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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02382/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura e poi rigettata dal Giudice di pace. Il ricorrente ha impugnato in cassazione l’ordinanza deducendo tre censure, tutte centrata sulla validità della copia del provvedimento espulsivo notificata: (1) violazione dell’art. 18 d.P.R. 445/2000, perché la copia del decreto sarebbe stata dichiarata conforme da un soggetto non identificato, senza indicazione di nome, grado e qualifica; (2) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, poiché il giudice di merito avrebbe liquidato come valida la copia per la sola presenza di timbro, attestazione del numero di pagine e sottoscrizione del funzionario; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle contestazioni relative alla validità ed efficacia della prova di conformità del decreto notificato. La Corte ha però ritenuto decisivo che il ricorrente non avesse prodotto in cassazione il documento contestato, documento la cui esatta individuazione era indispensabile per verificare la dedotta irregolarità dell’attestazione di conformità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congiuntamente inammissibili i tre motivi, osservando che la questione investiva la regolarità dell’attestazione di conformità apposta su una copia analogica di un documento informatico e che, in base alla disciplina applicabile, l’attestazione può essere resa da pubblico ufficiale autorizzato senza necessità delle formalità ulteriori invocate dal ricorrente. Tuttavia, la ragione decisiva è stata processuale: il ricorrente non ha depositato il documento contestato, in violazione dell’art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c., e la sua riproduzione nel ricorso non vale a surrogare la produzione autonoma del documento ai fini del controllo di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva dell’intimato; disposto altresì l’eventuale raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 d.P.R. 445/2000

    Per l’autenticazione delle copie è richiesta l’attestazione di conformità resa dal pubblico ufficiale autorizzato; per le copie di atti e documenti informatici rileva la disciplina del codice dell’amministrazione digitale.

  • art. 23 d.lgs. 82/2005

    Le copie analogiche di documenti informatici hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la conformità è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato; non è richiesta, nella fattispecie, la sottoscrizione di ogni pagina o formalità ulteriori invocate dal ricorrente.

  • art. 22 d.lgs. 82/2005

    Richiamato per distinguere la disciplina delle copie informatiche di documenti analogici.

  • art. 23-bis d.lgs. 82/2005

    Richiamato per distinguere la disciplina delle copie informatiche di documenti informatici.

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare i documenti posti a fondamento delle censure; la mancata produzione del documento contestato comporta inammissibilità del ricorso quando la questione richiede l’esame diretto dell’atto.

  • art. 366 c.p.c.

    La riproduzione del documento nel ricorso serve alla specificità dell’impugnazione, ma non sostituisce il deposito del documento ai fini dell’autonomo esame in cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per motivazione apparente, ma la censura è stata assorbita dall’inammissibilità del ricorso per difetto di produzione documentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile unitamente agli altri.

  • art. 14 l. 15/1968

    Richiamato dal giudice di merito quale base dell’autorizzazione del funzionario di polizia ad attestare la conformità della copia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la censura in cassazione riguarda la regolarità formale di un documento decisivo, il ricorrente ha l’onere di produrre quel documento nel giudizio di legittimità; in mancanza, il motivo è inammissibile perché la Corte non può compiere un autonomo esame dell’atto.
  • La riproduzione del documento nel corpo del ricorso non equivale al suo deposito processuale e non soddisfa l’onere di produzione richiesto per i documenti posti a base del motivo di ricorso.
  • Per le copie analogiche di documenti informatici, l’efficacia probatoria dell’originale dipende dall’attestazione di conformità resa da un pubblico ufficiale autorizzato; non sono necessariamente richieste, salvo diversa previsione, le formalità ulteriori proprie di altre ipotesi di autenticazione.
  • In materia di opposizione a decreto di espulsione, la contestazione della validità della copia notificata non può essere scrutinata in sede di legittimità se manca la produzione del documento stesso, poiché il giudizio di cassazione resta vincolato al materiale ritualmente introdotto in causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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