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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1997/2020 del 29/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La ricorrente aveva agito nei confronti del resistente in materia di distanze legali. Una precedente sentenza della Corte d’appello di Napoli (n. 3528/2014) aveva respinto la domanda, ritenendo che il resistente avesse trasferito il fabbricato con atto trascritto prima dell’introduzione del giudizio. La ricorrente aveva quindi chiesto la revocazione di quella pronuncia; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3013/2015, depositata il 2 luglio 2015, aveva rigettato la revocazione. In Cassazione la ricorrente aveva dedotto: 1) violazione della L. n. 47/1985, art. 40, degli artt. 934 e 2935 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché vizio motivazionale, sostenendo che non era stata rilevata la nullità del trasferimento di un immobile abusivo; 2) violazione degli artt. 1188, 1189, 2033 e 1273 c.c., assumendo che l’azione era stata proposta prima che la prima sentenza d’appello divenisse irrevocabile e contestando l’efficacia liberatoria del pagamento al creditore apparente in assenza di buona fede; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. e difetto di motivazione in relazione alla condanna alle spese. Il 18 luglio 2019 il difensore della ricorrente depositava, a propria sola firma, rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i tre motivi. La rinuncia, sottoscritta dal solo difensore, non ha prodotto l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., perché la procura speciale non lo abilitava a rinunciare agli atti o all’azione; è stata tuttavia considerata indicativa del venir meno dell’interesse della ricorrente a coltivare l’impugnazione. La controparte, pur non comparsa all’udienza e senza aver formalmente accettato la proposta di compensazione delle spese, ha ottenuto la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    Difatti l’atto di rinunzia non può esplicare il suo effetto tipico dell’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. in quanto il difensore, unico sottoscrittore dello stesso, non appare, a tenore della lettera della procura speciale in calce al ricorso, abilitato a rinunziare agli atti od all’azione.

    La rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore non determina l’estinzione del giudizio se la procura speciale non lo abilita a rinunciare agli atti o all’azione.

  • art. 91 c.p.c.

    Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ed, in assenza di accettazione della proposta compensazione delle spese di questo giudizio da parte del resistente,non v’è ragione per derogare al canone ex art. 91 c.p.c. della soccombenza.

    In mancanza di accettazione della proposta di compensazione delle spese, la soccombenza comporta la condanna della parte ricorrente inammissibile alla rifusione delle spese.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

    La disposizione è richiamata per individuare l’importo del contributo unificato assunto come parametro per l’ulteriore versamento previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore privo di specifico potere di rinunciare agli atti o all’azione non estingue il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; può tuttavia essere valutata, insieme alle circostanze processuali, come manifestazione del sopravvenuto venir meno dell’interesse della parte a coltivare l’impugnazione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione comporta l’inammissibilità del ricorso quando risulti che il ricorrente non intende più coltivarlo.
  • In mancanza di accettazione della proposta di compensazione delle spese, la declaratoria d’inammissibilità comporta l’applicazione del criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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