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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1992/2020 del 29/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il ricorrente, proprietario di due unità immobiliari ai piani quinto e sesto e utilizzatore esclusivo del lastrico solare, aveva impugnato davanti al giudice di pace la deliberazione assembleare del 24 luglio 2014, contestando il riparto delle spese straordinarie per il rifacimento del lastrico secondo il criterio dell'art. 1126 c.c., anziché secondo il criterio millesimale previsto dall'art. 7 del regolamento condominiale predisposto dall'originario costruttore e richiamato negli atti di acquisto. Aveva chiesto la dichiarazione di nullità o, in subordine, l'annullamento della deliberazione, sostenendo che la maggioranza avesse modificato in via definitiva un criterio di riparto e inciso sui diritti individuali dei condomini senza il consenso unanime. Il giudice di pace aveva qualificato la deliberazione come annullabile e respinto l'impugnazione perché proposta oltre il termine di trenta giorni; il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2578/2017, aveva rigettato l'appello, rilevando che la scelta del criterio ex art. 1126 c.c. era stata assunta con la deliberazione del 7 giugno 2013, non impugnata, mentre quella del 24 luglio 2014 si era limitata ad applicare concretamente tale criterio. In Cassazione il ricorrente, con un unico motivo articolato, ha denunciato la violazione degli artt. 1123, 1135, 1136, 1137 e 1138 c.c. e degli artt. 68 e 69 disp. att. c.c., nonché vizi motivazionali: ha insistito sulla nullità della deliberazione per modifica a maggioranza del regolamento contrattuale e ha contestato che la deliberazione del 2014 fosse una mera applicazione concreta. Ha inoltre sostenuto di non avere prestato acquiescenza e ha sollecitato il rilievo officioso della nullità, pur avendo impugnato la sola deliberazione del 24 luglio 2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il pagamento senza riserve dell'importo ripartito, effettuato dopo la sentenza d'appello, costituisse acquiescenza, poiché tale condotta non manifesta in modo inequivoco la volontà di rinunciare all'impugnazione. Ha confermato la distinzione tra deliberazioni nulle, quando a maggioranza stabiliscono o modificano in via generale i criteri di ripartizione in contrasto con la legge o con un regolamento contrattuale, e deliberazioni annullabili, quando ripartiscono in concreto una spesa applicando criteri preesistenti: la deliberazione del 24 luglio 2014 apparteneva a quest'ultima categoria, essendosi limitata ad applicare il criterio già scelto con la deliberazione del 7 giugno 2013. L'impugnazione era quindi soggetta al termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. ed era tardiva. La Corte ha inoltre escluso i denunciati vizi motivazionali secondo il vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto l'onere di autosufficienza necessario per consentire il rilievo officioso della nullità: avrebbe dovuto riprodurre nel ricorso il testo integrale della deliberazione del 7 giugno 2013 e del regolamento condominiale, non limitarsi a estratti. Ha infine ritenuto che, in base alla clausola regolamentare richiamata nel controricorso, il condomino avesse accettato che il regolamento potesse essere modificato con le maggioranze di legge, anche nella parte che prevedeva per lui un criterio di riparto più favorevole. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al condominio le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%; è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1123 c.c.

    In tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all’art. 1137 c.c., u.c., le Delib. con cui l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all’art. 1123 cod. civ.

    La modifica a maggioranza dei criteri generali di riparto in contrasto con l'art. 1123 c.c. o con un regolamento contrattuale è nulla; è invece annullabile la deliberazione che si limita a ripartire in concreto una spesa applicando criteri già stabiliti.

  • art. 1135 c.c.

    In tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all’art. 1137 c.c., u.c., le Delib. con cui l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all’art. 1123 cod. civ.

    Nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135 c.c., la deliberazione che determina in concreto la ripartizione di una spesa, senza modificare i criteri generali, è annullabile e soggetta al termine d'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c.

  • art. 1137 c.c.

    In tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all’art. 1137 c.c., u.c., le Delib. con cui l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all’art. 1123 cod. civ.

    Le deliberazioni annullabili che ripartiscono in concreto le spese in difformità dai criteri applicabili devono essere impugnate nel termine di trenta giorni previsto dall'ultimo comma dell'art. 1137 c.c.

  • art. 1138 c.c.

    E tuttavia vi è da ritenere, in assenza di indicazioni ermeneutiche di segno contrario, che, allorquando ha acconsentito a che nel proprio atto di acquisto fosse recepito il regolamento predisposto dall’originario costruttore – venditore, così prestandovi piena adesione, L.G. ha accettato, incondizionatamente e, si badi, senza limitazione alcuna in rapporto alla natura ed alla proiezione delle clausole regolamentari, che il regolamento, pur nella parte in cui, a suo vantaggio, deroga alla regola “legale” di cui all’art. 1126 c.c., fosse suscettibile di modifica a maggioranza non già all’unanimità.

    L'adesione al regolamento convenzionale recepito nell'atto di acquisto può comportare, secondo l'interpretazione delle clausole compiuta in concreto, l'accettazione della loro modificabilità con le maggioranze di legge, anche quando la clausola attribuisca al condomino un trattamento più favorevole. La sentenza precisa inoltre che il limite dell'art. 1138 c.c. alla menomazione dei diritti risultanti dagli atti di acquisto opera in assenza del concorso della volontà del condomino interessato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Infatti il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, a pena di inammissibilità, il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale era stato depositato ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso.

    Chi deduce in cassazione l'omessa o errata valutazione di un documento deve indicare dove esso è stato prodotto e riportarne nel ricorso il contenuto mediante trascrizione o riassunto; tale onere di autosufficienza è necessario anche per consentire il rilievo officioso di una nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Si badi che nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4.

    Il vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non comprende la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 329 c.p.c.

    Invero gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge e che, perciò, implicano una tacita acquiescenza alla sentenza ai sensi dell’art. 329 c.p.c., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere.

    L'acquiescenza tacita richiede atti che rivelino in modo oggettivamente inequivoco la volontà di non contrastare gli effetti giuridici della sentenza; il pagamento di quanto riconosciuto non integra di per sé tale volontà.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia condominiale, la deliberazione adottata a maggioranza che stabilisce o modifica in via generale i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità dalla legge o da un regolamento contrattuale è nulla, poiché richiede il consenso unanime; la deliberazione che si limita a determinare in concreto la ripartizione di una singola spesa applicando criteri già definiti è invece annullabile e va impugnata entro il termine di trenta giorni.
  • Il condomino che deduce in cassazione l'omessa o errata valutazione di documenti deve indicare puntualmente quando e in quale fascicolo li abbia prodotti e deve trascriverne o riassumerne il contenuto nel ricorso. Tale onere di autosufficienza limita anche la possibilità di ottenere il rilievo officioso della nullità sulla base di documenti non adeguatamente riprodotti.
  • L'acquiescenza tacita alla sentenza sussiste solo quando gli atti successivi siano oggettivamente e inequivocabilmente incompatibili con la volontà di impugnarla; il pagamento di quanto riconosciuto dalla decisione, di per sé, è compatibile con la volontà di proseguire l'impugnazione.
  • Nel quadro del testo vigente dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sono censurabili l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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