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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28397/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (clienti)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nel 2009 dal Giudice di pace di Cagliari, adito dall'avvocato per ottenere circa 550 euro a titolo di compensi per un parere stragiudiziale reso al proprio cliente. In opposizione al decreto ingiuntivo, il cliente aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice monitorio invocando il foro del consumatore; l'eccezione era stata respinta e il decreto confermato nei gradi di merito. Gli eredi del cliente hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due denunciavano la violazione della disciplina del foro esclusivo del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005 e la falsa applicazione dell'art. 637, comma 3, c.p.c., oltre al mancato rilievo officioso dell'incompetenza; il terzo censurava la congruità del compenso liquidato sulla base della tariffa stragiudiziale. L'avvocato ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo la tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 38 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, dichiarando assorbito il terzo. Ha rigettato il ricorso incidentale condizionato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Cagliari, in persona di diverso magistrato, affinché: (a) dichiari la nullità del decreto ingiuntivo emesso da giudice incompetente; (b) individui il foro competente ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005; (c) assegni alle parti un termine per riassumere la causa davanti al giudice competente, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che la nullità del decreto non impedisce la prosecuzione del giudizio di opposizione per la decisione di merito sulla pretesa creditoria.

Norme richiamate

  • art. 637, comma 3, c.p.c.

    riconosce all'avvocato una competenza speciale per proporre domanda di ingiunzione nei confronti del cliente davanti al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine di iscrizione, ma tale foro cede di fronte al foro esclusivo del consumatore.

  • art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005

    stabilisce la vessatorietà, e quindi la nullità, delle clausole che prevedono un foro diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore; il foro del consumatore è esclusivo e prevalente su altri fori speciali.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 150/2011

    richiamato come ulteriore foro speciale per le controversie relative ai compensi dell'avvocato nel processo in cui l'attività è stata prestata, comunque recessivo rispetto al foro del consumatore.

  • art. 38 c.p.c.

    l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere tempestiva, ma quando il foro è rilevabile d'ufficio la parte può indicare il giudice ritenuto competente e tale indicazione può essere corretta; la variazione non incide sull'essenza dell'eccezione.

  • artt. 112 e 113 c.p.c.

    richiamati nel secondo motivo per sostenere il dovere del giudice di rilevare d'ufficio l'incompetenza/il foro del consumatore e decidere secondo diritto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nel terzo motivo a contestazione della valutazione della congruità del compenso liquidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo, a carico della parte soccombente in via incidentale, dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    richiamati per affermare che la rimessione al primo giudice è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge; nel caso di specie non vi è rimessione al primo giudice.

Massime di principio

  • Nel conflitto tra il foro speciale del professionista per il decreto ingiuntivo relativo ai compensi e il foro esclusivo del consumatore, prevale quest'ultimo, perché la tutela del consumatore opera anche sul piano processuale e determina una competenza esclusiva.
  • Quando il consumatore è convenuto in un procedimento monitorio promosso dal professionista, il giudice deve rilevare d'ufficio l'eventuale incompetenza territoriale fondata sul foro del consumatore, ove emergente dagli atti.
  • L'indicazione del giudice competente contenuta nell'eccezione di incompetenza territoriale ex art. 38 c.p.c. va intesa come prospettazione della parte e può essere corretta: ciò non trasforma l'eccezione in tardiva se essa è stata comunque tempestivamente sollevata.
  • La nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice che lo ha emesso non impedisce al giudice dell'opposizione di esaminare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria, poiché il giudizio di opposizione non si esaurisce nel controllo di legittimità del monitorio.
  • La rimessione al primo giudice è eccezionale e può avvenire solo nei casi tassativi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; fuori da tali ipotesi il giudice di rinvio conserva il potere di compiere gli adempimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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