Cassazione Civile, Ordinanza n. 28392/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento di correzione di errore materiale proposto avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che, accogliendo alcuni motivi di ricorso in un giudizio relativo a sentenze della Corte d'appello di Genova, aveva disposto la cassazione con rinvio. La parte istante ha dedotto che il dispositivo della sentenza conteneva un mero refuso, poiché indicava come giudice di rinvio la Corte d'appello di Napoli, mentre dalla motivazione risultava chiaramente che la Corte aveva inteso rinviare la causa alla Corte d'appello di Genova, ossia al medesimo giudice che aveva pronunciato le decisioni cassate, per provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari non chiamati in appello. Le parti resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto. Il procedimento aveva quindi ad oggetto esclusivamente la rettifica del dispositivo della precedente sentenza quanto all'indicazione del giudice di rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto che il contrasto tra motivazione e dispositivo dimostrasse chiaramente il refuso: la sentenza n. 17378/2021, pur indicando nel dispositivo la Corte d'appello di Napoli, intendeva in realtà rinviare alla Corte d'appello di Genova. La correzione è stata disposta ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., con ordine di annotazione sull'originale della sentenza. È stata inoltre ribadita l'inammissibilità di una pronuncia sulle spese nel procedimento di correzione, in quanto procedimento di natura amministrativa e privo di una parte soccombente in senso proprio.
Norme richiamate
È richiamato come base del procedimento di correzione dei provvedimenti non revocabili; la correzione può riguardare anche un mero errore materiale emergente dal contrasto tra dispositivo e motivazione.
È richiamato quale norma che consente la correzione dell'errore materiale nelle sentenze della Corte di cassazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
È citato solo per distinguere il rinvio "proprio" dal rinvio restitutorio o improprio, non come fondamento decisivo della correzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale è decisivo il raffronto tra dispositivo e motivazione: quando dall'insieme della sentenza risulta chiaramente la volontà del giudice, il mero refuso nel dispositivo può essere rettificato.
- La correzione è ammissibile anche se il giudizio è stato già riassunto dinanzi al giudice erroneamente indicato, poiché la riassunzione non impedisce la rettifica del provvedimento; i termini per la riassunzione decorrono dalla comunicazione dell'ordinanza di correzione.
- Nel caso di cassazione per error in procedendo con rinvio restitutorio o improprio, il giudice di rinvio coincide con il medesimo giudice che ha pronunciato la decisione cassata quando la causa deve essere nuovamente trattata da quel giudice per omissione dell'integrazione del contraddittorio.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale non si provvede sulle spese di lite, perché si tratta di un procedimento di natura amministrativa, privo di una vera soccombenza processuale.
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