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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1995/2020 del 29/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda una costruzione a forma di L realizzata dai ricorrenti sul proprio fondo, confinante con immobili della società resistente. Il Tribunale aveva ordinato l’arretramento del manufatto per violazione delle distanze, applicando la distanza di 11,48 metri prevista dalle norme tecniche locali, e aveva condannato i convenuti a risarcire 25.000 euro. La costruzione aderiva al capannone cieco della società nel tratto breve, mentre le altre porzioni erano state descritte come arretrate e poste a distanze variabili, inferiori a quelle prescritte; tra le costruzioni risultavano inoltre un muro e altre opere, tra cui un garage e rampe di accesso. Dopo una prima riforma in appello, la Cassazione, con sentenza n. 12956/2014, aveva escluso che l’altezza maggiore del tratto realizzato in aderenza ne imponesse l’arretramento e aveva rimesso al giudice del rinvio l’esame delle ulteriori questioni. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1690/2017 del 26 ottobre 2017, aveva nuovamente confermato la decisione di primo grado, ritenendo che l’aderenza riguardasse solo una parte della costruzione, che le deduzioni sull’aderenza dell’intero manufatto fossero nuove e che le norme sui cortili secondari e la circolare regionale invocata non derogassero alla disciplina delle distanze. I proprietari hanno proposto undici motivi di ricorso. I primi cinque censuravano la violazione dei limiti del giudizio di rinvio e del principio di diritto già enunciato, nonché l’errata ricostruzione dello stato dei luoghi e l’omessa valutazione delle opere frapposte tra i fondi, sostenendo che la costruzione fosse in aderenza lungo il confine e che le norme comunali sui cortili secondari fossero rilevanti. Il sesto motivo invocava la disciplina regionale pugliese, le norme urbanistiche e la circolare regionale per sostenere che, nelle zone urbanizzate, non operassero le distanze applicate. Il settimo e l’ottavo lamentavano omessa pronuncia rispettivamente sulla legittimità dei balconi e sulla sussistenza e quantificazione del danno; il nono contestava l’obbligo di riduzione in pristino e prospettava l’illegittimità costituzionale delle norme richiamate; il decimo censurava l’ordine di demolizione anche del tratto breve già riconosciuto legittimo dalla precedente pronuncia di cassazione; l’undicesimo riguardava la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, i primi cinque motivi e il decimo. Ha stabilito che il giudice di rinvio doveva valutare le difese già svolte nei precedenti gradi e lo stato dei luoghi, comprese le opere interposte tra le costruzioni, applicando il principio enunciato dalla precedente sentenza di cassazione; non poteva liquidare come nuova la questione in modo da sottrarsi a tale esame. Ha precisato, tuttavia, che le norme locali sui cortili secondari non derogano all’art. 873 c.c. e che le prescrizioni urbanistiche non possono stabilire distanze inferiori o eliminare la distanza legale tra costruzioni. Ha respinto il sesto motivo: la disciplina regionale invocata non eliminava i vincoli sulle distanze e la circolare amministrativa non era fonte normativa idonea a derogare alla legge o a pregiudicare i diritti dei privati. Ha dichiarato assorbiti il settimo, l’ottavo e il nono motivo, perché il loro esame dipende dall’accertamento, da rinnovare in rinvio, della legittimità della costruzione rispetto alle distanze; è stato assorbito anche l’undicesimo motivo sulle spese, da rideterminare in base all’esito finale. Ha inoltre affermato che la precedente pronuncia di cassazione aveva riconosciuto la legittimità del tratto breve posto in aderenza al confine e che il giudice di rinvio non poteva ordinarne la demolizione, né adottare decisioni capaci di vanificare quel dictum. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Bari, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La pronuncia di assorbimento del sesto motivo di ricorso proposto dai ricorrenti non esimeva – quindi – il giudice dal compito di tener conto del complesso delle argomentazioni difensive già allegate in secondo grado e poi riproposte in cassazione, e di considerare lo stato dei luoghi anche alla luce del principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 12956/2014, non trattandosi di approfondire profili di fatto contrastanti con gli accertamenti posti a base della sentenza di legittimità, nè di scrutinare questioni nuove, diverse dalle tesi sostenute nei precedenti gradi di causa.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione e valutare le questioni e le difese già introdotte nei precedenti gradi, senza sottrarsi al loro esame qualificandole come nuove quando non lo sono.

  • art. 877 c.c.

    La situazione dell’aderenza tra costruzioni dipende solo dalla mancanza di ogni distanza tra i manufatti in senso orizzontale, mentre è indifferente che esse abbiano una diversa estensione in senso verticale.

    Quando la costruzione in aderenza è consentita, la differenza di altezza tra i manufatti non esclude l’aderenza e non impone, per questa sola ragione, il rispetto della distanza tra pareti.

  • art. 873 c.c.

    In ogni caso dette prescrizioni non potevano derogare all’art. 873 c.c., essendo rivolte alla disciplina dei rapporti plano-volumetrici tra le costruzioni e degli spazi liberi adiacenti, non avendo valenza integrativa della norma codicistica in materia di distanze tra costruzioni.

    Le norme locali sui cortili secondari che disciplinano i rapporti plano-volumetrici e gli spazi liberi adiacenti non derogano alla disciplina codicistica delle distanze tra costruzioni; gli strumenti urbanistici possono imporre distanze maggiori, non inferiori né inesistenti.

  • art. 2058 c.c.

    Tale statuizione vincolava il giudice del rinvio anche agli effetti dell’adozione delle successive misure ripristinatorie, che non potevano comportare la demolizione il cd. braccio corto dell’edificio direttamente collocato sul confine.

    La misura ripristinatoria non può estendersi a una porzione della costruzione che una precedente pronuncia di cassazione ha già riconosciuto legittima; la questione generale sulla riduzione in pristino è rimessa al giudice di rinvio per le parti la cui legittimità deve ancora essere accertata.

  • art. 41-quinquies, comma 6, L. 17 agosto 1942, n. 1150

    La disposizione era volta ad autorizzate la realizzazione di costruzioni con le altezze e le volumetria già consentite ai sensi dello strumento locale solo nel complesso di un più ampio assetto del territorio, allo scopo di subordinare lo sfruttamento intensivo del territorio all’elaborazione di un disegno urbanistico complessivo della zona, in modo che il processo edificatorio fosse visto nel suo insieme e fosse accompagnato dalla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel quadro di una razionale distribuzione dei volumi.

    L’obbligo di piano particolareggiato o di lottizzazione per gli interventi oltre i limiti di volume o altezza serve a garantire una pianificazione complessiva e la realizzazione delle opere di urbanizzazione; la disciplina non introduce una deroga alle distanze tra costruzioni.

  • art. 51, comma 1, lett. n), L.R. Puglia n. 56/1980

    La L.R. Puglia n. 56 del 1980, art. 51, comma 1, lett. n), aveva previsto che l’art. 17, comma 6, non si applicasse nelle zone omogenee di tipo B quando la maglia su cui doveva sorgere il nuovo edificio fosse già urbanizzata ed edificata, ma tale prescrizione, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, si era limitata a ribadire che l’adozione del piano di lottizzazione era necessaria non soltanto per le zone assolutamente inedificate ma anche per quelle parzialmente urbanizzate, per l’esigenza di stabilire un raccordo con il preesistente aggregato abitativo.

    La previsione regionale riguarda la necessità dello strumento urbanistico attuativo e il raccordo con l’assetto edificatorio esistente; non elimina i vincoli legali sulle distanze.

  • art. 2-bis D.P.R. n. 380/2001

    La norma che consentiva l’introduzione di un diverso regime delle distanze solo mediante legge regionale.

    Un diverso regime delle distanze può essere introdotto, nei termini considerati dalla decisione, mediante legge regionale; una circolare amministrativa precedente non costituisce attuazione della norma né può introdurre una deroga.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e svolgere gli accertamenti ulteriori rimessi alla sua cognizione, valutando le allegazioni già tempestivamente formulate; non può qualificare come nuova una questione al fine di evitare l’esame dello stato dei luoghi rilevante per applicare quel principio.
  • L’aderenza tra costruzioni si verifica in base all’assenza di distanza in senso orizzontale; la diversa altezza dei fabbricati è irrilevante per la legittimità della porzione effettivamente realizzata in aderenza, quando tale modalità costruttiva è consentita.
  • La presenza di un muro o di altre opere tra due costruzioni deve essere concretamente qualificata e valutata ai fini dell’applicazione della disciplina delle distanze; la sola previsione locale sui cortili secondari non sottrae automaticamente le costruzioni al regime dell’art. 873 c.c.
  • Le prescrizioni urbanistiche locali possono rendere più rigoroso il regime codicistico delle distanze, ma non possono introdurre una distanza inferiore o escludere ogni distanza tra costruzioni; una circolare amministrativa non è fonte normativa idonea a derogare alla disciplina legale o a pregiudicare i diritti dei privati.
  • Il giudice del rinvio non può disporre misure ripristinatorie che contraddicano una statuizione della Cassazione che abbia già riconosciuto legittima una determinata porzione dell’opera.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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