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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32941/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della C.T.R. Marche che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo al 2005, il quale attribuiva al contribuente la quota del 50% degli utili non contabilizzati (rilievo eseguito anche nei confronti della società Costruzioni Piergallini e Pignotti Srl per utili non contabilizzati nel 2004). La questione centrale era se, in una società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati possano essere presunti distribuiti pro quota ai soci (tassazione in capo ai soci) o se sia necessaria una deliberazione assembleare o prove dirette della distribuzione per assoggettare a tassazione i soci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (violazione di norme di diritto), cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Commissione tributaria. La Corte ha affermato che nelle società di capitali a ristretta base partecipativa opera la presunzione che gli utili non contabilizzati siano attribuiti pro quota ai soci, salvo che il contribuente dia la prova contraria (ad esempio che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti). La C.T.R. si era illegittimamente discostata da tale principio. Le altre eccezioni processuali sollevate dal resistente (sanatoria fiscale, irricevibilità per mancanza di procura, nullità della notifica) sono state respinte o ritenute infondate dalla Corte, che ha inoltre confermato la legittimità della rappresentanza processuale dell'Agenzia tramite l'Avvocatura dello Stato e la validità delle notifiche eseguite da essa secondo le disposizioni vigenti.

Norme richiamate

  • TUIR (Testo unico imposte sui redditi), artt. 5 e 47

    Richiamati in rapporto alla imputazione del reddito: la Corte applica il principio che consente, nelle società di capitali a ristretta base, di presumere l'attribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci, salvo prova contraria.

  • Codice civile, artt. 2247, 2697, 2727, 2729

    artt. 2247, 2697, 2727, 2729 c.c.

    Norme relative all'onere e ai mezzi di prova; la Corte ne ricava che l'onere probatorio circa la non distribuzione degli utili spetta al contribuente che intende far valere la mancata imputazione ai soci.

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43

    Consente all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza in giudizio senza necessità di procura speciale; utilizzata per rigettare l'eccezione sulla mancanza di procura scritta per la costituzione in giudizio dell'Agenzia.

  • Legge 21 gennaio 1994, n. 53

    Regola le modalità di notificazione per l'Avvocatura; la Corte conferma la possibilità di eseguire notifiche valide secondo le norme applicabili e i registri prescritti.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 33

    Autorizza l'Avvocatura dello Stato ad eseguire notificazioni e stabilisce l'obbligo di tenuta di apposito registro cronologico, integrando la disciplina delle notifiche eseguite dall'Avvocatura.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57 e 72

    artt. 57 e 72 D.Lgs. 300/1999

    Richiama il trasferimento di funzioni alle agenzie fiscali e giustifica il ricorso delle agenzie al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, come legittimazione alla rappresentanza processuale.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12

    art. 39, comma 12 d.l. n.98/2011

    Norma sulla definizione agevolata/sanatoria fiscale; la Corte verifica che non fosse perfezionata la definizione nel fascicolo d'ufficio e quindi rigetta l'eccezione di estinzione del contenzioso per sanatoria.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3-5

    art. 360, comma 1, nn. 3,4,5 c.p.c.

    Norme invocate per i motivi di cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, omesso esame di fatto decisivo); la Corte accoglie il motivo relativo alla violazione di legge (n.3) e ritiene assorbiti gli altri (n.4 e n.5).

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili non contabilizzati consente la presunzione che tali utili siano attribuiti pro quota ai soci, salvo prova contraria fornita dal contribuente.
  • L'onere di provare che gli utili accertati non sono stati distribuiti (ad es. che sono stati accantonati o reinvestiti dalla società) grava sul contribuente; la prova deve essere concreta e documentale, non meramente basata su deduzioni contabili o su perdita d'esercizio.
  • La mera mancanza di una deliberazione assembleare di distribuzione non impedisce in assoluto l'imputazione agli soci se sussistono elementi che giustificano la presunzione di effettiva percezione; tuttavia la deliberazione resta una prova diretta della distribuzione.
  • Per contrastare un accertamento di utili in nero, il contribuente dovrebbe produrre documentazione relativa agli accantonamenti, verbali assembleari, scritture interne, flussi finanziari e prove di reinvestimento o destinazione degli utili a scopi societari.
  • Sul piano processuale, le amministrazioni fiscali possono essere rappresentate dall'Avvocatura dello Stato senza procura speciale e le notifiche effettuate dall'Avvocatura sono valide se conformi alla normativa e ai registri prescritti.

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