Cassazione Civile, Ordinanza n. 15531/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un contraente aveva convenuto in giudizio l'impresa di assicurazione chiedendo la nullità, o in subordine la risoluzione, di due contratti di polizza stipulati in anni diversi, nonché la restituzione dei premi corrisposti e il risarcimento del danno. Deduceva che, a fronte del mancato pagamento dei premi periodici, la compagnia aveva unilateralmente risolto i rapporti e gli aveva riconosciuto, per una sola polizza, il solo premio unico iniziale a titolo di riscatto. In appello la domanda era stata respinta, ritenendosi: i) non specificamente censurata la motivazione di primo grado sulla ricezione del foglio informativo; ii) generica la dedotta violazione degli obblighi informativi; iii) comunque giustificata la risoluzione per inadempimento del contraente, e legittimo l'incameramento dei premi alla luce delle clausole contrattuali specificamente sottoscritte. In cassazione il ricorrente principale ha articolato quattro motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto qualificare i contratti come prodotti finanziari e applicare la disciplina di settore; 2) violazione degli artt. 2735 e 2697 c.c., assumendo che non fosse provato il contenuto delle clausole generali che giustificavano l'incameramento delle somme; 3) violazione di norme civilistiche e del codice del consumo, deducendo motivazione apparente, mancato esame della natura delle polizze linked e della disciplina delle clausole predisposte per adesione; 4) censura sulle spese, affermando che dovessero seguire l'esito definitivo della lite. La compagnia ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato per difetto di legittimazione passiva, deducendo l'avvenuta cessione del ramo d'azienda a diversa società del gruppo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i motivi fossero privi di specificità e decisività, anche per violazione dell'onere di indicare puntualmente atti, clausole e passaggi rilevanti del giudizio di merito; inoltre ha rilevato che l'impugnata sentenza si fondava su rationes decidendi autonome non specificamente aggredite, in particolare sulla mancata censura dell'accertamento relativo alla ricezione del foglio informativo e sulla genericità della doglianza sugli obblighi informativi. Ne è derivato l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e la loro collocazione processuale; la mancanza di tale indicazione rende il motivo inammissibile.
La doglianza in appello sugli obblighi informativi deve essere specifica; la genericità comporta inammissibilità dell'impugnazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure in cassazione devono colpire le rationes decidendi e non limitarsi a prospettazioni astratte o generiche.
È richiamato in relazione al dedotto vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è ritenuta inammissibile per aspecificità.
È evocato insieme ad altre norme sui criteri di decisione, senza che la censura superi il vaglio di specificità.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'accertamento sul contenuto delle clausole, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
L'onere della prova è evocato, ma la Corte osserva che il giudice di merito aveva già accertato il contenuto delle previsioni negoziali.
Richiamato tra le norme dedotte nel terzo motivo, senza esito utile per il ricorrente.
Richiamato tra le norme dedotte nel terzo motivo, senza esito utile per il ricorrente.
Evocato per sostenere nullità e inefficacia delle clausole, ma il motivo è ritenuto inammissibile.
Richiamato per contestare la rilevanza della sottoscrizione delle clausole, ma la Corte osserva che gli allegati risultavano specificamente sottoscritti.
Richiamato per la disciplina dei contratti conclusi mediante moduli o formulari, ma senza superare la valutazione di inammissibilità.
art. 33 d. lgs. n. 206 del 2005
Richiamato in relazione alle clausole vessatorie, ma la censura è giudicata astratta e non decisiva.
art. 34 d. lgs. n. 206 del 2005
Richiamato insieme all'art. 33 del codice del consumo nel terzo motivo, senza incidenza sulla decisione.
È la norma che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando non colpisce tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata.
- La censura di violazione di legge o di vizio motivazionale deve essere specifica, autosufficiente e corredata dall'indicazione puntuale degli atti e dei documenti rilevanti.
- L'evocazione astratta di una diversa qualificazione giuridica del rapporto è priva di decisività se non si indica quale concreta disciplina ulteriore avrebbe inciso sull'esito della lite.
- Quando il giudice di merito accerta specificamente il contenuto delle clausole contrattuali e la loro sottoscrizione, la doglianza sull'asserita mancata prova del loro contenuto non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del fatto.
- La generica deduzione di violazione degli obblighi informativi non è sufficiente se non si precisa quale informazione sia mancata e quale pregiudizio concreto ne sia derivato.
- Le censure sulle spese formulate solo in funzione dell'auspicato accoglimento del ricorso principale non integrano un vero motivo autonomo di ricorso.
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