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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20707/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni irrogata da una banca a un proprio dipendente. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado e ritenuto legittima la sanzione, individuando due addebiti disciplinari: da un lato l'avere partecipato, senza preventiva autorizzazione, al 50% in una società immobiliare; dall'altro l'avere effettuato accessi ingiustificati a schede clienti tramite procedure informatiche aziendali, per ragioni estranee all'attività lavorativa. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c. per asserita errata ripartizione dell'onere della prova e per avere la Corte valorizzato la conoscenza dell'ordine di servizio in ragione del ruolo ricoperto; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all'uso di presunzioni e alla ritenuta irrilevanza della mancata prova di un danno per la banca; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. con riguardo al numero e alla consistenza degli addebiti contestati. Il ricorrente sosteneva in sostanza che la corte territoriale avesse mal valutato il materiale istruttorio e sovrapposto proprie inferenze alla prova effettivamente acquisita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, la doglianza sull'art. 2697 c.c. era inammissibile perché non era stato indicato un effettivo spostamento dell'onere della prova su parte diversa da quella gravata; la censura ex art. 115 c.p.c. non era configurabile come semplice dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio; il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era volto a contestare apprezzamenti motivazionali e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. La Corte ha inoltre ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma del 2012, è limitato al minimo costituzionale. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti, prove disposte fuori dai limiti legali o tratta come prova legale elementi soggetti a valutazione; non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni semplici, la cui idoneità è rimessa alla valutazione del giudice di merito entro i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere valutate globalmente secondo gravità, precisione e concordanza; il relativo apprezzamento è di merito se sorretto da motivazione non illogica.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non consente di sindacare questioni, argomentazioni o rivalutazioni istruttorie.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione determinano nullità della sentenza.

  • d.l. n. 83 del 2012

    La riforma ha ristretto il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. all'omesso esame di un fatto decisivo.

  • l. n. 143 del 2012

    Richiamata quale legge di conversione della riforma del 2012 sul vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di inammissibilità, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non quando la censura investa l'apprezzamento delle prove o il convincimento raggiunto sul fatto.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere prospettata per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono.
  • Nel giudizio di legittimità le presunzioni semplici sono sindacabili solo nei limiti del controllo sulla logicità della motivazione; spetta al giudice di merito verificare la gravità, precisione e concordanza degli indizi considerati complessivamente.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di rimettere in discussione la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o di omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneLitisconsorzio necessario

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