Cassazione Civile, Ordinanza n. 22894/2021 del 13/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme corrispondenti a ritenute d'acconto che erano state regolarmente operate dai sostituti d'imposta ma non da questi versate all'erario. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che, oltre alla prova dell'avvenuta ritenuta alla fonte, gravasse sulla contribuente l'onere di dimostrare anche l'effettivo versamento delle ritenute da parte del sostituto, configurandosi una solidarietà passiva del sostituito. La ricorrente ha censurato tale decisione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 22 del TUIR e dell'art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che, una volta documentata la ritenuta subita, non le incombeva alcun ulteriore onere probatorio sul versamento effettuato dal sostituto e che non poteva essere affermata la sua solidarietà passiva nei confronti dell'Erario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, ha accolto il ricorso della contribuente, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso introduttivo della contribuente contro la cartella. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione del fatto che il principio nomofilattico decisivo era stato enunciato di recente rispetto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in relazione alla disciplina delle ritenute alla fonte e della relativa riscossione
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nel controllo formale e nel recupero delle somme
art. 22 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata
art. 35 d.P.R. n. 602 del 1973
interpretato nel senso che la responsabilità solidale del sostituito è espressamente subordinata al fatto che le ritenute non siano state effettuate, non già al mancato versamento delle ritenute regolarmente operate
art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
consente alla Corte di cassare senza rinvio e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
Cass., Sez. U., n. 10378 del 12/04/2019
«In tema di ritenuta di acconto, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 del d.p.r. n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute»
principio nomofilattico decisivo: se la ritenuta è stata operata ma non versata, il sostituito non risponde in solido nella riscossione
Massime di principio
- In tema di ritenute d'acconto, la solidarietà passiva del sostituito verso l'Erario sussiste solo quando la ritenuta non sia stata effettuata; se la ritenuta è stata regolarmente operata dal sostituto ma non versata, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione.
- Quando il contribuente dimostra di aver subito la ritenuta alla fonte, non gli può essere addossato l'ulteriore onere di provare il successivo versamento all'Erario da parte del sostituto, se la pretesa si fonda sulla disciplina della solidarietà di cui all'art. 35 d.P.R. n. 602 del 1973.
- La cassazione può decidere nel merito senza rinvio quando la corretta applicazione del principio di diritto consente la definizione della controversia senza ulteriori accertamenti di fatto.
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