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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28375/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da quattro decreti ingiuntivi ottenuti da un avvocato nei confronti di una società per compensi professionali relativi a: attività giudiziali e stragiudiziali in liti con alcuni agenti; attività stragiudiziali connesse alla risoluzione di vari rapporti di agenzia; consulenze e pareri scritti; attività giudiziali per recupero crediti. La società propose opposizione ai decreti ingiuntivi; il tribunale revocò i decreti e riconobbe parte dei compensi. In appello, la corte territoriale ridusse sensibilmente l’importo riconosciuto, escludendo i compensi per attività stragiudiziale perché ritenuti già compresi in un accordo forfettario, e dichiarò inammissibili le impugnazioni relative ai compensi per attività giudiziali applicando l’art. 14 d.lgs. 150/2011. Il professionista ricorse in cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 5 e 643 c.p.c. e degli artt. 14 e 36 d.lgs. 150/2011, sostenendo che l’inammissibilità dell’appello sui compensi giudiziali era erronea perché il d.lgs. 150/2011 non era applicabile ratione temporis, essendo la lite già pendente alla data di entrata in vigore; 2) violazione dell’art. 339 c.p.c. e dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, sostenendo che la decisione era comunque appellabile perché resa con sentenza all’esito di un ordinario giudizio contenzioso, richiamando il principio di apparenza; 3) violazione degli artt. 115 e 183 c.p.c., contestando l’affermazione secondo cui i compensi stragiudiziali erano già stati pagati in base a forfait e assumendo che la controparte non avesse contestato specificamente i fatti costitutivi e avesse introdotto tardivamente l’allegazione dell’accordo forfettario. La società resistette e propose ricorso incidentale, a sua volta censurando la declaratoria di inammissibilità del proprio appello sui compensi giudiziali, sia per l’asserita inapplicabilità temporale dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, sia per i principi di ammissibilità dell’appello in controversie che non riguardino solo la misura del compenso ma anche i presupposti del diritto del professionista o l’inadempimento della prestazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo profilo del ricorso incidentale, ritenendo che l’art. 14 d.lgs. 150/2011 non fosse applicabile alla controversia perché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era già pendente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, in base all’art. 36 dello stesso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi che avevano dichiarato inammissibili gli appelli relativi ai compensi per le prestazioni giudiziali e ha rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per esaminare tali motivi di appello, oltre che per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Ha rigettato il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo infondate le censure sul presunto difetto di contestazione e sulla violazione dell’art. 183 c.p.c.; ha dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale e il secondo profilo del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 5 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, senza specifica autonoma interpretazione nella decisione; il suo richiamo è assorbito dall’esame sull’applicabilità temporale del d.lgs. 150/2011.

  • art. 643 c.p.c.

    la notificazione del ricorso e del decreto determina la pendenza della lite

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la notifica del ricorso e del decreto segna la pendenza della lite ai fini dell’applicazione temporale delle norme sopravvenute.

  • art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    La norma sulla non appellabilità non si applica alla controversia se il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era già pendente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

  • art. 36 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso

    "Procedimenti instaurati" è riferito ai giudizi di primo grado iniziati dopo l’entrata in vigore; le controversie già pendenti restano regolate dalla disciplina previgente.

  • art. 10 disp. prel. c.c.

    Richiamato per individuare la data di entrata in vigore della nuova disciplina in mancanza di diversa previsione.

  • art. 339 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’ammissibilità dell’appello avverso una sentenza resa in ordinario giudizio contenzioso; il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il dedotto vizio di violazione del principio di non contestazione è stato ritenuto inammissibile in cassazione perché attiene all’accertamento di fatto sulla contestazione o meno delle allegazioni di parte.

  • art. 183 c.p.c.

    La doglianza sulla tardività delle allegazioni della controparte è stata respinta perché la corte di merito ha accertato, in fatto, che l’allegazione di pagamento delle prestazioni stragiudiziali era già stata svolta negli atti tempestivi.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Usato come parametro formale di ricorso nel primo motivo, ma la Corte decide la questione principalmente sulla corretta applicazione temporale del d.lgs. 150/2011.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per i motivi di violazione di legge; la Corte distingue però tra censure di diritto e censure attinenti all’accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Rilevato dalla Corte per riqualificare la doglianza sull’art. 183 c.p.c., ma la censura è stata comunque respinta nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per spiegare che l’accertamento della non contestazione è sindacabile, se del caso, nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale di trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    La Corte richiama anche la disciplina speciale per le controversie sui compensi professionali, ma ne esclude l’applicabilità temporale nel caso concreto.

Massime di principio

  • In tema di impugnazioni nelle controversie sui compensi professionali, la disciplina speciale che prevede l’inappellabilità non si applica ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che la introduce, quando la legge transitoria limita l’applicazione ai soli procedimenti instaurati successivamente.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la pendenza della lite decorre dalla notificazione del ricorso e del decreto; tale momento è decisivo per stabilire quale disciplina processuale si applichi nel tempo.
  • Il concetto di "procedimenti instaurati" va riferito al giudizio di primo grado iniziato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, non alla fase impugnatoria o alla mera forma del provvedimento conclusivo.
  • La censura di violazione del principio di non contestazione non può essere proposta in cassazione come pura violazione di legge quando in realtà mira a contestare l’accertamento del contenuto degli atti di parte, che è valutazione di fatto riservata al giudice di merito.
  • La deduzione di tardività di un’allegazione ex art. 183 c.p.c. non è utile se il giudice di merito accerta che la contestazione o l’allegazione decisiva era già contenuta negli atti tempestivi; in cassazione non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa lettura del merito.
  • Quando una parte deduce l’esistenza di un accordo forfettario o di un diverso assetto negoziale per giustificare il pagamento già eseguito, incombe sul professionista che invochi un compenso ulteriore dimostrare che le prestazioni richieste non erano comprese nell’accordo o nei pagamenti già effettuati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoContratto d'opera professionale
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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