Cassazione Civile, Sentenza n. 1962/2020 del 29/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società contribuente)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, originata da indagini penali nei confronti di un soggetto con cui la società aveva intrattenuto rapporti, l’Agenzia delle Entrate ha rettificato le dichiarazioni IRES e IRAP per gli anni 2006, 2007 e 2008, contestando l’annotazione di fatture per operazioni ritenute inesistenti emesse da una società estera e chiedendo maggiori imposte, interessi e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva annullato gli avvisi; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 1417/34/14 depositata il 19 marzo 2014, aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato gli atti. La società ha proposto otto motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 e del D.L. n. 16/2012, sostenendo che la CTR avesse integrato l’atto qualificando le operazioni come oggettivamente inesistenti; con il secondo ha contestato il disconoscimento dei costi senza correlata esclusione dei ricavi; con il terzo ha lamentato che la conoscenza dei fatti contestati fosse stata ricondotta al procedimento penale, in violazione delle garanzie dello Statuto del contribuente e del D.Lgs. n. 74/2000. Il quarto motivo ha censurato l’utilizzo delle dichiarazioni rese da un terzo nel procedimento penale; il quinto, la mancata indicazione di ulteriori elementi presuntivi; il sesto, l’omesso esame di un dossier documentale prodotto dalla società, comprendente ordini e conferme d’ordine, lettere di vettura, cartellini di pesatura, pagamenti bancari e contestazioni relative a peso e qualità della merce. Il settimo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 115 c.p.c. per il mancato esame della documentazione, dedotta come non contestata dall’Ufficio. L’ottavo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la società non aveva riportato nel ricorso per cassazione il contenuto dell’avviso di accertamento e degli atti processuali necessari a verificare la contestazione e la tempestiva deduzione della questione; lo ha comunque ritenuto infondato, poiché la CTR aveva accertato che la contestazione riguardava operazioni oggettivamente inesistenti. Il secondo motivo è stato rigettato: non vi è automatica simmetria tra costi per acquisti inesistenti e ricavi dichiarati, e spetta al contribuente provare la diretta afferenza dei componenti positivi alle spese o agli altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati. Il terzo è stato rigettato, risultando che il PVC era stato regolarmente notificato e che l’avviso manifestava compiutamente la pretesa anche sotto il profilo motivazionale. Sono stati accolti il quarto, il quinto e il sesto motivo: la CTR non aveva esaminato, neppure implicitamente, la documentazione prodotta dalla contribuente, pur essendo questa rilevante per la valutazione del quadro indiziario e delle dichiarazioni di terzi. Il settimo motivo è stato rigettato: la censura ex art. 115 c.p.c. non consente di sindacare l’apprezzamento probatorio in quanto tale; nel caso concreto, tuttavia, la mancata considerazione delle produzioni era già rilevante nell’ambito dei motivi accolti. L’ottavo motivo è stato assorbito. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 212/2000
Invero, per consentire a queste Corte di verificare adeguatamente in quali termini sia stata contestata (se oggettiva o soggettiva) l’operazione oggetto di controllo, era onere del ricorrente – nel rispetto del canone dell’autosufficienza – trascrivere in ricorso l’avviso di accertamento; nondimeno andavano trascritte le parti del ricorso di primo grado di fronte alla CTP nel quale la questione era posta e delle controdeduzioni in appello onde dar conto della tempestiva formulazione dell’eccezione.
La Corte non enuncia una regola sostanziale sull’art. 7, ma dichiara inammissibile la censura perché il ricorrente non ha riprodotto o localizzato gli atti indispensabili a verificare il contenuto dell’accertamento e la tempestiva proposizione della questione.
art. 8, comma 2, D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012
Ai sensi del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, convertito in L. n. 44 del 2012 (secondo il quale “non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati”), disposizione sopravvenuta ma applicabile retroattivamente in quanto più favorevole del previgente art. 4 bis della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, spetta al contribuente provare la specifica relazione di diretta afferenza tra i componenti positivi (ricavi) ed i componenti negativi relativi a beni non effettivamente scambiati (sul punto, vedasi già Cass. sentenza n. 7896 del 20/04/2016).
La disposizione, più favorevole e applicabile retroattivamente, esclude dal reddito rettificato i componenti positivi direttamente afferenti a costi per beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati; la diretta relazione deve essere provata dal contribuente e non si presume automaticamente.
art. 2729 c.c.
Invero, come questa Corte ha ritenuto (e pluribus Cass. n. 5374/2017) la prova presuntiva presuppone una valutazione analitica delle risultanze processuali, che impone anche il precedente esame – necessariamente altrettanto analitico – del “quadro indiziario”.
La prova presuntiva richiede l’esame analitico delle risultanze processuali e del quadro indiziario; il giudice non può fondare la decisione su una valutazione che ignori elementi documentali rilevanti ritualmente prodotti.
art. 115 c.p.c.
Com’è noto, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la -sua scienza personale (Cass. 11 ottobre 2016, n. 20382, seguita da Cass. 28 febbraio 2018, n. 4699).
La violazione dell’art. 115 c.p.c. non è deducibile per contestare il mero apprezzamento delle prove; può rilevare, tra l’altro, quando il giudice ometta di valutare risultanze della cui decisività sia stata dedotta, senza motivarne l’irrilevanza, o fondi la decisione su fatti ritenuti erroneamente notori o conosciuti per scienza personale.
art. 378 c.p.c.
La norma è menzionata soltanto in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente; la sentenza non ne offre un’interpretazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la parte che fonda una censura sul contenuto di atti del giudizio di merito deve riportarne il contenuto rilevante o indicarne specificamente la parte e il luogo di produzione, così da consentire alla Corte di verificare la censura senza accedere a fonti esterne; la mancanza comporta l’inammissibilità.
- Per ottenere l’esclusione dal reddito rettificato dei componenti positivi direttamente afferenti a costi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, il contribuente deve provare lo specifico rapporto di diretta afferenza; non opera un automatismo tra costi disconosciuti e ricavi dichiarati.
- La valutazione della prova presuntiva esige un esame analitico del quadro indiziario e delle risultanze processuali rilevanti; il giudice deve confrontarsi con la documentazione ritualmente prodotta e non può ignorarla, anche quando essa non costituisca di per sé prova piena.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non consente di trasformare il giudizio di legittimità in una revisione dell’apprezzamento delle prove; è deducibile nei limiti individuati dalla Corte, tra cui l’omesso esame di risultanze di cui sia stata esplicitamente dedotta la decisività senza motivazione sulla loro irrilevanza.
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