Cassazione Civile, Sentenza n. 32595/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'avviso di accertamento per il 2006 che aveva applicato la disciplina sulle "società non operative" (art. 30 L. 23/12/1994, n. 724) rideterminando presuntivamente i ricavi e irrogando sanzioni. La ricorrente aveva chiesto la disapplicazione tramite interpello (ex art. 37-bis DPR 600/1973) sostenendo che l'immobile era gestito da terzi e dunque la mancata produzione di ricavi non dipendeva da scelta elusiva, e inoltre deduceva che avrebbero dovuto applicarsi gli studi di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che per l'anno 2006 si applicava il regime antielusivo di cui all'art. 30 L. n. 724 e che la società non ha assolto l'onere probatorio richiesto dal comma 4-bis per dimostrare una "impossibilità oggettiva" di conseguire i ricavi. È stato ritenuto irrilevante, senza adeguata prova, che l'immobile fosse gestito da terzi. La censura sulla motivazione è stata dichiarata inammissibile nei limiti processuali vigenti. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito, con ulteriore contributo unificato secondo legge.
Norme richiamate
art. 30, Legge 23 dicembre 1994, n. 724
presunzione legale relativa che qualifica come "non operative" le societa' il cui volume di ricavi sia inferiore a un ricavo presunto calcolato applicando coefficienti agli asset patrimoniali
Applicata come norma antielusiva che consente accertamenti presuntivi; la Corte ha confermato che la presunzione opera indipendentemente dalle intenzioni dei soci e richiede che il contribuente provi situazioni oggettive che giustifichino la disapplicazione
comma 4-bis art. 30 (inserito dall'art. 35 comma 15 d.l. 223/2006, applicabile al 2006)
possibilita' di interpello per disapplicazione in presenza di "oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi" (testo operativo per il 2006)
Il giudice ha ritenuto che l'istanza di disapplicazione può avere successo solo se il contribuente dimostra l'impossibilita' oggettiva di conseguire ricavi; la mera gestione dell'immobile da parte di terzi non prova automaticamente tale impossibilita'
art. 37-bis, comma 8, DPR 29 settembre 1973, n. 600
istituto dell'interpello per la disapplicazione delle norme antielusive
L'interpello presentato dalla societa' e respinto dall'Amministrazione e' stato valutato dalla giurisprudenza come elemento rilevante, ma non sostitutivo dell'onere probatorio a carico del contribuente
art. 360 cod. proc. civ. (riferimenti alla riforma e limiti di impugnazione)
limiti del ricorso per cassazione, in particolare n. 3 e n. 5 relativi a vizio di diritto e omesso esame di fatto decisivo
La Corte ha rigettato le censure per falsa applicazione dell'art. 30 e ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla presunta insufficiente motivazione alla luce della normativa limitativa del sindacato di legittimita'
art. 111, comma 6 Cost. (richiamato indirettamente)
Richiamato per delimitare il controllo di legittimita' sulla motivazione delle sentenze di merito secondo i limiti costituzionali
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'automatismo relativo al contributo unificato dovuto in caso di soccombenza
Massime di principio
- Sulle societa' "di comodo" opera una presunzione legale relativa: il contribuente ha l'onere di provare circostanze oggettive che giustifichino l'esclusione della disciplina antielusiva
- La presentazione e il rigetto dell'interpello non sostituiscono la prova nel giudizio: occorre documentare l'impossibilita' oggettiva di conseguire ricavi (es. atti amministrativi, fatti impeditivi, eventi straordinari verificabili)
- La gestione dell'immobile da parte di terzi non e' di per se' sufficiente a dimostrare la "impossibilita' oggettiva"; deve emergere che la condizione di fatto era involontaria e non evitabile dal titolare
- L'adozione degli "studi di settore" non esclude automaticamente l'applicazione delle regole antielusive: la coerenza con gli studi va dimostrata e integrata con elementi probatori rilevanti
- In cassazione le censure sulla insufficiente o contraddittoria motivazione sono oggi molto circoscritte: e' necessario indicare l'omesso esame di un fatto storico decisivo che, se valutato, avrebbe potuto cambiare l'esito
- In casi simili, il contribuente dovrebbe raccogliere e produrre documentazione probatoria dettagliata (contratti di gestione, comunicazioni ufficiali, cause di forza maggiore, provvedimenti amministrativi) e motivare perche' la situazione non dipendesse da scelte volontarie
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