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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02261/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a ordinanza-ingiunzione amministrativa irrogata per violazione del codice della strada. Il destinatario della sanzione aveva impugnato il provvedimento sostenendo, già nei precedenti gradi, che l’ordinanza fosse illegittima perché non sottoscritta dal Prefetto e adottata da un Vice-Prefetto asseritamente privo di delega; inoltre lamentava la mancata produzione dell’originale del provvedimento e della delega, chiedendo l’esibizione di tali documenti ai sensi dell’art. 213 c.p.c. In cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava violazione della L. n. 689/1981 e del codice della strada, insistendo sull’assenza di potere del Vice-Prefetto di emanare l’ordinanza in difetto di delega; con il secondo riproponeva la doglianza sulla mancata produzione dell’originale dell’ordinanza-ingiunzione e sulla mancanza di sottoscrizione, sostenendo che la copia depositata, pur dichiarata conforme, fosse comunque priva di firma e quindi invalida.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza di appello e trascurava l’accertamento secondo cui la delega al Vice-Prefetto era stata documentalmente provata e specificamente indicata anche nell’ordinanza-ingiunzione; per contestare tale accertamento, secondo la Corte, sarebbe stato necessario proporre revocazione per errore di fatto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché il Tribunale si era conformato a un consolidato orientamento secondo cui, negli atti redatti con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione può essere sostituita dall’indicazione del responsabile a stampa, e nel caso concreto tale indicazione era riferita al Vice-Prefetto delegato. La Corte non ha provveduto sulle spese per mancata difesa del resistente, ma ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre a dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale della parte nel giudizio di cassazione, richiamata dal ricorrente per patrocinare se stesso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la definizione camerale del ricorso e per la proposta del consigliere delegato.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    i motivi sono stati formalmente prospettati come violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando la sentenza impugnata si conforma alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 18 L. n. 689/1981

    richiamato come norma violata in relazione all’opposizione all’ordinanza-ingiunzione amministrativa.

  • art. 204 c.d.s.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimità dell’ordinanza sanzionatoria.

  • art. 213 c.p.c.

    invocato per chiedere l’ordine di esibizione dell’originale dell’ordinanza e della delega; la Corte ha ritenuto non necessario il suo uso a fronte dell’avvenuta documentazione della delega.

  • art. 6 d. lgs. n. 150/2011

    richiamato in tema di poteri istruttori d’ufficio nel rito applicabile all’opposizione a sanzione amministrativa.

  • art. 395 c.p.c.

    la Corte osserva che, ove si volesse contestare l’accertamento sull’avvenuta produzione della delega, il rimedio sarebbe stato la revocazione per errore di fatto.

  • art. 3, comma 2, L. n. 39/1993

    la Corte richiama la regola per cui, negli atti redatti con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione può essere sostituita dall’indicazione a stampa del responsabile.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte esclude la condanna prevista da questa disposizione, pur in presenza di conformità alla proposta del consigliere relatore.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che ignora un accertamento di fatto decisivo compiuto dal giudice di merito.
  • L’accertamento dell’avvenuta produzione in giudizio di un documento decisivo, se contestato come inesatto, non si supera con un motivo di ricorso per cassazione ma, ove ne ricorrano i presupposti, con il rimedio della revocazione per errore di fatto.
  • Nel procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la legittimazione del funzionario che adotta il provvedimento può risultare dalla delega documentalmente provata o indicata nel provvedimento stesso; in tal caso non è necessario acquisire d’ufficio ulteriori documenti ai sensi dell’art. 213 c.p.c.
  • Per gli atti amministrativi redatti con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione autografa può essere validamente sostituita dall’indicazione a stampa del responsabile, se prevista dalla disciplina richiamata e se riferita al soggetto competente o delegato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata si conformi a un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte e il ricorrente non offra argomenti idonei a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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