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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43240/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi, revocato l'ordine di demolizione e rideterminato la pena per il residuo reato (capo e). Il ricorrente contestava: 1) la qualificazione e l'applicabilità dell'art. 349 c.p. (sostenendo che, quale custode/proprietario, non fosse committente dei lavori e che la mera inerzia non integri la violazione dei sigilli); 2) l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4 c.p. (richiedendo esclusione); 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. (chiedendo loro concessione). Denuncia altresì omissione di motivazione dell'appello su questi punti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (relativo alla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 349 c.p.) per genericità e mancanza di specifico confronto con la motivazione impugnata. Ha invece ritenuto fondati il secondo ed il terzo motivo (compresi i motivi nuovi depositati), constatando che la Corte d'appello aveva richiamato per relationem la motivazione del primo grado senza rispondere puntualmente alle censure specifiche su recidiva e attenuanti generiche. Per tali profili la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio limitatamente a quei punti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto. Il ricorrente non è stato condannato alle spese processuali stante il parziale annullamento.

Norme richiamate

  • art. 349 cod. pen. (comm. 2 citata)

    Discusso rispetto alla responsabilità del custode/proprietario per opere realizzate in area sottoposta a sequestro; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura per genericità, non entrando nel merito della ricostruzione fattuale svolta dal giudice di merito

  • art. 350 cod. pen.

    Richiesta di riqualificazione del fatto menzionata dal ricorrente: la Corte non ha valutato la censura per genericità del primo motivo

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Rilevanza ai fini dell'applicazione della recidiva; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato la conferma della recidiva rispetto alle specifiche censure, imponendo la rinnovazione del giudizio su questo punto

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha rilevato omissione di motivazione dell'appello sul diniego delle attenuanti e ha disposto il rinvio per nuovo esame

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente in relazione al principio che il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; sulla base del quale il primo motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella giurisprudenza sul requisito della correlazione tra motivi del ricorso e motivazione impugnata per l'ammissibilità

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Riferimento al controllo dell'esistenza di vizio di motivazione in appello quando l'imputato abbia svolto censure specifiche non affrontate dal giudice d'appello

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    Norma procedurale che disciplina la richiesta di trattazione orale del ricorso (la difesa l'ha richiesta ai sensi di tale disposizione)

Massime di principio

  • La Corte d'appello che conferma la sentenza di primo grado non può limitarsi a richiamarla per relationem quando l'appellante ha sollevato censure specifiche: deve rispondere puntualmente a ciascuna doglianza, altrimenti la motivazione è viziata e la Cassazione può annullare il provvedimento sul punto.
  • Le censure generiche e non specificamente confrontate con la motivazione impugnata sono inammissibili in cassazione: il ricorso deve indicare chiaramente il contrasto con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Sull'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) e sulla concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) il giudice deve fornire motivazione specifica e distinta; l'omissione su questi punti può condurre a rinvio per nuovo esame.
  • La responsabilità di chi è custode o proprietario di un immobile in sequestro per lavori abusivi richiede una valutazione fattuale dettagliata (distinguendo tra mera inerzia e adesione consapevole): le censure che non contrastano puntualmente la motivazione di merito rischiano di essere inefficaci in cassazione.
  • In sede di impugnazione è strategico formulare censure ben circostanziate e puntuali; la riassunzione generica di argomentazioni già esaminate dal primo giudice è inefficace e può determinare l'inammissibilità del motivo.

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