Cassazione Civile, Ordinanza n. 06276/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione. Ha ritenuto non applicabile la sospensione feriale dei termini in ragione della qualificazione processuale della controversia data dal giudice di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento notificata da un Comune a un privato, il quale aveva proposto opposizione. Il Tribunale, decidendo in grado di appello, ha rigettato l'opposizione. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato che l'impugnazione era tardiva: la sentenza impugnata era stata pubblicata il 9 giugno 2020, sicché il termine lungo ex art. 327 c.p.c. era scaduto il 9 dicembre 2020, mentre il ricorso era stato notificato l'8 gennaio 2021. È stato inoltre escluso che operasse la sospensione feriale dei termini, poiché il giudice di merito aveva qualificato la causa come opposizione all'opposizione ex art. 615 c.p.c., qualificazione alla quale la disciplina delle impugnazioni si conforma secondo il principio dell'apparenza, indipendentemente dalla sua eventuale esattezza.
Norme richiamate
Il termine lungo per proporre impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza risultava scaduto prima della proposizione del ricorso.
La controversia era stata qualificata dal giudice di merito come opposizione all'opposizione ex art. 615 c.p.c.; a tale qualificazione la disciplina delle impugnazioni si è conformata secondo il principio dell'apparenza.
artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini non si applica al giudizio qualificato come opposizione all'opposizione ex art. 615 c.p.c.
art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Norma richiamata, insieme alla legge sulla sospensione feriale, per escludere l'applicabilità della sospensione dei termini.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. è inammissibile, salvo che ricorra una causa idonea a sospenderne o impedirne il decorso.
- Ai fini dell'applicabilità della sospensione feriale dei termini rileva la qualificazione processuale della controversia data dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, secondo il principio dell'apparenza, anche se tale qualificazione fosse eventualmente inesatta.
- Quando il giudice di merito ha qualificato la domanda in un certo modo, la disciplina delle impugnazioni segue tale qualificazione processuale per determinare il regime dei termini.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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