Cassazione Civile, Ordinanza n. 28371/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione degli errori materiali e ha corretto il dispositivo della precedente ordinanza n. 37099/2022, inserendo la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario e rettificando l'indicazione del soggetto tenuto al versamento del contributo unificato, che risulta la sola parte che aveva proposto l'impugnazione poi rigettata.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte processuale)
La controversia
La parte istante ha domandato la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione per due errori materiali nel dispositivo: l'omessa distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario e l'errata indicazione, quanto al contributo unificato, dell'obbligo di versamento a carico di entrambe le parti anziché della sola impugnante, unica soccombente nel ricorso rigettato. La Corte ha rilevato che l'istanza era fondata e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese si corregge con il procedimento di correzione degli errori materiali, non con i mezzi ordinari di impugnazione. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo nei termini richiesti, aggiungendo la distrazione delle spese a favore dell'avvocato antistatario e sostituendo la parte relativa al contributo unificato per porlo a carico della sola ricorrente originaria.
Norme richiamate
indicato quale rimedio per la correzione degli errori materiali nel dispositivo
richiamato, insieme all'art. 287 c.p.c., per la correzione del provvedimento
richiamato come disposizione coerente con la correzione dell'omessa distrazione delle spese in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta e dichiarazione di antistatarietà
ritenuto applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione il procedimento di correzione degli errori materiali
Cass. S.U. n. 16037/2010
citata a fondamento del principio secondo cui l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione si corregge ex artt. 287 e 288 c.p.c.
Cass. n. 12962/2012
richiamata in conformità al principio delle Sezioni Unite
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, non con l'impugnazione ordinaria, poiché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma.
- La correzione degli errori materiali può essere utilizzata anche per rettificare il capo del dispositivo relativo al contributo unificato quando il provvedimento rechi, per mero refuso, l'erronea indicazione del soggetto tenuto al pagamento.
- Il procedimento di correzione è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione e risponde all'esigenza di assicurare celerità e ragionevole durata del processo, oltre a consentire al difensore distrattario di ottenere rapidamente un titolo esecutivo.
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