Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1993/2020 del 29/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore assistito)

La controversia

L’avvocato aveva proposto opposizione, ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, contro il provvedimento di non luogo a provvedere sull’istanza di pagamento del compenso per l’attività svolta quale difensore d’ufficio in un procedimento penale. Il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 5 ottobre 2015, aveva rigettato l’opposizione perché il professionista non aveva dimostrato di avere previamente esperito inutilmente tentativi di recupero del credito nei confronti dell’assistito: il pignoramento presso terzi non era stato ritenuto sufficiente, in mancanza di un previo tentativo di pignoramento mobiliare presso la residenza del debitore e di elementi che attestassero rapporti tra quest’ultimo e i terzi pignorati. L’avvocato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, il cui contenuto non è riportato nel testo della decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso perché non risultavano allegate agli atti le ricevute di ritorno attestanti la regolare notificazione del ricorso introduttivo. Non ha quindi esaminato i due motivi né la questione sostanziale relativa ai tentativi di recupero del compenso del difensore d’ufficio. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Non risulta una statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    La norma è menzionata quale base dell’opposizione proposta contro il provvedimento relativo all’istanza di pagamento del compenso, ma la Corte non ne esamina né interpreta la disciplina.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    In caso di ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 e dichiarato improcedibile, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    La disposizione ha inserito nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 la previsione dell’ulteriore contributo unificato dovuto, nel caso deciso, in conseguenza dell’improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Il contributo ulteriore è commisurato all’importo dovuto per il ricorso secondo il comma 1-bis.

Massime di principio

  • La mancata allegazione agli atti delle ricevute di ritorno attestanti la regolare notificazione del ricorso introduttivo comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso per cassazione, proposto dopo il 30 gennaio 2013, è dichiarato improcedibile, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.