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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1996/2020 del 29/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promissari acquirenti)

La controversia

Le parti avevano stipulato il 21 giugno 2010 un preliminare di compravendita immobiliare; gli acquirenti avevano versato 5.000 euro a titolo di acconto sul prezzo e caparra confirmatoria. La clausola prevedeva la restituzione della somma in caso di diniego del mutuo, comprovato da certificazione bancaria. Dopo il mancato perfezionamento del finanziamento e la mancata stipula del definitivo, fissata per il 15 gennaio 2011, il venditore comunicò la risoluzione del preliminare il 21 marzo 2011 e trattenne la somma. Gli acquirenti chiesero la risoluzione per inadempimento del venditore, la restituzione del doppio della caparra o, in subordine, dei 5.000 euro. Il Tribunale di Monza, con ordinanza del 27 dicembre 2011, respinse le domande, ritenendo la condizione risolutiva, il termine non essenziale e imputabile agli acquirenti la mancata conclusione del definitivo. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 5 maggio 2015, riformò l’ordinanza: escluse un grave inadempimento di entrambe le parti, dichiarò la risoluzione del preliminare in considerazione della convergente volontà di non mantenerlo in vita e condannò il venditore a restituire 5.000 euro oltre interessi, compensando le spese dei due gradi. Il venditore, con il primo motivo, denunciò l’omesso esame della natura e degli effetti della condizione e sostenne che, non essendosi verificato il presupposto per la restituzione, potesse trattenere la somma. Con il secondo motivo denunciò violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo che gli acquirenti avevano domandato la risoluzione per inadempimento, mentre egli aveva chiesto soltanto il rigetto, sicché la Corte d’appello non avrebbe potuto pronunciare la risoluzione per mutuo consenso. Gli acquirenti proposero ricorso incidentale contro la compensazione integrale delle spese, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e sostenendo che la decisione aveva accolto la loro domanda restitutoria.

La decisione

La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Il primo motivo principale è infondato perché la restituzione dei 5.000 euro discende dalla risoluzione del preliminare pronunciata dalla Corte d’appello; una volta sciolto il contratto, la natura sospensiva o risolutiva della clausola sulla restituzione della somma è priva di rilievo ai fini della decisione. Il secondo motivo è infondato: quando entrambe le parti chiedono la risoluzione per inadempimenti reciprocamente contestati e il giudice esclude i singoli addebiti, le manifestazioni di volontà, pur non integrando un accordo negoziale di mutuo dissenso, rivelano la comune scelta di non proseguire il rapporto e consentono di dichiararne la risoluzione, con gli effetti dell’art. 1458 c.c. Il ricorso incidentale è infondato perché la valutazione sull’opportunità di compensare le spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in Cassazione il controllo riguarda il rispetto del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, per entrambe le impugnazioni, dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    In definitiva, in presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell’altra, il giudice che accerti l’inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell’impossibilità dell’esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453 c.c., comma 2, e pronunciare comunque la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all’art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.

    In presenza di reciproche domande di risoluzione fondate su inadempimenti contestati reciprocamente, se il giudice esclude i singoli addebiti non può pronunciare la risoluzione per colpa di una parte, ma deve considerare la comune scelta di non proseguire il rapporto e dichiarare l’impossibilità di eseguire il contratto.

  • art. 1458 c.c.

    In definitiva, in presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell’altra, il giudice che accerti l’inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell’impossibilità dell’esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453 c.c., comma 2, e pronunciare comunque la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all’art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.

    La risoluzione così dichiarata produce gli effetti restitutori previsti dall’art. 1458 c.c.; nel caso deciso, comporta la restituzione della somma ricevuta in relazione al preliminare.

  • art. 112 c.p.c.

    Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in presenza di reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte su determinati inadempimenti dell’altra, il giudice che accerta l’inesistenza dei singoli, specifici addebiti, non potendo pronunziare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell’impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta (ex art. 1453 c.c., comma 2) di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all’art. 1458 c.c..

    La pronuncia di risoluzione non eccede la domanda quando entrambe le parti hanno manifestato, con le rispettive domande di scioglimento del rapporto, la volontà di non mantenerlo in vita, anche se hanno invocato ragioni diverse.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 27871 del 2017).

    La scelta di compensare in tutto o in parte le spese compete al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione, salvo che le spese siano poste a carico della parte vittoriosa.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La corte, infine, dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto del ricorrente principale, quanto dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La corte, infine, dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto del ricorrente principale, quanto dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

    La disposizione ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte per entrambe le impugnazioni respinte, subordinatamente alla sua debenza.

Massime di principio

  • Quando entrambe le parti chiedono la risoluzione del contratto, ciascuna addebitando all’altra un inadempimento, e il giudice esclude i singoli addebiti, le contrapposte manifestazioni di volontà di sciogliere il rapporto consentono comunque di dichiararne la risoluzione: non costituiscono necessariamente un mutuo dissenso negoziale, ma esprimono la comune scelta di non mantenere in vita il contratto.
  • La risoluzione dichiarata in presenza della comune scelta delle parti di non proseguire il rapporto comporta gli effetti restitutori previsti dall’art. 1458 c.c.; la disciplina di una clausola contrattuale sulla restituzione di una somma può risultare priva di rilievo quando la restituzione consegue già allo scioglimento del contratto.
  • Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato al controllo che esse non siano poste a carico della parte vittoriosa; la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contratto

Testo integrale

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