Cassazione Civile, Sentenza n. 32596/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento Irpef relativo al 2008, che ha imputato al Farina il 20% di maggior reddito derivante dalla società Auto One s.r.l. (ritenuta societa' di fatto). Il contribuente ha contestato la qualifica di socio di fatto e la legittimità dell'accertamento; in primo grado il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in appello la CTR ha ritenuto sussistente la società di fatto e ha quantificato il maggior reddito attingendo anche a pronunce favorevoli all'Amministrazione non ancora passate in giudicato. Farina ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: uso di pronunce non definitive per fondare l'accertamento (art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.), omessa pronuncia su presunto giudicato favorevole al contribuente (art. 112 c.p.c.), e soprattutto la mancata integrazione del contraddittorio con gli altri presunti soci e con la società (litisconsorzio necessario).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo (mancata integrazione del contraddittorio / violazione del litisconsorzio necessario), dichiarando la sentenza della CTR nulla e rinviando alla Commissione tributaria provinciale di Napoli perché integri il contraddittorio con la società e con gli altri soggetti ritenuti soci di fatto (salvo che per costoro risulti definitivamente accertata l'esclusione dalla compagine). I restanti motivi sono stati assorbiti. La Corte ha inoltre rilevato l'irrilevanza dell'atto depositato dall'Agenzia, privo dei requisiti e non notificato, e ha disposto la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 370 cod. proc. civ.
Richiamato per affermare i requisiti formali degli atti processuali depositati; la Corte ha rilevato che l'atto depositato dall'Amministrazione era privo dei requisiti previsti e non notificato, pertanto inidoneo a qualificarsi come controricorso.
art. 366 cod. proc. civ.
Richiamato insieme all'art. 370 per evidenziare i requisiti essenziali delle memorie e degli atti difensivi; l'atto dell'Amministrazione non rispettava tali prescrizioni.
art. 2909 cod. civ.
Citato nel motivo con cui il ricorrente censurava l'utilizzo di pronunce non definitive; la Corte ha ritenuto il profilo assorbito dopo aver deciso il tema del litisconsorzio necessario.
art. 324 cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente in combinato con l'art. 2909 c.c. per contestare l'impiego di pronunce non passate in giudicato a fondamento dell'accertamento; la Cassazione non si è soffermata sul merito dopo aver dichiarato la nullità per litisconsorzio.
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Norma di cassazione invocata per vizio di diritto nell'uso di pronunce non definitive; la Corte ha però assorbito il motivo in ragione dell'accoglimento del terzo motivo.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato per contestare l'omessa pronuncia sulla eccezione di giudicato; la Corte ha ritenuto tale censura assorbita dall'annullamento per violazione del litisconsorzio.
art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Norma di cassazione invocata per vizi relativi alla mancata statuzione su questioni rilevanti (es. eccezione di giudicato e nullità per litisconsorzio); la Corte ha accolto il ricorso ai sensi di questa lettura rispetto al litisconsorzio.
art. 132 cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente per censurare la decisione resa senza la preventiva costituzione del litisconsorzio necessario; la Corte ha ritenuto fondata la censura ai sensi dei principi sul contraddittorio e sul litisconsorzio necessario.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fiscale contesta l'esistenza di una societa' di fatto e attribuisce redditi sulla base della partecipazione collettiva, sussiste un litisconsorzio necessario: tutti i soggetti indicati come soci e la società devono essere parte del processo, salvo che la loro esclusione sia stata definitivamente accertata.
- La violazione del litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni grado e comporta la nullità del provvedimento giudiziario se il contraddittorio non è stato integrato.
- Pronunce non definitive relative a contenziosi con altri soggetti non possono, di per sé, sostituire l'obbligo di assicurare il contraddittorio diretto con quegli stessi soggetti nel giudizio in cui si decide della loro qualità di soci di fatto.
- Se intervenute pronunce definitive che escludono alcuni soggetti dalla compagine, il contraddittorio dovrà essere integrato solo nei confronti dei soggetti per i quali non sia stata pronunciata l'esclusione.
- Atti depositati in Cassazione privi dei requisiti formali e non notificati non possono essere qualificati come controricorso e non legittimano la partecipazione difensiva dell'intimato alla discussione.
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