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Sentenza

Sentenza n. 50/2026 - Trento, Sezione 1

per l’annullamento - del D.R. n. 1240/2025/RET del 21.10.2025 di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di I fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 30 dicembre 2010 n. 240, indetta con D.R. n. 135 del 17 febbraio 2025 – settore scientifico-disciplinare GIUR-14/A (Diritto penale), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento. - del D.R. n. 8/2018, modificato con D. R. n. 293 del 31.3.2025 (Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, l. 240/2010) nelle parti di cui infra; - del Regolamento del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere emanato con D.R. n. 358 del 21 giugno 2013 e dei criteri per la scelta dei commissari ai fini del reclutamento e la progressione di carriera fissati dal medesimo; - del D.R. n. 503/2025 di nomina della Commissione; - dei verbali nn 1, 2 e 3 e rispettivi allegati redatti dalla Commissione di valutazione; di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale ivi compresi: - gli atti presupposti citati nella premessa del D.R. n. 135 del 17 febbraio 2025, ovvero la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 22 gennaio 2025; la delibera del Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere del 28 gennaio 2025; la delibera del Senato Accademico del 29 gennaio 2025; - gli atti presupposti al D.R. 503 del 21.5.2025 e segnatamente: la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza di data 16 aprile 2025, con la quale viene indicato quale membro della Commissione giudicatrice in parola il Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-; la delibera del Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere di data 28 aprile 2025, con la quale vengono indicati quali membri della Commissione giudicatrice le professoresse -OMISSIS- e -OMISSIS-; l’eventuale atto di verifica positiva delle dichiarazioni sostitutive rese dal controinteressato; la deliberazione del Consiglio di facoltà di Giurisprudenza in ordine alla chiamata; nonché per l’annullamento o la declaratoria di nullità del contratto di lavoro, ove medio tempore stipulato e degli atti ad esso presupposti.

Giustizia amministrativa202500187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti della procedura selettiva e decreto rettorale di approvazione della graduatoria per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia in diritto penale, nonché atti di nomina della commissione, chiamata del vincitore e contratto eventualmente stipulato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva, la nomina della commissione, i verbali valutativi, i regolamenti e i criteri di scelta dei commissari, la deliberazione di chiamata del vincitore e il contratto eventualmente stipulato. Ha dedotto: violazione del preteso principio del voto segreto nella nomina dei commissari; difetto di motivazione e travisamento dei presupposti nella designazione del componente interno e degli altri commissari; violazione dei criteri interni dell’Ateneo; illegittimità dei regolamenti per mancata previsione del sorteggio raccomandato dall’ANAC e dal MIUR; mancata acquisizione del parere dei direttori delle strutture accademiche; omessa o insufficiente predeterminazione dei criteri valutativi, degli indicatori numerici, dei pesi e dei metodi di calcolo; difetto di motivazione, travisamento, irrazionalità, disparità di trattamento e mancata comparazione nella valutazione di pubblicazioni, titoli, attività didattica, posizione internazionale, capacità di dirigere gruppi di ricerca, capacità di attrarre finanziamenti, indipendenza scientifica e attività organizzative; violazione della preminenza della ricerca sulla didattica; incompetenza della commissione nell’accertamento della lingua inglese; violazione del regolamento per mancata menzione del parere del Comitato di reclutamento nel decreto di approvazione degli atti; invalidità derivata degli atti successivi. La ricorrente ha inoltre proposto domanda ex art. 116 c.p.a. per l’accesso integrale agli atti relativi alla partecipazione del controinteressato, poi rinunciata insieme alla domanda cautelare. Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inutilizzabili, perché tardive, la memoria del 17 febbraio 2026 e la memoria di replica del 25 febbraio 2026.

La decisione

Il ricorso è stato respinto integralmente. Il Tribunale ha ritenuto inesistente un principio generale che imponga il voto segreto per la nomina dei commissari: in assenza di una specifica previsione normativa di settore, prevalgono voto palese, trasparenza, responsabilità decisionale e obbligo di motivazione. L’erronea indicazione nell’ordine del giorno della nomina di un commissario “interno” non ha inciso sulla validità della delibera, poiché il testo della deliberazione richiamava correttamente la disciplina regolamentare che consentiva la nomina di un componente interno o esterno. L’astensione di un componente del Comitato di reclutamento è stata ritenuta compatibile con l’implicito voto favorevole degli altri componenti. Quanto alla motivazione della scelta dei commissari, il giudice ha affermato che non si tratta di una procedura comparativa tra aspiranti commissari: è sufficiente che i nominati siano idonei ed esperti nella materia, requisito ritenuto comprovato dalla qualifica di professori ordinari di lungo corso e dai curricula disponibili. Le raccomandazioni ANAC e MIUR sul sorteggio non sono vincolanti e l’Ateneo può adottare misure alternative, quali la nomina di almeno due commissari esterni e la distribuzione della scelta tra più organi. È stata respinta anche la censura relativa al mancato parere dei direttori, poiché i criteri generali erano stati sottoposti alla Consulta dei direttori e i criteri specifici per la scelta dei commissari erano comunque stati previamente esaminati nella loro versione originaria. La commissione ha legittimamente richiamato i criteri già dettagliati nel bando e negli atti presupposti, integrandoli con indicatori concernenti l’apporto individuale nelle pubblicazioni e le modalità della prova orale; non era necessario introdurre ulteriori indicatori numerici o punteggi, essendo sufficiente un giudizio analitico e motivato. Il giudice ha ritenuto che i verbali n. 2 e n. 3 contenessero una comparazione complessiva e sufficientemente analitica dei candidati, anche con riguardo alla qualità della produzione scientifica, all’esperienza internazionale, alla didattica, ai progetti di ricerca e al seminario in lingua inglese. L’utilizzo di formule omogenee o di espressioni valutative prossime non determina di per sé motivazione apparente, quando siano comunque percepibili le differenze tra i profili. Le contestazioni della ricorrente miravano sostanzialmente a sostituire la propria autovalutazione a quella della commissione e non dimostravano errori di fatto, illogicità manifeste, arbitrarietà o inattendibilità palese. La valutazione comparativa dei concorsi universitari è espressione di discrezionalità tecnica e il giudice non può sostituirvi una diversa valutazione opinabile. Il criterio della rilevanza internazionale e quello dell’approccio interdisciplinare risultavano già previsti dal bando. È stata respinta anche la censura sulla lingua inglese: il bando richiedeva l’accertamento della conoscenza dei candidati sulla base della documentazione e della prova orale, non una certificazione linguistica dei commissari; la competenza complessiva della commissione poteva risultare dai curricula, dalle pubblicazioni e dalle esperienze internazionali. Quanto al parere del Comitato previsto dal regolamento, il Tribunale ha ritenuto sufficiente il parere preventivo espresso nella fase di attivazione della procedura, senza necessità di un ulteriore parere sull’approvazione degli esiti. È stato quindi respinto anche il motivo di invalidità derivata. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00 per spese processuali in favore dell’Università e di euro 1.500,00 in favore del controinteressato, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, l. 240/2010

    Disciplina la procedura di chiamata dei professori universitari di ruolo, sulla quale si fondava il bando impugnato.

  • art. 18, comma 4, l. 240/2010

    Rileva perché la procedura era riservata a candidati esterni all’Ateneo.

  • art. 1 l. 241/1990

    È richiamato per i principi di trasparenza, responsabilità e buon andamento dell’azione amministrativa, ritenuti prevalenti rispetto alla segretezza del voto in assenza di una specifica previsione settoriale.

  • art. 3 l. 241/1990

    la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria

    La motivazione può essere integrata dai richiami normativi e dalle premesse dell’atto; nella scelta dei commissari è sufficiente indicare la qualifica e l’idoneità degli esperti, senza una comparazione analitica tra tutti i possibili candidati.

  • art. 51 c.p.c.

    È richiamato quanto ai casi tassativi di obbligo di astensione dei commissari; i meri rapporti professionali o di collaborazione non sono sufficienti, da soli, a determinare incompatibilità.

  • art. 54 c.p.a.

    Non ricorrevano le eccezionali ragioni per autorizzare il deposito tardivo della memoria della ricorrente.

  • art. 73 c.p.a.

    Il termine per il deposito delle memorie conclusionali è perentorio; le memorie di replica sono ammissibili solo in presenza di nuove memorie o documenti delle controparti cui replicare e non possono eludere il termine per le memorie conclusionali.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso proposta nel corso del giudizio è stata abbandonata dalla ricorrente insieme alla domanda cautelare.

  • art. 6 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la progressione di carriera

    Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, il Rettore nomina una Commissione di valutazione composta da tre componenti appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia o a un ruolo equivalente, attivi in ambito corrispondente al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva. [...] Almeno due componenti della Commissione devono provenire da altra Università italiana o straniera.

    La disposizione consente un sistema di nomina articolato tra Consiglio di Facoltà, Comitato di reclutamento e Rettore e impone che almeno due commissari provengano da altro Ateneo; tale sistema è stato ritenuto idoneo anche come misura alternativa al sorteggio.

  • art. 3, comma 3, lett. a), del Regolamento del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere

    È stato interpretato nel senso che il parere della Consulta dei direttori riguarda i criteri generali di riferimento per il reclutamento; il parere risultava acquisito.

  • art. 3, comma 3, lett. d), del Regolamento del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere

    esprimere il proprio parere sullo svolgimento delle singole procedure di selezione e promozione o sulle procedure di chiamata diretta

    Il parere è stato ritenuto validamente espresso in via preventiva, nella fase di attivazione della procedura, senza necessità di una nuova espressione sul decreto rettorale di approvazione degli esiti.

  • Allegato D al D.M. 7 giugno 2016, n. 120

    I criteri non bibliometrici richiamati dal bando potevano essere utilizzati dalla commissione senza necessità di una loro ulteriore e analitica riproduzione nel verbale di insediamento.

Massime di principio

  • Nella nomina dei componenti di una commissione amministrativa il voto segreto non costituisce un principio generale dell’ordinamento: è necessario che sia espressamente previsto dalla normativa di settore, poiché, in via generale, voto palese, trasparenza, responsabilità decisionale e motivazione sono funzionali al buon andamento dell’azione amministrativa.
  • La scelta dei commissari di una procedura selettiva non integra, di regola, una procedura comparativa tra tutti i soggetti astrattamente nominabili. Se i nominati possiedono la qualifica e l’esperienza richieste, l’obbligo motivazionale può essere assolto mediante il richiamo alla disciplina applicabile e l’indicazione della loro idoneità o qualifica di esperti; la censura deve concentrarsi sull’effettiva inidoneità dei commissari, non sulla mancata illustrazione delle ragioni della preferenza rispetto ad altri esperti.
  • Le raccomandazioni di ANAC o di altre autorità sull’utilizzo del sorteggio dei commissari, quando formulate come indicazioni non vincolanti, non impediscono all’Università, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, di adottare misure alternative idonee a garantire imparzialità e prevenzione del rischio corruttivo, come la presenza di commissari esterni e la distribuzione della scelta tra più organi.
  • Nelle procedure di reclutamento universitario non è necessariamente illegittima l’assenza di punteggi, formule matematiche o indicatori numerici, quando il bando e gli atti presupposti forniscano criteri sufficientemente determinati e la commissione renda un giudizio analitico, coerente e comprensibile sui profili qualitativi dei candidati.
  • La valutazione comparativa dei candidati a una cattedra universitaria consiste in un raffronto globale tra pubblicazioni, titoli, curriculum e attività didattica; non è necessario verbalizzare una comparazione puntuale per ogni singolo titolo o criterio, purché dai verbali emerga l’iter logico della preferenza e non risultino travisamenti, contraddizioni, disparità manifeste o illogicità macroscopiche.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione universitaria non consente la sostituzione del giudizio della commissione con l’autovalutazione del candidato o con una diversa valutazione del giudice; occorre dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità, l’errore di fatto, l’arbitrarietà o l’irragionevolezza manifesta della valutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTermini del procedimentoConcorrenza ed evidenza pubblica

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