Cassazione Civile, Ordinanza n. 23911/2022 del 02/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intercorso per più anni tra una lavoratrice e un'azienda sanitaria regionale, formalmente regolato come collaborazione coordinata e continuativa dal 1 aprile 2011 al 30 novembre 2015. La lavoratrice ha chiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto, il riconoscimento delle differenze retributive e il risarcimento del danno. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo che il contratto fosse stato stipulato senza i presupposti richiesti dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, che la prestazione fosse stata resa in modo stabile nell'organizzazione dell'ente, per esigenze ordinarie dell'ufficio, con assoggettamento a potere direttivo, gerarchico e di controllo, e ha applicato l'art. 2126 c.c. per riconoscere il diritto al trattamento retributivo. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2094 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che gli indici valorizzati dalla Corte territoriale erano compatibili anche con un rapporto autonomo e che il giudice aveva svalutato il regolamento contrattuale; 2) violazione dell'art. 2126 c.c., deducendo che la lavoratrice non aveva provato modalità qualitative e quantitative della prestazione necessarie alla quantificazione della retribuzione; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che le prove testimoniali escludevano gli indici di subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che i primi e il terzo motivo mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità: la Corte d'appello aveva infatti accertato, con valutazione complessiva di documenti e dichiarazioni rese in interrogatorio libero, lo stabile inserimento della lavoratrice nella struttura pubblica, lo svolgimento di attività non coincidenti con il progetto formale, l'osservanza di un orario di lavoro e la soggezione a direttive, controllo e potere disciplinare. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il giudice di merito si era attenuto al principio secondo cui il rapporto di lavoro subordinato di fatto instaurato da un ente pubblico non economico, ancorché nullo per violazione delle regole sulle assunzioni, rientra nell'ambito dell'art. 2126 c.c., con diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il periodo di effettiva esecuzione; inoltre, la quantificazione era stata ancorata all'inquadramento nella categoria C del CCNL di comparto e alle risultanze documentali sull'orario. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Le collaborazioni coordinate e continuative nella pubblica amministrazione sono ammissibili solo se ricorrono i presupposti di legge; la loro assenza può essere valorizzata, insieme ad altri elementi, per accertare la reale natura subordinata del rapporto.
La subordinazione va desunta dagli effettivi indici di assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e di controllo, non dalla sola qualificazione formale del contratto.
Le censure che contestano la valutazione delle prove non possono trasformarsi in un nuovo giudizio di merito in cassazione.
Il rapporto di lavoro subordinato di fatto, anche se nullo perché instaurato in violazione di norme imperative o senza regolare nomina, produce diritto al trattamento retributivo per il tempo in cui ha avuto esecuzione.
Il trattamento retributivo e previdenziale del rapporto di impiego pubblico regolare è quello previsto dal contratto collettivo di comparto.
In cassazione non è consentito sollecitare una nuova rivalutazione del merito sotto forma di violazione di legge o di omesso esame, se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'accertamento della subordinazione nei rapporti formalmente qualificati come autonomi con una pubblica amministrazione, il giudice deve valutare complessivamente indici sintomatici quali inserimento stabile nell'organizzazione, continuità della prestazione, osservanza di orari, direttive, controllo e potere disciplinare.
- La mancanza dei presupposti legali per il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative nella pubblica amministrazione non basta, da sola, a decidere la natura del rapporto, ma può concorrere con gli altri elementi istruttori nella qualificazione sostanziale.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito, quando la sentenza abbia esaminato il fatto storico decisivo e ne abbia tratto una conclusione motivata.
- L'omesso esame rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la mera mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- Il rapporto di lavoro subordinato di fatto instaurato da un ente pubblico non economico, pur se nullo per violazione di norme imperative o privo di regolare atto di nomina, può comunque fondare il diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il periodo di effettiva esecuzione, secondo la disciplina dell'art. 2126 c.c.
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