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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32648/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della loro domanda di risarcimento per danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrapieno sovrastante. Denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 913 e 2051 c.c. e dell'art. 383 c.p.c., sostenendo che il terrapieno fosse di origine antropica e che la corte di merito avesse contraddittoriamente qualificato lo stesso come "naturale" a causa della vetustà, non rispondendo ai quesiti della Cassazione. Contestano inoltre l'estensione dell'art. 913 c.c. ai manufatti e fabbricati anziché limitarla ai soli fondi rustici/urbani. In sostanza deducono che vi siano state opere umane che hanno aggravato il deflusso delle acque a danno dei fondi inferiore, e che la motivazione del giudice di merito sia carente o errata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente applicato i principi di diritto relativi all'art. 913 c.c. sul divieto di alterare lo scolo naturale delle acque e abbia compiuto adeguati accertamenti di fatto: non è emersa prova di opere dei proprietari del fondo superiore tali da aggravare lo scolo (eccezion fatta per una rottura di fognatura medievale poi riparata, la cui riparazione ha anzi migliorato la situazione). La corte di merito ha valorizzato altresì elementi che indicano come parte del disagio fosse collegata a fenomeni igrometrici antichi e a lavori effettuati sui locali dei ricorrenti; in ogni caso non è stato dimostrato un peggioramento imputabile agli odierni convenuti. La Corte di Cassazione ha inoltre richiamato il consolidato principio per cui l'applicazione dell'art. 913 c.c. richiede l'accertamento di un aggravamento del deflusso anteriore e che tali accertamenti di fatto, adeguatamente motivati, non sono sindacabili in sede di legittimità. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione (euro 7.200,00 complessivi), oltre agli oneri accessori e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 913 c.c.

    Disciplina lo scolo delle acque fra fondi: vieta al proprietario del fondo superiore di realizzare opere che alterino in modo apprezzabile il deflusso naturale delle acque e renda più gravosa la situazione del fondo inferiore; la norma si applica anche a fondi con manufatti o fabbricati (urbani o rurali) e richiede l'accertamento dell'aggravamento rispetto alla situazione anteriore

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato nel ricorso come riferimento alla responsabilità per cose in custodia; la decisione ha però fondato il ragionamento soprattutto sulla disciplina dello scolo delle acque (art. 913) e sugli accertamenti di fatto relativi all'aggravamento

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato nel motivo del ricorso (presumibilmente in tema di decisione sulla prova e prova per presunzioni); la Corte ha ritenuto infondate le doglianze riguardanti valutazione probatoria che attengono al merito e non sindacabili in sede di legittimità

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel ricorso in connessione con l'art. 913; la Corte non ha ritenuto sussistente una deroga che trasformi l'ambito di applicazione della disciplina dello scolo delle acque

  • art. 360 c.p.c. (1° co. n. 3 e n. 5)

    Norma processuale sui motivi di cassazione: la Corte ha valutato i motivi in riferimento ai limiti di sindacato (vizi di diritto e non rivalutazione del fatto), dichiarando inammissibili/infondati gli argomenti che chiedevano una rinnovata valutazione probatoria o censuravano la motivazione nel merito

  • art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (mod. L. 24/12/2012, n. 228)

    Richiamato in relazione all'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dai ricorrenti in base alla sussistenza dei presupposti per il versamento

Massime di principio

  • L'art. 913 c.c. tutela il proprietario del fondo inferiore contro modificazioni che apprezzabilmente aggravino lo scolo naturale delle acque; non vieta tutte le modificazioni, ma solo quelle che peggiorano la situazione rispetto all'anteriorità
  • La norma sull'alterazione dello scolo si applica anche a fondi con fabbricati (urbani o rurali) e non è limitata ai soli fondi rustici
  • La responsabilità per alterazione dello scolo richiede la prova dell'opera umana e del collegamento causale con l'aggravamento del deflusso; il semplice deterioramento o la vetustà non bastano a fondare la responsabilità
  • Gli accertamenti di fatto effettuati dal giudice di merito, se adeguatamente motivati, sono incensurabili in sede di cassazione: la Corte di legittimità non riesamina il merito né rivaluta la prova libera
  • Opere riparatorie che hanno migliorato la situazione (es. rifacimento di condotte fognarie) escludono la responsabilità se è provato che non hanno incrementato lo scolo naturale
  • Chi deduce vizi motivazionali in cassazione deve rispettare i limiti dell'art. 360 c.p.c.: non è possibile utilizzare la cassazione per chiedere una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito

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