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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27634/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell'ente previdenziale di ottenere i contributi dovuti per l'anno 2011 da una professionista iscritta alla Gestione separata. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto il credito prescritto, nonostante la proroga connessa al D.P.C.M. 6 giugno 2012, ed aveva escluso che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse un occultamento doloso del debito contributivo. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in relazione alla disciplina istitutiva della Gestione separata e alla norma che ha previsto l'obbligo contributivo per i professionisti, sostenendo che l'omessa compilazione del Quadro RR avrebbe impedito il controllo automatico e dovuto essere considerata condotta dolosa idonea a sospendere la prescrizione. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non si confrontava specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'occultamento doloso valorizzando il fatto che la contribuente aveva comunque presentato la dichiarazione dei redditi e denunciato i propri introiti, e aveva ritenuto che la sola mancata compilazione del Quadro RR non fosse sufficiente a integrare dolo. La Corte ha ribadito che non esiste automatismo tra omissione del Quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo e che la valutazione dell'eventuale occultamento è un apprezzamento di merito censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, non dedotto ritualmente nel caso di specie. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Non sussiste un automatismo tra la mera omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo idoneo a sospendere la prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c.
  • Per integrare l'occultamento doloso del debito contributivo è necessario che la condotta del debitore sia concretamente idonea a impedire l'esercizio del diritto del creditore e non sia superabile con gli ordinari controlli.
  • La valutazione della sussistenza dell'occultamento doloso è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto in modo rituale.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa lettura del fatto o una presunzione non riconosciuta dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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