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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06276/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione. Ha ritenuto non applicabile la sospensione feriale dei termini in ragione della qualificazione processuale della controversia data dal giudice di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento notificata da un Comune a un privato, il quale aveva proposto opposizione. Il Tribunale, decidendo in grado di appello, ha rigettato l'opposizione. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato che l'impugnazione era tardiva: la sentenza impugnata era stata pubblicata il 9 giugno 2020, sicché il termine lungo ex art. 327 c.p.c. era scaduto il 9 dicembre 2020, mentre il ricorso era stato notificato l'8 gennaio 2021. È stato inoltre escluso che operasse la sospensione feriale dei termini, poiché il giudice di merito aveva qualificato la causa come opposizione all'opposizione ex art. 615 c.p.c., qualificazione alla quale la disciplina delle impugnazioni si conforma secondo il principio dell'apparenza, indipendentemente dalla sua eventuale esattezza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. è inammissibile, salvo che ricorra una causa idonea a sospenderne o impedirne il decorso.
  • Ai fini dell'applicabilità della sospensione feriale dei termini rileva la qualificazione processuale della controversia data dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, secondo il principio dell'apparenza, anche se tale qualificazione fosse eventualmente inesatta.
  • Quando il giudice di merito ha qualificato la domanda in un certo modo, la disciplina delle impugnazioni segue tale qualificazione processuale per determinare il regime dei termini.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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