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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15531/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un contraente aveva convenuto in giudizio l'impresa di assicurazione chiedendo la nullità, o in subordine la risoluzione, di due contratti di polizza stipulati in anni diversi, nonché la restituzione dei premi corrisposti e il risarcimento del danno. Deduceva che, a fronte del mancato pagamento dei premi periodici, la compagnia aveva unilateralmente risolto i rapporti e gli aveva riconosciuto, per una sola polizza, il solo premio unico iniziale a titolo di riscatto. In appello la domanda era stata respinta, ritenendosi: i) non specificamente censurata la motivazione di primo grado sulla ricezione del foglio informativo; ii) generica la dedotta violazione degli obblighi informativi; iii) comunque giustificata la risoluzione per inadempimento del contraente, e legittimo l'incameramento dei premi alla luce delle clausole contrattuali specificamente sottoscritte. In cassazione il ricorrente principale ha articolato quattro motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto qualificare i contratti come prodotti finanziari e applicare la disciplina di settore; 2) violazione degli artt. 2735 e 2697 c.c., assumendo che non fosse provato il contenuto delle clausole generali che giustificavano l'incameramento delle somme; 3) violazione di norme civilistiche e del codice del consumo, deducendo motivazione apparente, mancato esame della natura delle polizze linked e della disciplina delle clausole predisposte per adesione; 4) censura sulle spese, affermando che dovessero seguire l'esito definitivo della lite. La compagnia ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato per difetto di legittimazione passiva, deducendo l'avvenuta cessione del ramo d'azienda a diversa società del gruppo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i motivi fossero privi di specificità e decisività, anche per violazione dell'onere di indicare puntualmente atti, clausole e passaggi rilevanti del giudizio di merito; inoltre ha rilevato che l'impugnata sentenza si fondava su rationes decidendi autonome non specificamente aggredite, in particolare sulla mancata censura dell'accertamento relativo alla ricezione del foglio informativo e sulla genericità della doglianza sugli obblighi informativi. Ne è derivato l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e la loro collocazione processuale; la mancanza di tale indicazione rende il motivo inammissibile.

  • art. 342 c.p.c.

    La doglianza in appello sugli obblighi informativi deve essere specifica; la genericità comporta inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure in cassazione devono colpire le rationes decidendi e non limitarsi a prospettazioni astratte o generiche.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione al dedotto vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è ritenuta inammissibile per aspecificità.

  • art. 113 c.p.c.

    È evocato insieme ad altre norme sui criteri di decisione, senza che la censura superi il vaglio di specificità.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'accertamento sul contenuto delle clausole, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova è evocato, ma la Corte osserva che il giudice di merito aveva già accertato il contenuto delle previsioni negoziali.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato tra le norme dedotte nel terzo motivo, senza esito utile per il ricorrente.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato tra le norme dedotte nel terzo motivo, senza esito utile per il ricorrente.

  • art. 1418 c.c.

    Evocato per sostenere nullità e inefficacia delle clausole, ma il motivo è ritenuto inammissibile.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato per contestare la rilevanza della sottoscrizione delle clausole, ma la Corte osserva che gli allegati risultavano specificamente sottoscritti.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato per la disciplina dei contratti conclusi mediante moduli o formulari, ma senza superare la valutazione di inammissibilità.

  • art. 33 d. lgs. n. 206 del 2005

    Richiamato in relazione alle clausole vessatorie, ma la censura è giudicata astratta e non decisiva.

  • art. 34 d. lgs. n. 206 del 2005

    Richiamato insieme all'art. 33 del codice del consumo nel terzo motivo, senza incidenza sulla decisione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando non colpisce tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata.
  • La censura di violazione di legge o di vizio motivazionale deve essere specifica, autosufficiente e corredata dall'indicazione puntuale degli atti e dei documenti rilevanti.
  • L'evocazione astratta di una diversa qualificazione giuridica del rapporto è priva di decisività se non si indica quale concreta disciplina ulteriore avrebbe inciso sull'esito della lite.
  • Quando il giudice di merito accerta specificamente il contenuto delle clausole contrattuali e la loro sottoscrizione, la doglianza sull'asserita mancata prova del loro contenuto non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del fatto.
  • La generica deduzione di violazione degli obblighi informativi non è sufficiente se non si precisa quale informazione sia mancata e quale pregiudizio concreto ne sia derivato.
  • Le censure sulle spese formulate solo in funzione dell'auspicato accoglimento del ricorso principale non integrano un vero motivo autonomo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContratto di assicurazioneRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiContrattiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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