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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28374/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Il proprietario di un fondo confinante con due particelle agricole vendute a terzi ha agito per ottenere il riscatto agrario, deducendo di avere i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa sulla prelazione/riscatto del confinante, in particolare la qualità di coltivatore diretto e la mancata denuntiatio della vendita. Il Tribunale ha rigettato la domanda per difetto di prova dell’effettiva coltivazione diretta del fondo confinante; la Corte d’appello ha confermato, ritenendo che non bastasse la sola qualità di coltivatore diretto su altri terreni e che il fascicolo aziendale prodotto non provasse la concreta coltivazione del fondo finitimo. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 345, 112, 115, 116, 113, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando: (1) che i giudici di merito avessero ampliato illegittimamente il thema decidendum, pronunciando su un requisito non controverso e oltre i limiti della domanda; (2) che fosse stato erroneamente escluso valore probatorio al fascicolo aziendale, documento che, a suo dire, avrebbe dimostrato la coltivazione del fondo confinante e che la Corte avrebbe dovuto valutare anche alla luce delle fonti di diritto applicabili, comprese quelle comunitarie.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto i motivi solo in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che la questione della coltivazione effettiva del fondo confinante era stata già introdotta e contestata nel giudizio di primo grado, sicché non vi era violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c.; ha inoltre ribadito che, per la prelazione agraria del confinante, non è sufficiente la mera qualità di coltivatore diretto, dovendo essere provato anche che l’attività agricola sia svolta direttamente sul fondo adiacente a quello posto in vendita. Quanto al fascicolo aziendale, la Corte ha confermato che esso ha finalità amministrative e fiscali e può fornire solo elementi indiziari, ma non costituisce prova piena dell’effettiva coltivazione del fondo ai fini del riscatto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 L. 14 agosto 1971, n. 817

    Per l’esercizio del riscatto/prelazione agraria del confinante è necessaria la prova dei presupposti soggettivi e, in particolare, della coltivazione diretta del fondo finitimo.

  • art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590

    Richiamato quale base normativa dei requisiti soggettivi per la prelazione agraria del coltivatore diretto confinante.

  • art. 345 c.p.c.

    Non è violato quando la questione sulla quale il giudice si pronuncia era già stata dedotta e discussa in primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione se il giudice decide su un requisito già compreso nel contraddittorio e rilevante per la domanda proposta.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio da parte della Cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    È deducibile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno o abbia posto a base della decisione prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti di legge.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’obbligo del giudice di applicare d’ufficio anche fonti non codicistiche; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme al vizio di motivazione; la Corte non ravvisa il vizio dedotto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato per censurare la motivazione; la Corte ritiene il motivo infondato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo sul fascicolo aziendale è in parte inammissibile perché il ricorrente non ne trascrive e localizza adeguatamente il contenuto decisivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma sul rito camerale in Cassazione richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata disposta la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini della prelazione agraria del proprietario confinante non basta la mera qualità di coltivatore diretto: occorre provare anche l’effettiva coltivazione del fondo adiacente a quello venduto, perché la ratio dell’istituto è l’ampliamento dell’impresa agricola già esistente sul fondo finitimo.
  • La contestazione in primo grado di un requisito costitutivo della domanda impedisce di qualificare come nuova la relativa questione in appello: non sussiste violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. se il giudice conferma il rigetto per difetto di prova di un elemento già discusso nel contraddittorio.
  • La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare un nuovo apprezzamento delle prove, ma solo per denunciare l’utilizzo di prove non introdotte in giudizio, l’inosservanza di prove legali o l’attribuzione a elementi non legali di efficacia probatoria vincolante.
  • Il fascicolo aziendale ha, di regola, funzione amministrativa e fiscale e può al più costituire un elemento indiziario; non vale, da solo, come prova piena dell’effettiva coltivazione del fondo necessaria per il retratto agrario.
  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio inerente a un documento richiede la specifica indicazione e localizzazione del contenuto rilevante; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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