Cassazione Civile, Ordinanza n. 31240/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ex amministratore, ex liquidatore ed ex socio unico di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese aveva impugnato, dinanzi al giudice tributario, un avviso di accertamento emesso nei confronti della società per IRES, IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2006, fondato su costi ritenuti indebitamente dedotti in relazione a operazioni inesistenti. La C.T.P. aveva accolto il ricorso; la C.T.R., in appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva confermato l'accoglimento ritenendo che, per notificare validamente l'atto all'ex socio, fosse necessaria la prova della distribuzione e dell'effettiva percezione del residuo attivo di liquidazione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 110 c.p.c., sostenendo che la cancellazione della società e la modesta entità del residuo attivo non escludevano la legittimazione a ricevere la notifica dell'avviso né la successione degli ex soci nei debiti sociali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso proposto dall'ex amministratore/ex liquidatore della società estinta, rilevando d'ufficio che la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta prima della notifica dell'avviso e dell'introduzione del giudizio di primo grado, aveva determinato il difetto di capacità processuale della società e di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla; per tale parte ha cassato senza rinvio la decisione impugnata, perché la causa non poteva essere proposta, compensando integralmente le spese dell'intero giudizio. Ha poi accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Regione siciliana in diversa composizione, affinché riesaminasse la controversia e provvedesse anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, dopo la cancellazione della società, la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti dei soci è corretta e la successione nei rapporti debitori sussiste indipendentemente dall'avvenuto riparto finale; l'eventuale limitazione della responsabilità dei soci rileva in fase esecutiva e non incide sull'emissione dell'avviso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione/falsa applicazione di norme di diritto è il vizio denunciato a sostegno del ricorso per cassazione.
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l'estinzione dell'ente e la successione degli ex soci nei rapporti debitori non definiti in liquidazione.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
Norma richiamata dall'Agenzia a sostegno della legittimità della notifica dell'atto impositivo nei confronti dei soggetti succeduti alla società estinta.
art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata dall'Agenzia a sostegno della notifica dell'accertamento ai successori della società cessata.
Richiamato come parametro della successione nel processo e nella posizione della parte estinta.
È la base procedurale della proposta del relatore sulla quale è stato regolato il contraddittorio in camera di consiglio.
Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, gli ex soci succedono nei rapporti debitori non definiti all'esito della liquidazione, sicché l'avviso di accertamento intestato alla società può essere notificato ai soci.
- La legittimità della notifica dell'avviso di accertamento ai soci di una società estinta non dipende dalla prova dell'effettiva percezione di somme in sede di liquidazione, poiché l'eventuale limitazione della responsabilità riguarda la fase esecutiva e non quella di emissione dell'atto.
- Se il ricorso originario è proposto da soggetto privo di capacità processuale o di legittimazione a rappresentare un ente già estinto, la causa non poteva essere proposta e la decisione va cassata senza rinvio.
- In tema di successione della società estinta, il residuo attivo finale o la sua modesta entità non escludono, di per sé, la legittimazione dell'Amministrazione a emettere e notificare l'accertamento nei confronti dei soci succeduti.
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