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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1961/2020 del 29/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo al 1998, emesso dopo la mancata risposta a un questionario, con cui l’Amministrazione aveva recuperato maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA, oltre a interessi e sanzioni. Tra i rilievi rilevanti in cassazione figuravano la plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile strumentale per lire 132.000.000, stipulata con atto notarile nel 1998, e il disconoscimento di un credito IVA di euro 41.887, maturato nel 1997, per omessa dichiarazione annuale. La società sosteneva che il prezzo dell’immobile era stato interamente pagato, fatturato e assoggettato a imposizione negli anni precedenti (nel testo sono indicati, in passaggi diversi, gli anni 1986 e 1987 e gli anni 1996 e 1997), e rivendicava il credito IVA. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, con sentenza n. 131/08/11 depositata il 16 giugno 2011, confermò tale esito. L’Agenzia delle Entrate ha proposto sette motivi: 1) ultrapetizione, per avere la CTR individuato il momento impositivo della vendita in anni anteriori al 1988; 2) violazione del principio di competenza, sostenendo che il prezzo dovesse rilevare nel 1998, anno dell’atto notarile; 3) omessa pronuncia sull’eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla contribuente in primo grado; 4) violazione delle preclusioni probatorie previste dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, poiché i documenti non erano stati esibiti in sede di controllo nonostante l’avviso delle conseguenze; 5) erronea valutazione della prova relativa all’insussistenza della plusvalenza; 6) omessa pronuncia sull’inammissibilità della contestazione relativa al credito IVA, dedotta dalla società soltanto nelle controdeduzioni d’appello; 7) erronea applicazione del termine decennale di prescrizione anziché del termine biennale di decadenza per il recupero del credito IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è infondato: la contestazione della rilevanza IVA dell’operazione negli anni precedenti implicava anche la questione connessa della collocazione temporale della plusvalenza ai fini reddituali, sicché la CTR non aveva oltrepassato il thema decidendum. Il secondo motivo è infondato: quando il corrispettivo, o un acconto, è pagato e fatturato prima del trasferimento immobiliare, l’operazione IVA si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data del pagamento o della fattura; nel caso concreto le fatture erano state regolarmente emesse e il prezzo era stato pagato prima dell’atto. Il terzo motivo è infondato: la CTR aveva implicitamente ammesso e valutato la documentazione, ritenendo applicabile la deroga prevista dall’art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973; inoltre, la produzione documentale poteva essere valutata in appello ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Il quarto motivo è infondato: l’inutilizzabilità presuppone una specifica richiesta o ricerca dell’Amministrazione e un rifiuto, occultamento o comportamento volontario del contribuente; la mancata esibizione, da sola, non basta. La CTR aveva inoltre accertato in fatto l’involontarietà della mancata disponibilità dei documenti, anche in ragione dell’inattività della società e della necessità di reperirli tramite consulenti. Il quinto motivo è inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in cassazione. Il sesto e il settimo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati: la controversia sull’accertamento che investiva l’intera posizione IVA aveva interrotto e sospeso il termine decennale di prescrizione del credito per rimborso; la richiesta formulata dalla contribuente nelle controdeduzioni del 3 settembre 2007 era quindi tempestiva. Quanto alla spettanza del credito, la Corte ha richiamato il principio per cui l’eccedenza IVA può essere riconosciuta, nonostante l’omessa dichiarazione annuale, se risultano rispettati i requisiti sostanziali per la detrazione e il credito è dimostrato o non controverso. L’Agenzia è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.600, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invero, avendo la società contribuente contestato la rilevanza a fini Iva dell’operazione di cessione, sostenendo che in forza del versamento del prezzo essa non rilevava nel 1988 poichè di tali operazioni attive si era tenuto in debito conto negli anni precedenti, essa ha implicitamente contestato – e la CTR ha quindi affrontato e risolto – anche il connesso profilo ai fini dell’imposizione sul reddito.

    La decisione sul momento impositivo ai fini del reddito non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la contestazione della rilevanza temporale della medesima operazione ai fini IVA comporta implicitamente anche quel profilo.

  • art. 6, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In tema di IVA, il versamento di un acconto sul prezzo con emissione della relativa fattura in relazione ad un contratto di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 4, come modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793. Tal disposizione, con riferimento invero non solo al versamento di caparre o acconti, ma a tutti i casi di cessioni di beni immobili in cui l’emissione della fattura o il pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo avvengano prima della stipulazione dell’atto di trasferimento del diritto, dispone che l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

    Nelle cessioni immobiliari, il pagamento o la fatturazione anticipati determinano l’effettuazione dell’operazione IVA, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data del pagamento o della fattura, senza attendere l’atto di trasferimento.

  • art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La preclusione alla produzione in giudizio di tali documenti trova quindi applicazione solo quando si sia in presenza in primo luogo di una specifica richiesta o ricerca da parte della Amministrazione – che certamente nel presente caso è esistita, come dimostra parte ricorrente trascrivendo in ricorso il questionario correttamente notificato anche al legale rappresentante della società contribuente – e secondariamente di un rifiuto o di un occultamento volontario da parte del contribuente. E, a tal fine, non è sufficiente che il contribuente non abbia esibito ai verbalizzanti i documenti in epoca successiva depositati in sede giudiziaria.

    La preclusione probatoria richiede, oltre a una specifica richiesta o ricerca dell’Amministrazione, un rifiuto o un occultamento volontario del contribuente; la sola mancata esibizione in sede di controllo non è sufficiente.

  • art. 24 Cost.

    La disposizione deve essere letta ed interpretata in coerenza ed alla luce del diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost., e del principio della capacità contributiva scolpito nell’art. 53 Cost).

    Le preclusioni alla prova previste dalla disciplina tributaria devono essere interpretate in modo coerente con il diritto di difesa, evitando di applicarle oltre i casi di sottrazione volontaria della documentazione.

  • art. 53 Cost.

    La disposizione deve essere letta ed interpretata in coerenza ed alla luce del diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost., e del principio della capacità contributiva scolpito nell’art. 53 Cost).

    La capacità contributiva concorre a orientare l’interpretazione delle preclusioni probatorie, che non possono comportare una tassazione di cespiti dimostrabili come inesistenti al di fuori di limiti ragionevoli alla prova.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    in tema di contenzioso tributario, l’irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2.

    Il giudice d’appello tributario può valutare i documenti prodotti, anche se la loro produzione in primo grado sia stata irrituale.

  • art. 2943, comma 2, c.c.

    in tema di rimborso dell’eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione annuale, l’impugnazione in sede giurisdizionale dell’avviso di accertamento in rettifica della stessa dichiarazione che, accertando un debito d’imposta, comporti il disconoscimento del credito per l’eccedenza, interrompe, ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 2, il termine di prescrizione decennale per l’esercizio del diritto al rimborso

    L’impugnazione dell’accertamento che disconosce un credito IVA interrompe la prescrizione decennale del diritto al rimborso quando il giudizio verte sulle contrapposte pretese di debito d’imposta e di credito per eccedenza.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    in tema di rimborso dell’eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione annuale, l’impugnazione in sede giurisdizionale dell’avviso di accertamento in rettifica della stessa dichiarazione che, accertando un debito d’imposta, comporti il disconoscimento del credito per l’eccedenza, interrompe, ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 2, il termine di prescrizione decennale per l’esercizio del diritto al rimborso – che resta sospeso, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo – atteso che il giudizio devoluto al giudice tributario ha ad oggetto la verifica della sussistenza, in via alternativa, di una delle due contrapposte pretese di un debito d’imposta o del credito per l’eccedenza.

    Dopo l’interruzione causata dall’impugnazione dell’accertamento, la prescrizione del diritto al rimborso resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

  • art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    in tema di rimborso dell’eccedenza IVA, l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale l’ufficio, a seguito di accertamento induttivo, abbia rideterminato l’intera cifra di affari della società contribuente, disconoscendo il credito fatto valere da quest’ultima, investe la totalità delle poste (attive o passive) rilevanti del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 30, sicchè l’effetto interruttivo e sospensivo del termine di prescrizione decennale ex artt. 2943 e 2945 c.c., opera sull’intero credito oggetto della richiesta di rimborso.

    Quando l’accertamento ridetermina l’intera cifra d’affari e disconosce il credito IVA, l’impugnazione investe tutte le poste rilevanti ai fini del rimborso e l’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione si estende all’intero credito richiesto.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo è inammissibile; esso invero, a fronte di un preciso accertamento in fatto del giudice dell’appello, tende a chiedere in sostanza una nuova valutazione dei fatti processuali, qui evidentemente preclusa alla Corte.

    La censura formulata come violazione delle regole sull’onere della prova non consente alla Cassazione di sostituire una nuova valutazione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nelle cessioni immobiliari, se il corrispettivo è pagato o fatturato prima del trasferimento, l’operazione IVA si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data del pagamento o della fattura.
  • La preclusione all’utilizzo in giudizio dei documenti non esibiti durante il controllo tributario presuppone una specifica richiesta o ricerca dell’Amministrazione e un rifiuto o occultamento volontario del contribuente; la sola mancata esibizione non è sufficiente.
  • Nel processo tributario d’appello possono essere valutati documenti la cui produzione in primo grado sia stata irrituale, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
  • L’impugnazione dell’accertamento che ridetermina la posizione IVA e disconosce un’eccedenza interrompe la prescrizione decennale del diritto al rimborso, che resta sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione; quando l’accertamento investe l’intera cifra d’affari, l’effetto si estende all’intero credito richiesto.
  • L’eccedenza IVA può essere riconosciuta anche in mancanza della dichiarazione annuale se risultano rispettati i requisiti sostanziali per la detrazione e l’esistenza del credito è dimostrata o non controversa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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