Cassazione Civile, Ordinanza n. 33828/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il recupero di accisa per complessivi euro 123.713,59 sul gasolio da rifornimento acquistato per due motonavi noleggiate e ormeggiate nel porto di Oristano tra il 5 gennaio 2013 e il 18 marzo 2013. La società sosteneva che il carburante fosse esente da accisa perché le navi erano destinate al trasporto commerciale di automezzi, che la sosta in porto fosse funzionale all’attività commerciale, alla sicurezza e alla ricerca di nuovi clienti, e che il noleggio imponesse comunque l’uso commerciale dei mezzi. Denunciava inoltre che la CTR avesse applicato erroneamente norme sul diporto e non avesse considerato che il beneficio spettava per qualsiasi uso commerciale del carburante. Con il terzo motivo lamentava l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione della pretesa, escludendo i rifornimenti successivi allo sbarco delle dotazioni di bordo del 28 febbraio 2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendoli in parte inammissibili perché diretti a contestare l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito, e in parte infondati perché la CTR aveva correttamente applicato il principio per cui l’esenzione d’accisa richiede la prova dell’effettivo impiego del mezzo per finalità commerciali. Ha inoltre ritenuto assorbito il terzo motivo, poiché il rigetto dei primi due comportava l’integrale conferma della pretesa fiscale. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 Codice della Navigazione
Invocati dalla ricorrente per sostenere l’utilizzo commerciale delle motonavi e l’applicabilità del regime di esenzione; la Corte li ritiene non decisivi rispetto alla necessità della prova dell’effettivo uso commerciale ai fini dell’accisa.
direttiva 92/12/CEE
Richiamata nel quadro dell’armonizzazione delle accise; la Corte la usa insieme alla disciplina unionale successiva per affermare che rileva l’uso effettivo del carburante.
art. 2, comma 1, lettera a, d.lgs. n. 171 del 2005
La Corte afferma che, se interpretato nel senso di riconoscere l’uso commerciale per la sola esistenza di un contratto di noleggio, tale disposto va disapplicato perché contrastante con la disciplina unionale.
art. 14, § 1, lett. c), direttiva 2003/96/CE
È la norma unionale di riferimento per l’esenzione del carburante impiegato nella navigazione commerciale; la Corte la interpreta nel senso che occorre la concreta utilizzazione del mezzo per scopi commerciali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre violazione di legge; la Corte osserva che i primi due motivi mascheravano censure di merito sull’accertamento fattuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per l’omesso esame di un fatto decisivo; il motivo viene assorbito dal rigetto delle censure principali.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di esenzione d’accisa sul carburante per navigazione, non basta la mera esistenza di un contratto di noleggio o locazione: occorre verificare e provare l’effettivo impiego del mezzo per scopi commerciali da parte dell’utilizzatore.
- La nozione di uso commerciale del mezzo nautico va apprezzata in concreto, con riferimento all’attività realmente svolta e non alla sola destinazione astratta del bene o al titolo negoziale che ne legittima l’impiego.
- Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per rimettere in discussione l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito, che restano insindacabili in cassazione se logicamente coerenti e giuridicamente corretti.
- L’esenzione per carburante impiegato in navigazione commerciale non si estende a periodi di sosta o a operazioni accessorie quando, in concreto, la sosta sia finalizzata alla restituzione del mezzo al proprietario e non alla ripresa dell’attività commerciale.
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