Cassazione Civile, Ordinanza n. 28394/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito davanti al Tribunale di Palermo per ottenere il pagamento del compenso professionale relativo all'attività difensiva svolta in favore della controparte in un procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione. La domanda era stata proposta con rito sommario ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011. La società resistente aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo invocando una clausola dell'"Accordo quadro" del 21 maggio 2019, che prevedeva un foro esclusivo a Napoli o Milano per le controversie inerenti interpretazione ed esecuzione della convenzione. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione e il professionista ha proposto regolamento di competenza, deducendo: omessa motivazione su un punto decisivo; violazione dell'art. 13-bis l. n. 247/2012, sostenendo che l'accordo fosse unilateralmente predisposto dalla società e quindi soggetto alla disciplina dell'equo compenso; violazione dell'art. 1341 c.c., poiché la clausola di foro esclusivo non sarebbe stata specificamente approvata per iscritto; violazione dell'art. 13-bis, comma 4, l. n. 247/2012, perché il foro pattizio avrebbe creato significativo squilibrio a carico del professionista; ulteriore censura sulla misura del compenso, ritenuta però estranea alla questione di competenza.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto fondati i motivi secondo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente, qualificando l'Accordo quadro come condizione generale di contratto predisposta unilateralmente da una grande impresa per una serie indefinita di incarichi professionali. Ne ha tratto la conseguenza che la clausola di foro esclusivo, non coincidente con i fori legali e rientrante tra quelle onerose/vessatorie, era soggetta a specifica approvazione scritta ex art. 1341, comma 2, c.c.; in mancanza, la clausola non poteva reggere la declaratoria di incompetenza territoriale. La causa è stata quindi rimessa al Tribunale di Palermo, che dovrà pronunciarsi anche sulle spese del regolamento, previa riassunzione nei termini di legge. Le censure relative alla quantificazione del compenso sono state ritenute estranee alla competenza e assorbite o rinviate al giudice di merito.
Norme richiamate
indicato come rito introduttivo della domanda di pagamento del compenso professionale
richiamato quale criterio di competenza territoriale per le controversie sui compensi professionali
art. 17 dell'Accordo quadro del 21 maggio 2019
foro esclusivo competente
clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale, ritenuta soggetta al vaglio di validità
norma di tutela dell'equo compenso; le convenzioni predisposte unilateralmente dalle imprese si presumono tali salvo prova contraria e possono contenere clausole vessatorie/nullità di protezione
specifica approvazione per iscritto
si applica alle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente; la clausola di foro esclusivo è vessatoria e richiede approvazione specifica
richiamato dal ricorrente sul tema dell'invalidità parziale e della misura del compenso, ma non decisivo sulla competenza
richiamato nella clausola negoziale come norma di riferimento per il foro esclusivo
richiamato per il deposito di memoria difensiva nel regolamento di competenza
art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.
invocato per il vizio di omessa motivazione, ma la relativa censura è stata ritenuta assorbita o non decisiva sulla competenza
art. 13-bis, commi 1, 3, 4, 8 e 11, l. n. 247/2012
richiamati per affermare che l'accordo era unilateralmente predisposto, che il foro del committente poteva essere clausola vessatoria e che, per quanto non previsto, si applicano le norme del codice civile
L. 21 aprile 2023, n. 49, art. 5, comma 5
citata solo come conferma sistematica della possibilità di impugnare convenzioni con compensi inferiori e davanti al tribunale del luogo di residenza o domicilio del professionista, ma non applicabile ratione temporis
richiamato come oggetto dell'incarico professionale svolto
art. 1 dell'Accordo quadro del 21 maggio 2019
disciplina il perfezionamento della convenzione mediante scambio di corrispondenza e l'affidamento degli incarichi
art. 4 dell'Accordo quadro del 21 maggio 2019
contiene i criteri di determinazione dei compensi
Massime di principio
- Una convenzione predisposta da una grande impresa per regolare in modo uniforme una serie indefinita di incarichi professionali, anche se inviata al professionista per accettazione e perfezionata mediante scambio di corrispondenza, può integrare una condizione generale di contratto ai sensi dell'art. 1341 c.c.
- Quando una clausola di foro esclusivo deroga ai fori legali ed è inserita in condizioni generali predisposte unilateralmente, essa rientra tra le clausole onerose/vessatorie e richiede specifica approvazione per iscritto; in difetto, non è opponibile.
- Nelle convenzioni professionali soggette alla disciplina dell'equo compenso, la prova contraria alla presunzione di predisposizione unilaterale grava sull'impresa committente e richiede la dimostrazione di effettive trattative sul contenuto specifico delle clausole onerose.
- La questione sulla misura del compenso professionale è distinta dalla questione di competenza territoriale: ai fini del regolamento di competenza rileva solo la validità della clausola di foro, non la corretta quantificazione del compenso.
- Nel regolamento di competenza la Corte può esaminare direttamente gli atti per qualificare la convenzione e verificare se la clausola derogatoria del foro sia opponibile o meno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28371/2023 del 11/10/2023
- ordinanza_civile · 11 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28373/2023 del 11/10/2023
- ordinanza_civile · 11 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28374/2023 del 11/10/2023
- ordinanza_civile · 11 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28375/2023 del 11/10/2023
- ordinanza_civile · 11 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28392/2023 del 11/10/2023
- ordinanza_civile · 11 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28395/2023 del 11/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →