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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32593/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento notificato il 13/12/2006 che recuperava a tassazione per il 2004 un reddito imponibile omesso di euro 925.874,00. L'Ufficio sosteneva che la società aveva indebitamente usufruito di agevolazioni fiscali (in particolare richiamando l'art. 5-sexies del d.l. n. 282/2002) per investimenti che, secondo l'Agenzia, non avevano i requisiti richiesti. La società eccepiva di non aver effettuato quegli investimenti nel 2003 né di aver fruito di quell'agevolazione, spiegando che gli investimenti erano stati effettuati nel 2002 e che aveva beneficiato dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383/2001 ("Tremonti-bis"). La società non aveva però impugnato un secondo avviso relativo al 2003, che aveva eliminato la perdita riportata e che è divenuto definitivo.

La decisione

Il giudice di primo grado (CTP) ha rigettato il ricorso; la CTR ha confermato il rigetto. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della società. Motivazione principale: la CTR ha correttamente ritenuto che l'agevolazione in discussione derivava dagli investimenti del 2002 ma che l'avviso relativo al 2003, non impugnato e divenuto definitivo, aveva già annullato la perdita riportata in forma definitiva, con effetti anche sull'esercizio 2004 (unico rapporto tributario). Sul profilo processuale la Corte ha affermato che, pur essendosi verificata una nullità per mancata udienza di trattazione in primo grado, tale vizio non rientra nelle ipotesi tassative che impongono la retrocessione del giudizio (art. 59 d.lgs. n. 546/1992) e che la CTR, quale giudice d'appello sostitutivo, doveva decidere nel merito. Inoltre la CTR ha osservato che per fruire dell'agevolazione ex art. 4 legge n. 383/2001 era necessario indicare l'investimento e il reddito da esentare nella dichiarazione relativa al 2002 (dichiarazione 2003). Sentenza cassata rigettata; spese a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 5-sexies, d.l. n. 282/2002

    La norma disciplina una specifica agevolazione il cui riconoscimento richiede il rispetto di requisiti oggettivi e soggettivi. L'Amministrazione aveva contestato la sussistenza di tali requisiti per gli investimenti indicati nel 2003; la Corte ha ritenuto che l'accertamento che ha annullato la perdita originasse da quella contestazione.

  • art. 4, legge n. 383/2001 ("Tremonti-bis")

    La Corte ha interpretato che la fruizione dell'agevolazione richiede l'indicazione degli investimenti e del reddito esentabile nella dichiarazione relativa all'esercizio di effettuazione degli investimenti (investimento 2002 -> dichiarazione 2003). L'agevolazione non può essere 'spostata' discrezionalmente in anni successivi se non rispettati gli adempimenti e i termini previsti.

  • art. 59, d.lgs. n. 546/1992, comma 1

    Le ipotesi di retrocessione della causa al giudice di primo grado sono tassative. Una nullità relativa alla mancata udienza di trattazione in primo grado non impone automaticamente la retrocessione se il vizio è dedotto in appello; il giudice d'appello può decidere il merito salvo i casi espressamente previsti dalla norma.

  • art. 33, d.lgs. n. 546/1992

    La richiesta di trattazione all'udienza pubblica, se disattesa, integra una nullità processuale che incide sul diritto di difesa; tuttavia, secondo la Corte, se tale vizio è rilevato in appello esso non determina automaticamente la retrocessione del giudizio al primo grado nel processo tributario, posto il carattere sostitutivo dell'appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di fondare la decisione su una ricostruzione dei fatti o su una norma diversa purché restino immutati il "petitum" e la "causa petendi" e la pronuncia sia basata su fatti acquisiti nel contraddittorio.

  • artt. 2423 e ss., cod. civ.

    I criteri civilistici di redazione dei bilanci sono richiamati per supportare l'idea dell'unità del rapporto economico/tributario: una rettifica definitiva di un esercizio influisce sul bilancio e sui risultati degli esercizi successivi.

  • art. 8, TUIR

    Richiamato quale norma generale che concorre alla determinazione del reddito d'impresa; la Corte fa riferimento ai criteri fiscali applicabili nella ricostruzione del reddito e degli effetti delle agevolazioni.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione produce effetti vincolanti anche sugli anni successivi quando si tratti dello stesso rapporto tributario e annulli poste (es. perdite) utilizzate in esercizi successivi.
  • Le agevolazioni fiscali devono essere richieste e indicate nell'anno e nella dichiarazione previsti dalla norma agevolativa: l'omesso o errato adempimento nel periodo di riferimento può precludere la fruizione negli anni successivi.
  • La mancata trattazione in pubblica udienza e altre nullità processuali in primo grado non determinano automaticamente la retrocessione al primo giudice: nel processo tributario l'appello è generalmente sostitutivo e il giudice d'appello deve decidere nel merito salvo i casi tassativi previsti dalla legge.
  • Il giudice può fondare la decisione su una ricostruzione diversa da quella delle parti o su diversa norma giuridica purché il "petitum" e la "causa petendi" rimangano invariati e le conclusioni si basino su fatti acquisiti nel contraddittorio.
  • Dal punto di vista contabile e fiscale, le rettifiche definitive relative a un esercizio devono essere considerate anche ai fini dei bilanci e delle dichiarazioni degli esercizi successivi, secondo i principi civilistici e le disposizioni tributarie.

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