Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28130/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione un maggior reddito d’impresa per l’anno 2006, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto a seguito di verifica delle movimentazioni bancarie e postali della società e dei soci, nonché del disconoscimento dei costi relativi a due fatture. La commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso della società, ritenendo: da un lato, che le giustificazioni prodotte sulle movimentazioni bancarie fossero generiche e prive di riscontri documentali, idonee quindi a non superare la presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973; dall’altro, che non fosse stata provata l’inerenza dei costi documentati dalle due fatture all’attività d’impresa. In cassazione la curatela ha dedotto, con due motivi, violazione di legge e vizi motivazionali: in sintesi, ha sostenuto che l’onere di provare la riferibilità alla società delle movimentazioni sui conti intestati ai soci gravasse sull’Ufficio; che la CTR non avrebbe esaminato documenti e allegazioni della contribuente idonei a spiegare i movimenti come anticipi da clienti, giroconti o rimborsi; che la sentenza di appello sarebbe stata carente o omessa nella motivazione e avrebbe trascurato anche le doglianze relative ai costi disconosciuti e all’effettivo utilizzo del materiale fatturato nei lavori edili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto i motivi in parte inammissibili per difetto di specificità e chiarezza, per la deduzione cumulativa e non scindibile di violazione di legge e vizi motivazionali, nonché per la proposizione di una censura nuova in cassazione sulla prova della riferibilità alla società dei conti intestati ai soci. Ha inoltre rilevato che la doglianza di omessa pronuncia era infondata perché la CTR aveva comunque risposto ai motivi di appello, e che non vi era un vizio motivazionale denunciabile, trattandosi al più di insufficienza motivazionale non più deducibile dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Infine, ha ricordato che l’omesso esame di elementi istruttori non coincide con l’omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque considerato. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    presunzione posta dall’art. 32

    Le movimentazioni bancarie non giustificate con idonea documentazione possono legittimare la presunzione a favore dell’amministrazione finanziaria.

  • art. 53 Cost.

    La deduzione di violazione è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, senza svolgimento di argomentazioni puntuali.

  • art. 97 Cost.

    La deduzione di violazione è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, senza svolgimento di argomentazioni puntuali.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle presunzioni; la Corte non ne ha accolto la censura per difetto di specificità e per la novità della questione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso può censurare la violazione di legge, ma non se formulato in modo generico o cumulato in modo indistinto con altri vizi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’insufficienza motivazionale né il mancato esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 329 c.p.c.

    La deduzione è stata dichiarata inammissibile per difetto di chiarezza e specificità.

  • art. 345 c.p.c.

    La deduzione è stata dichiarata inammissibile per difetto di chiarezza e specificità.

  • art. 346 c.p.c.

    La deduzione è stata dichiarata inammissibile per difetto di chiarezza e specificità.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo della discussione processuale e la sua decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura per omesso esame deve rispettare gli oneri di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, anche in presenza di patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i motivi devono essere specifici e intelligibili: la denuncia di violazione di legge è inammissibile se svolta in modo generico o privo di effettiva critica alla decisione impugnata.
  • Non è ammissibile in cassazione introdurre per la prima volta una questione di fatto o di riparto dell’onere probatorio che non risulti dedotta nei gradi di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto una risposta sul motivo di appello; non ricorre se il giudice, anche sinteticamente o per relationem, abbia comunque affrontato la censura.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile la mera insufficienza della motivazione né il mancato esame di singoli documenti o elementi istruttori, se il fatto storico decisivo è stato comunque valutato.
  • In tema di accertamenti bancari, la giustificazione delle movimentazioni deve essere concreta e documentata; spiegazioni generiche o parziali non sono sufficienti a vincere la presunzione fiscale.
  • Quando si contesta il recupero di costi fatturati, il contribuente deve dimostrare l’inerenza dei costi all’attività d’impresa con indicazioni puntuali sulla natura delle prestazioni e sul loro effettivo impiego.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.