Cassazione Penale, Sentenza n. 43238/2022 del 15/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cipolletti impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato colpevole del reato di omesso versamento di ritenute ex art. 10‑bis d.lgs. n. 74/2000 (importo contestato euro 587.825,95 per l'anno 2015), sollevando tre censure: 1) travisamento della prova rispetto a documentazione difensiva (sentenza n. 9687/2015 del Tribunale di Milano) circa la data/erogazione del finanziamento MIUR del 2012; 2) mancata e insufficiente motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, nonostante richiesta; 3) vizio nella statuizione sulla confisca, disposta per l'intero importo contestato anziché per il residuo dopo rateizzazione (contestava la somma confiscata).
La decisione
La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio. Il motivo principale dell'annullamento è la necessità di riesaminare la configurabilità del reato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di riforma (d.lgs. n. 158/2015) che aveva esteso la rilevanza penale anche alle ritenute "dovute sulla base della stessa dichiarazione" (mod. 770). Ne consegue che, per la perseguibilità penale, resta essenziale la prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti; la sola dichiarazione modello 770 non è sufficiente. La decisione assorbe le doglianze del ricorso e impone un nuovo esame di merito secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite (sent. n. 24782/2018) e dalla giurisprudenza successiva. Non è stata pronunciata una definitiva assoluzione: il processo è rinviato per nuovo giudizio.
Norme richiamate
decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, art. 10‑bis
omesso versamento di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti / omesso versamento di ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione
La Corte ricostruisce l'evoluzione normativa: l'art. 10‑bis punisce l'omesso versamento quando le ritenute risultano da certificazione; la locuzione "dovute sulla base della stessa dichiarazione" introdotta dal d.lgs. n. 158/2015 è stata dichiarata incostituzionale nella parte che estendeva la rilevanza penale alla sola dichiarazione (c.d. modello 770), per cui resta necessario provare il rilascio delle certificazioni ai sostituiti
decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158, art. 7, comma 1, lett. b)
inserimento delle parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" nell'art. 10‑bis
Tale modifica ha ampliato la fattispecie incriminatrice ma è stata in parte censurata dalla Corte costituzionale (n. 175/2022) per eccesso di delega: la parte che consentiva di basare la perseguibilità penale sulla sola dichiarazione è stata dichiarata incostituzionale
sentenza Corte Costituzionale n. 175 del 14 luglio 2022
dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 158/2015 e della locuzione "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" dell'art. 10‑bis
La Consulta ha ritenuto che l'introduzione della fattispecie penale fondata sulla sola dichiarazione eccedeva la delega e violava il principio di legalità/stretta delega; ne deriva che la rilevanza penale richiede la prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 24782 del 22/03/2018
il solo modello 770 non è idoneo a provare il rilascio delle certificazioni
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, ai fini penali, la dichiarazione modello 770 è un indizio ma non prova sufficiente del rilascio delle certificazioni; grava sul pubblico ministero l'onere di acquisire ulteriori elementi probatori (documentali o testimonianze) per raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio
legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 414 (legge finanziaria 2005)
inserimento dell'art. 10‑bis nel d.lgs. n. 74/2000
Con la legge finanziaria 2005 fu reintrodotta a livello penale una fattispecie di omesso versamento relativa alle ritenute certificate; tale intervento ha ridisegnato la sfera di punibilità rispetto al previgente impianto
decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, art. 2 (convertito dalla legge 7 agosto 1982 n. 516)
omesso versamento delle ritenute effettivamente operate sulle retribuzioni
Norma storica che originariamente puniva l'omesso versamento in termini più ampi; in seguito fu abrogata (con il d.lgs. n. 74/2000), poi la materia fu nuovamente disciplinata con articolazioni diverse nel tempo
legge delega n. 23 del 2014, art. 8
revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità
La Corte Costituzionale ha ritenuto che il Governo, nell'attuare la delega, abbia ecceduto i limiti impartiti creando una nuova fattispecie penale non prevista dalla legge delega, giustificando così la censura per eccesso di delega
Massime di principio
- Dopo la sentenza n. 175/2022 della Consulta, per configurare penalmente l'omesso versamento ex art. 10‑bis è necessario provare il rilascio delle certificazioni ai sostituiti; la sola dichiarazione modello 770 non basta.
- Il pubblico ministero ha l'onere di acquisire elementi probatori ulteriori rispetto al modello 770 (es. certificazioni effettive, dichiarazioni dei sostituiti, documenti comprovanti il rilascio) per raggiungere la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
- Se non è provato il rilascio delle certificazioni, il mancato versamento rileva al più come illecito amministrativo tributario e non come reato penale.
- In processi già definiti o pendenti, la declaratoria di incostituzionalità può determinare l'annullamento con rinvio per rideterminare la configurabilità del reato alla luce dei nuovi criteri; non comporta automaticamente l'assoluzione.
- Questioni accessorie (es. confisca per l'ammontare corretto dopo rateizzazioni, sospensione condizionale della pena) dovranno essere riesaminate nel nuovo giudizio in relazione all'accertamento definitivo sulla sussistenza del reato e sulla misura effettiva del debito tributario.
- In fase difensiva è cruciale documentare il rilascio o meno delle certificazioni, la tempistica degli accrediti/erogazioni (es. finanziamenti pubblici) e gli effettivi pagamenti per circoscrivere l'ambito penale rispetto all'amministrativo.
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