Cassazione Civile, Ordinanza n. 15812/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Il giudizio nasce da uno sfratto per morosità intimato da una proprietaria-locatrice nei confronti della conduttrice di un immobile sito in Catania. La conduttrice propose opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., contestando il debito posto a fondamento dell'intimazione, relativo in particolare all'adeguamento ISTAT del canone e ad alcuni oneri condominiali. In primo grado il Tribunale ritenne non opponibile alla locatrice attuale una scrittura privata stipulata con i precedenti proprietari, con cui era stata pattuita la mancata applicazione dell'adeguamento ISTAT, dichiarò la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice e la condannò al rilascio e al pagamento di differenze canoni e oneri. La Corte d'appello riformò la decisione, ravvisando d'ufficio la nullità della clausola contrattuale che prevedeva l'aggiornamento annuale del canone al 100% delle variazioni ISTAT, per contrasto con l'art. 32, comma 2, l. n. 392/1978, che per i contratti di durata non superiore a quella dell'art. 27 consente l'aumento solo fino al 75%; ritenne quindi che, espunta la clausola nulla, la morosità residua fosse di € 528,00 e non integrasse un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., rigettando la domanda di risoluzione. Il proprietario-locatore ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1418 c.c., 27 e 32 l. n. 392/1978 e degli artt. 658, 663, 664, 668 c.p.c., sostenendo che l'attività svolta nell'immobile fosse un bed & breakfast e che, comunque, la durata novennale del contratto escludesse l'applicazione del limite del 75%, dovendosi ammettere l'aggiornamento ISTAT al 100%; 2) violazione dell'art. 1455 c.c., per non avere la Corte territoriale valutato l'ammontare complessivo della morosità e la condotta della conduttrice che avrebbe pagato importi inferiori al dovuto con titoli emessi in modo da impedirne l'incasso; 3) violazione dell'art. 1419 c.c., contestando l'affermazione secondo cui le parti non avrebbero concluso il contratto senza la clausola nulla; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese, assumendo che la soccombenza dovesse essere ribaltata. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo era inammissibile per difetto di specifica localizzazione del contratto ex art. 366, n. 6, c.p.c., per la novità della questione sulla destinazione a bed & breakfast e, soprattutto, perché non colpiva la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non tanto sul limite del 75% quanto sulla necessità di una richiesta annuale dell'aggiornamento e non di una pattuizione una tantum; il secondo motivo era inammissibile perché generico e perché la valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. è questione di fatto rimessa al giudice di merito, qui motivata sulla sproporzione fra canone annuo e residua morosità; il terzo motivo era inammissibile per genericità e carenza di interesse, poiché l'eventuale nullità dell'intero contratto non avrebbe giovato al ricorrente; il quarto era incomprensibile e comunque infondato, poiché le spese erano state correttamente poste a carico della parte soccombente. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e anche alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del locatore. Ha ritenuto che i motivi non colpissero in modo ammissibile e specifico la ratio della decisione di appello, che aveva annullato la clausola di aggiornamento ISTAT nella parte in cui prevedeva un adeguamento al 100% e aveva escluso la risoluzione per difetto di gravità della morosità residua. La Corte ha inoltre rilevato la novità di alcune questioni, la genericità delle censure e la loro inidoneità a superare il giudizio di fatto del giudice di merito sulla scarsa importanza dell'inadempimento. Conseguentemente, ha confermato il rigetto della domanda di sfratto per morosità e ha condannato il ricorrente alle spese processuali, oltre al pagamento di somme ulteriori ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'opposizione tardiva allo sfratto per morosità
invocato per sostenere la nullità della clausola contrattuale e la correttezza della tesi del ricorrente
richiamato per delimitare la disciplina delle locazioni e la durata contrattuale rilevante
le variazioni in aumento del canone ... non possono essere superiori al 75 per cento
la Corte ribadisce che l'aggiornamento annuale del canone è ammesso solo su conforme pattuizione e nei limiti di legge; è contraria alla norma la clausola che preveda un adeguamento automatico o con richiesta non annuale, oppure oltre il limite consentito per i contratti soggetti alla disciplina richiamata
richiamato tra le norme del procedimento di sfratto per morosità
richiamato tra le norme del procedimento di sfratto per morosità
richiamato tra le norme del procedimento di sfratto per morosità
la gravità dell'inadempimento è giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile solo se sorretto da motivazione mancante o illogica
l'eventuale nullità della clausola non giustifica la censura se la riforma richiesta non avrebbe utilità concreta per il ricorrente
richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta incomprensibile e comunque infondata
le spese seguono la soccombenza
richiamato per osservare che la caducazione della statuizione sulle spese sarebbe comunque conseguenza dell'eventuale accoglimento dell'impugnazione
il ricorso è inammissibile se non contiene la specifica indicazione e localizzazione degli atti o documenti richiamati
richiamato per la definizione accelerata e per le conseguenze processuali della mancata adesione alla proposta
richiamato in relazione al deposito delle memorie
applicati per la condanna del ricorrente per lite temeraria, con liquidazione di somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca un profilo diverso o secondario, il motivo è inammissibile.
- La deduzione di questioni nuove in cassazione è preclusa quando la questione non risulti trattata nella sentenza impugnata e non sia dimostrata la sua tempestiva deduzione nei gradi di merito.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, gli atti e i documenti richiamati devono essere specificamente indicati e localizzati nel fascicolo, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
- In tema di locazione, la clausola che preveda l'aggiornamento ISTAT del canone deve rispettare la disciplina legale e le modalità pattuite; non è sufficiente invocare in astratto la liceità dell'indicizzazione se la decisione impugnata si fonda sulla diversa questione della richiesta annuale dell'aggiornamento.
- L'eventuale critica alla nullità di una clausola contrattuale è priva di interesse se, anche accogliendola, non deriverebbe un'utilità concreta per il ricorrente rispetto all'esito già raggiunto.
- Le spese seguono la soccombenza e, in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, possono aggiungersi le conseguenze sanzionatorie per lite temeraria previste dall'art. 96 c.p.c.
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