Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43236/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: (1) nullità della notifica della citazione per il giudizio di appello al domicilio eletto dell'imputato (notifica effettuata invece presso lo studio del difensore); (2) omesso avviso del giudizio al codifensore per errore di PEC (indirizzo distinto da quello reale); (3) censura sulla sussistenza del dolo in relazione ai reati ex art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, deducendo crisi di liquidità, versamenti parziali e tempi medi di incasso che avrebbero escluso l'intenzione di evadere; (4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per il comportamento collaborativo e i versamenti effettuati; (5) mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.) con riferimento all'assenza di ulteriori omissioni negli anni successivi; (6) errata individuazione del profitto del reato, sostenendo che consisterebbe nelle liquidità presenti sui conti alla scadenza e non nell'IVA evasa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché le nullità connesse alle notificazioni erano di natura intermedia e non erano state eccepite tempestivamente nel giudizio di merito o nelle conclusioni scritte previste dal rito adottato (quindi le nullità si sono considerate sanate). I motivi di merito (terzo-quinto) sono stati ritenuti o generici e valutativi o privi di fondamento alla luce della consolidata giurisprudenza: la Corte ha confermato che l'elemento soggettivo dell'art. 10-ter è dolo generico e che la scelta gestionale di privilegiare altri pagamenti rispetto all'erario integra il dolo; inoltre non sono stati ravvisati elementi positivi tali da giustificare le attenuanti generiche o la sospensione condizionale della pena. Il sesto motivo è stato respinto perché il profitto del reato è stato correttamente individuato come l'ammontare dell'IVA non versata e non semplicemente come la disponibilità di liquidità sui conti. È stata confermata la condanna alle spese di procedimento e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Delitto punito a titolo di dolo generico; è sufficiente la consapevolezza di non versare le ritenute/IVA entro la soglia prevista. La scelta gestionale di privilegiare altri pagamenti rispetto all'Erario può integrare il dolo

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte le ha applicate per valutare la fondatezza delle censure sulla notifica e sulle questioni di merito e di motivazione

  • art. 179 c.p.p.

    Distinzione tra nullità assoluta (notificazione omessa) e nullità intermedia (notificazione viziata ma idonea alla conoscenza), rilevata dalla giurisprudenza e applicata nel caso

  • art. 157, comma 8-bis e art. 161, comma 4 c.p.p.

    Norme sui luoghi e modalità di notifica (difensore di fiducia, domicilio eletto); la Corte ha richiamato che la notificazione presso il difensore anziché al domicilio eletto costituisce nullità intermedia se l'atto è comunque conoscibile

  • art. 180, 182, 184 c.p.p.

    Regole sui termini e modalità per dedurre eccezioni di nullità: le nullità intermedie devono essere eccepite tempestivamente dal difensore, pena la sanatoria

  • art. 23-bis legge n. 76/2020

    Richiamata in relazione al rito svolto in camera di consiglio e all'obbligo di dedurre eccezioni nelle conclusioni scritte; ha influito sul giudizio di tempestività delle eccezioni

  • art. 45 c.p.

    Richiamato in relazione alla responsabilità e circostanze personali (non specificamente cambiato dal giudice) nell'ambito delle censure sulla colpevolezza

  • art. 164 c.p.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena: la concessione è un giudizio prognostico basato sulle circostanze dell'art. 133 c.p.; assenza di elementi positivi ha giustificato il diniego

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di profitto del reato; la Corte ha chiarito che per i reati tributari il profitto è costituito dall'ammontare dell'imposta non versata

  • Sezioni Unite e giurisprudenza consolidata

    La Corte ha richiamato precedenti di legittimità (Sez. U. e altre pronunce) su elementi come l'elemento soggettivo di art. 10-ter, la disciplina delle nullità di notifica e l'onere probatorio in caso di crisi di liquidità

Massime di principio

  • Nullità di notifica: la notifica viziata che non impedisce la conoscenza dell'atto è una nullità intermedia; va eccepita tempestivamente nel giudizio di merito o nelle conclusioni scritte, altrimenti si considera sanata
  • Notifica al difensore di fiducia anziché al domicilio eletto non comporta automaticamente l'annullamento del processo se l'atto è pervenuto alla conoscenza dell'imputato
  • In reati tributari ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000 l'elemento soggettivo è il dolo generico; la crisi di liquidità non esclude il dolo salvo prova rigorosa che la crisi fosse inevitabile e non fronteggiabile con misure idonee
  • La scelta gestionale di privilegiare altri pagamenti rispetto ai debiti tributari è considerata elemento indicativo del dolo
  • Il profitto del reato tributario è il risparmio d'imposta (l'ammontare dell'imposta non versata) e non semplicemente le somme disponibili sui conti al momento della scadenza
  • L'apprezzamento dei fatti e delle prove da parte dei giudici di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato; le censure valutative generiche sono inammissibili
  • Per ottenere attenuanti o benefici (es. sospensione condizionale) occorrono elementi positivi che il giudice possa valutare prognosticamente; l'assenza di elementi positivi giustifica il diniego

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.