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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43237/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per due violazioni dell'art. 4-ter d.lgs. n. 74/2000. I motivi di ricorso sono tre: (1) nullità del decreto di citazione in appello per mancata indicazione del termine di quindici giorni, introdotto dal d.l. n. 149/2020, per chiedere la trattazione orale; (2) omissione della trattazione orale dell'appello nonostante che con l'atto di impugnazione fosse stata richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; (3) illegittima applicazione d'ufficio, in sede di appello, delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74/2000, in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e del divieto di aggravamento per l'appello proposto dal solo imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla questione delle nullità (primo motivo) ha ritenuto che l'omessa indicazione nel decreto di citazione della facoltà di chiedere la trattazione orale non è sanzionata dalla legge come causa di nullità e non rientra nelle fattispecie tassative di nullità previste dall'art. 601 cpp; richiamando il principio di tassatività delle nullità (art. 177 cpp) ha escluso la nullità. Sul secondo motivo ha interpretato l'art. 23 d.l. n. 149/2020 nel senso che la trattazione orale in presenza è prevista solo "nei casi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale" quando effettivamente si compie attività istruttoria; la semplice richiesta di rinnovazione in appello non impone automaticamente la trattazione orale, e comunque era onere della difesa chiedere espressamente la trattazione orale nei termini previsti. Sul terzo motivo ha ritenuto infondato il vizio: la giurisprudenza delle Sezioni Unite ammette che il giudice d'appello applichi d'ufficio le pene accessorie non disposte in primo grado, poiché esse conseguono per diritto alla condanna (art. 20 c.p.), e non sono contemplate tra i provvedimenti peggiorativi vietati dall'art. 597, comma 3, cpp; la Corte di merito ha quindi legittimamente irrogato, nella misura minima, le pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74/2000. Conseguentemente, il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norma dell'illecito fiscale contestato: la condanna per due violazioni è stata confermata in appello e non è stata messa in discussione in Cassazione nei profili di merito.

  • art. 12 d.lgs. n. 74/2000

    Prevede le pene accessorie conseguenti alla condanna per reati tributari; la Corte d'appello le ha applicate d'ufficio nella misura minima perché non erano state irrogate in primo grado.

  • art. 23 d.l. n. 149/2020

    "fuori dai casi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale"

    Regola la trattazione dell'appello in camera di consiglio (modalità non partecipata) salvo nei casi in cui si proceda effettivamente alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha interpretato che la semplice richiesta di rinnovazione in appello non impone automaticamente la trattazione orale.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Comma 6 elenca tassativamente le nullità del decreto di citazione per l'appello (es. incertezza sull'identità dell'imputato, mancanza di luogo/ giorno/ora di comparizione); l'omessa indicazione della facoltà di chiedere la trattazione orale non rientra tra queste ipotesi.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; è stata richiamata per inquadrare le doglianze formulate dal ricorrente (violazione di legge e vizi di motivazione).

  • art. 177 cod. proc. pen.

    "l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge"

    Principio di tassatività delle nullità processuali: l'omissione di una indicazione non prevista dalla legge come causa di nullità non determina nullità assoluta dell'atto.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Disciplina i provvedimenti peggiorativi in appello; la giurisprudenza interpretativa ha ritenuto che le pene accessorie non rientrino tra le misure peggiorative vietate quando l'appello è proposto dal solo imputato, consentendo quindi l'applicazione d'ufficio in appello se non applicate in primo grado.

  • art. 20 cod. pen.

    "conseguono di diritto alla condanna"

    Le pene accessorie sono effetti penali che conseguono automaticamente alla condanna; perciò il giudice d'appello può applicarle se mancanti nella sentenza di primo grado.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sul regime di determinazione della pena; richiamata in relazione ai limiti e criteri di irrogazione della pena principale e delle sue conseguenze.

Massime di principio

  • L'omissione nel decreto di citazione per l'appello di indicazioni che la legge non sanziona espressamente con la nullità non comporta, di per sé, nullità assoluta: il sistema processuale è governato dal principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.).
  • La trattazione orale in presenza, prevista dall'art. 23 d.l. n. 149/2020, è obbligatoria solo quando si procede effettivamente alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la mera richiesta di rinnovazione in sede di impugnazione non legittima automaticamente la trattazione orale se l'attività istruttoria non viene poi compiuta.
  • È onere della difesa chiedere espressamente la trattazione orale nei termini e con le modalità previste dalla norma emergente (es. d.l. n. 149/2020); l'assenza di tale richiesta può precludere l'udienza in presenza.
  • Il giudice d'appello può applicare d'ufficio le pene accessorie non irrogate in primo grado quando esse conseguono di diritto alla condanna (art. 20 c.p.), e tali misure non sono considerate, secondo la giurisprudenza consolidata, fra i provvedimenti peggiorativi proibiti dall'art. 597 c.p.p. nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato.
  • In ricorsi per cassazione basati su nullità procedurali occorre sempre verificare se la fattispecie di nullità sia espressamente prevista dalla legge; in mancanza, la censura sarà in genere infondata.

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