Cassazione Civile, Ordinanza n. 27634/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'ente previdenziale di ottenere i contributi dovuti per l'anno 2011 da una professionista iscritta alla Gestione separata. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto il credito prescritto, nonostante la proroga connessa al D.P.C.M. 6 giugno 2012, ed aveva escluso che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse un occultamento doloso del debito contributivo. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in relazione alla disciplina istitutiva della Gestione separata e alla norma che ha previsto l'obbligo contributivo per i professionisti, sostenendo che l'omessa compilazione del Quadro RR avrebbe impedito il controllo automatico e dovuto essere considerata condotta dolosa idonea a sospendere la prescrizione. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non si confrontava specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'occultamento doloso valorizzando il fatto che la contribuente aveva comunque presentato la dichiarazione dei redditi e denunciato i propri introiti, e aveva ritenuto che la sola mancata compilazione del Quadro RR non fosse sufficiente a integrare dolo. La Corte ha ribadito che non esiste automatismo tra omissione del Quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo e che la valutazione dell'eventuale occultamento è un apprezzamento di merito censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, non dedotto ritualmente nel caso di specie. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
violazione di legge come parametro del motivo
è stato invocato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata
richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione del credito
la sospensione della prescrizione opera solo in presenza di occultamento doloso del debito idoneo a impedire l'esercizio del diritto
art. 2, commi 26-31, L. n. 335 del 1995
richiamato quale base normativa dell'obbligo contributivo nella Gestione separata
art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011 conv. in L. n. 111 del 2011
richiamato quale disposizione collegata alla contribuzione dovuta
indica il rito camerale seguito per la decisione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il controllo sull'eventuale occultamento doloso è giudizio di merito censurabile, se del caso, nei limiti del vizio motivazionale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto la disciplina richiamata sull'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Non sussiste un automatismo tra la mera omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo idoneo a sospendere la prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c.
- Per integrare l'occultamento doloso del debito contributivo è necessario che la condotta del debitore sia concretamente idonea a impedire l'esercizio del diritto del creditore e non sia superabile con gli ordinari controlli.
- La valutazione della sussistenza dell'occultamento doloso è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto in modo rituale.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa lettura del fatto o una presunzione non riconosciuta dalla giurisprudenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27549/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27551/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27552/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27553/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27555/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27556/2022 del 21/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →