Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08288/2025 del 29/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2003 nei confronti di un contribuente che aveva ceduto la propria azienda di trasporti a una società partecipata anche dai familiari. L'Ufficio aveva contestato, da un lato, un maggior valore di avviamento rispetto a quello dichiarato con conseguente maggiore imposta sostitutiva sulla plusvalenza da cessione d'azienda; dall'altro, aveva recuperato a tassazione una sopravvenienza attiva relativa a due contratti di leasing riferiti ad autocarri ceduti con l'azienda. Dopo un primo contenzioso definito con cassazione con rinvio solo sul primo rilievo, la CTR, in sede di rinvio, aveva accolto l'appello dell'Ufficio ma aveva comunque annullato integralmente l'atto, autorizzando l'Agenzia a emettere un nuovo avviso o atto equipollente per rideterminare la pretesa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice tributario, essendo il processo di impugnazione-mertio, non poteva limitarsi ad annullare l'atto per ragioni sostanziali, ma doveva decidere nel merito quantificando correttamente imposta, sanzioni e interessi.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha dichiarato estinto il giudizio. Ha rilevato che, nelle more del giudizio di legittimità, l'Agenzia delle Entrate aveva presentato domanda di definizione agevolata della pendenza tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., L. 197/2022, versando la prima rata dell'importo complessivo dovuto. In applicazione dell'art. 1, comma 198, della medesima legge, il processo è stato dichiarato estinto. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sopravvenuta adesione del ricorrente a una procedura di definizione agevolata della pendenza fiscale, con il pagamento della prima rata dovuta, determina l'estinzione del giudizio nei limiti e con gli effetti previsti dalla relativa disciplina speciale.
  • Quando il giudizio è estinto per definizione agevolata sopravvenuta, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito delle censure dedotte.
  • Le spese di lite possono essere regolate ponendole a carico delle parti che le hanno anticipate, in caso di estinzione del processo per causa sopravvenuta disciplinata dalla legge speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.