Cassazione Civile, Ordinanza n. 08288/2025 del 29/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2003 nei confronti di un contribuente che aveva ceduto la propria azienda di trasporti a una società partecipata anche dai familiari. L'Ufficio aveva contestato, da un lato, un maggior valore di avviamento rispetto a quello dichiarato con conseguente maggiore imposta sostitutiva sulla plusvalenza da cessione d'azienda; dall'altro, aveva recuperato a tassazione una sopravvenienza attiva relativa a due contratti di leasing riferiti ad autocarri ceduti con l'azienda. Dopo un primo contenzioso definito con cassazione con rinvio solo sul primo rilievo, la CTR, in sede di rinvio, aveva accolto l'appello dell'Ufficio ma aveva comunque annullato integralmente l'atto, autorizzando l'Agenzia a emettere un nuovo avviso o atto equipollente per rideterminare la pretesa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice tributario, essendo il processo di impugnazione-mertio, non poteva limitarsi ad annullare l'atto per ragioni sostanziali, ma doveva decidere nel merito quantificando correttamente imposta, sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha dichiarato estinto il giudizio. Ha rilevato che, nelle more del giudizio di legittimità, l'Agenzia delle Entrate aveva presentato domanda di definizione agevolata della pendenza tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., L. 197/2022, versando la prima rata dell'importo complessivo dovuto. In applicazione dell'art. 1, comma 198, della medesima legge, il processo è stato dichiarato estinto. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente per denunciare la motivazione della decisione della CTR e il preteso dovere del giudice tributario di pronunciare sul merito della pretesa fiscale
richiamato dal ricorrente nel quadro della censura di violazione di legge, in relazione agli effetti del giudicato
richiamati dal ricorrente per dedurre un vizio di ultra/extra petizione o di motivazione della sentenza impugnata
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
indicato come parametro dei vizi dedotti in cassazione
art. 1, commi 186 ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197
base normativa della domanda di definizione agevolata della pendenza tributaria presentata dal ricorrente
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito dell'adesione alla definizione agevolata e del versamento della prima rata
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sopravvenuta adesione del ricorrente a una procedura di definizione agevolata della pendenza fiscale, con il pagamento della prima rata dovuta, determina l'estinzione del giudizio nei limiti e con gli effetti previsti dalla relativa disciplina speciale.
- Quando il giudizio è estinto per definizione agevolata sopravvenuta, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito delle censure dedotte.
- Le spese di lite possono essere regolate ponendole a carico delle parti che le hanno anticipate, in caso di estinzione del processo per causa sopravvenuta disciplinata dalla legge speciale.
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