricorrente (escludendo un ruolo apicale), non si sarebbe pronunciato sul pericolo di reiterazione nonostante il distacco dal gruppo dal 2017 e l'attività lavorativa svolta, avrebbe valutato inadeguati gli arresti domiciliari per qualsiasi ipotesi di reato e avrebbe attribuito rilevanza cautelare a rapporti di parentela e a precedenti arresti non pertinenti al capo di imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta e puntuale la motivazione dell'ordinanza impugnata, in particolare rispetto al mancato superamento della doppia presunzione ex art. 273, comma 3, c.p.p.: nonostante l'assoluzione per 416-bis, permangono elementi rilevanti (mancata concessione delle attenuanti generiche, responsabilità per associazione finalizzata allo spaccio a favore del clan Giugliano, pervicacia criminale comprovata da precedenti arresti) che giustificano la permanenza della misura cautelare in carcere. La Corte ha inoltre ritenuto incensurabile la valutazione sull'adeguatezza della misura e la differente posizione dei coimputati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposizioni di cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento al reato di associazione di tipo mafioso; la decisione segnala che, benché vi sia stata assoluzione in primo grado per tale articolo, la valutazione complessiva delle esigenze cautelari non risulta automaticamente superata.
Norma del testo unico sulle droghe richiamata per le imputazioni in materia di stupefacenti; rileva ai fini della configurazione delle esigenze cautelari.
Articolo richiamato in relazione alle circostanze aggravanti collegate ai reati in materia di stupefacenti; contribuisce alla valutazione della pericolosità e della gravità del quadro indiziario.
codice di procedura penale, artt. 274 e 275
Norme che disciplinano i requisiti e il vizio della motivazione; il ricorrente ha invocato violazioni di tali articoli per presunta illogicità della motivazione, ma la Corte ha ritenuto infondate tali doglianze.
codice di procedura penale, art. 273, comma 3
Disciplina della "doppia presunzione" che sorregge la permanenza della misura cautelare: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia superato la presunzione relativa circa il pericolo cautelare e l'adeguatezza della misura massima.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (conv. in legge n.176/2020) e successive proroghe
Norme procedurali speciali applicate al procedimento; indicate per contestualizzare il rito e il relativo svolgimento del processo.
disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Previsione degli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione (a carico della cancelleria l'esecuzione degli obblighi formali indicati).
Massime di principio
- L'assoluzione rispetto a una specifica accusa (es. 416-bis) non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari quando permangono altri elementi indiziari o condotte rilevanti.
- La doppia presunzione ex art. 273 c.p.p. (pericolo e adeguatezza della misura massima) grava sul ricorrente che intende ottenere una misura meno afflittiva: è necessario dimostrare concretamente il venir meno di tali presunzioni.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione del ruolo soggettivo, della pervicacia criminale e della rilevanza di precedenti o arresti successivi: tali valutazioni sono in genere incisioni difficilmente sindacabili in cassazione salvo vizio logico-giuridico manifesto.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere valorizzata dal giudice ai fini cautelari se influisce sulla valutazione complessiva della personalità e del rischio di reiterazione.
- Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari il difensore deve fornire elementi concreti e specifici (es. prova di distacco duraturo dall'associazione, comportamento lavorativo stabile, condizioni personali) tali da superare la presunzione di pericolosità.
- La differente misura applicata a coimputati può essere giustificata da differenze soggettive nella posizione e nel grado di responsabilità; la mera disparità di trattamento non è di per sé sufficiente per impugnare la misura cautelare.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo di ammenda; è quindi necessario valutare con attenzione la fondatezza del gravame prima di proporre ricorso.
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