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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12345/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce dal rapporto di lavoro tra una società e un dipendente. In primo grado era stata accertata l’illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo e, al contempo, erano state rigettate le domande del lavoratore relative a differenze retributive per mansioni superiori e per un maggiore orario di lavoro. In appello, invece, la Corte territoriale ha escluso la prova delle mansioni superiori ma ha ritenuto provato che il lavoratore avesse prestato un orario superiore rispetto al part-time al 50%, riconoscendo differenze retributive per il periodo luglio 2010-novembre 2013, anche sulla base di conteggi redatti dal lavoratore e non contestati nel quantum dalla società. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: ha denunciato, in sostanza, violazione degli artt. 101 ss. Cost., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 437 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avrebbe valutato arbitrariamente le prove, attribuito attendibilità a testi ritenuti inattendibili, utilizzato conteggi su foglio dattiloscritto privo di provenienza come base della decisione, ammesso in appello una produzione documentale nuova e omesso di considerare che alcuni testimoni non erano più dipendenti della società o non erano presenti in azienda nel periodo rilevante. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo, miravano in realtà a contestare l’accertamento in fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito. Ha chiarito che non vi era una vera violazione dell’art. 2697 c.c., perché non era contestato un errato riparto dell’onere probatorio, ma la valutazione delle prove; né degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la doglianza riguardava la preferenza accordata dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre; né dell’art. 437 c.p.c., poiché i conteggi depositati in appello erano stati considerati soltanto come elemento integrativo ai fini della liquidazione di una prestazione già accertata. Ha inoltre escluso che ricorresse un omesso esame di fatto storico rilevante, trattandosi piuttosto di critica alla valutazione istruttoria. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 429 c.p.c.

    accessori ai sensi dell’art. 429 c.p.c.

    richiamato solo quale base per gli accessori sulla somma riconosciuta dal giudice di merito

  • art. 8 L. n. 604/1966

    ai sensi dell’art. 8 legge n. 604/1966

    norma applicata in primo grado per la tutela conseguente all’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

  • artt. 101 ss. Cost.

    violazione o falsa applicazione degli artt. 101 ss. Cost.

    la doglianza è stata ritenuta inidonea a integrare una vera violazione di legge, perché diretta in realtà contro la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

    può essere censurato in cassazione solo se il giudice ha invertito il riparto dell’onere della prova; non quando si contesta la valutazione delle prove offerte

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o ha attribuito ad una prova un valore diverso da quello legale; non se si lamenta soltanto un cattivo esercizio del prudente apprezzamento

  • art. 437 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c.

    i conteggi depositati in appello non sono stati considerati nuova prova, ma semplice elemento integrativo per la liquidazione di una prestazione già accertata

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato per chiarire che la violazione di legge non sussiste quando si contesta solo la ricognizione del fatto concreto

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., qui non ricorrenti

    il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione è ammesso solo nei limiti ristretti della norma novellata, non ricorrenti nel caso di specie

  • art. 380bis1 c.p.c.

    ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la riserva della motivazione

  • art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile

  • art. 101 Cost.

    in combinato con gli artt. 101 ss. Cost., è stato evocato dalla ricorrente ma ritenuto inconferente rispetto alle critiche effettivamente mosse

Massime di principio

  • La violazione di legge non può essere validamente dedotta quando la censura mira soltanto a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito; in tal caso il controllo di legittimità è ammesso solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • L’art. 2697 c.c. è violato solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando il ricorrente contesta come il giudice abbia apprezzato il materiale probatorio prodotto.
  • Gli artt. 115 e 116 c.p.c. sono violati soltanto se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non è invece censurabile in cassazione il mero dissenso sul peso assegnato alle prove.
  • L’omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la censura riguarda, in realtà, la diversa lettura delle risultanze istruttorie o la loro attendibilità.
  • I conteggi o prospetti prodotti in appello possono essere utilizzati come elemento integrativo ai fini della liquidazione del credito già accertato, senza assumere necessariamente valore di nuova prova, se non introducono un nuovo thema probandum.
  • Se il ricorso è volto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e della credibilità dei testimoni, esso è inammissibile in sede di legittimità perché tali valutazioni spettano al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullità

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