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Sentenza

Sentenza n. 4372/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza resa dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 401/2023 pubblicata in data 10 ottobre 2023.

Giustizia amministrativa202600374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 401/2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto ai docenti il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Quattro docenti hanno agito per ottenere l’esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 401/2023, pubblicata il 10 ottobre 2023 e passata in giudicato. Il titolo aveva condannato il Ministero ad attribuire la carta elettronica docente per € 500 per l’anno scolastico 2021/2022 a una ricorrente, € 3.000 per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022 a ciascuno di due ricorrenti e € 1.000 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 alla quarta ricorrente. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, i ricorrenti hanno chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e dichiarato l’inottemperanza del Ministero, rilevando che il credito era provato da idonea documentazione, era fondato su un giudicato e non era stato adeguatamente contestato. Ha assegnato al Ministero 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza per pagare gli importi riconosciuti nel titolo, detraendo quanto eventualmente già versato. Ha precisato che i conteggi dei ricorrenti non vincolano definitivamente l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l’importo esatto, la misura e la decorrenza degli interessi devono essere verificati in base al titolo e alla legge. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni era già decorso. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 120 giorni e determinare il residuo dovuto, adottando gli atti contabili necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione del giudicato che riconosce un credito nei confronti dell’amministrazione; la pretesa documentata e non adeguatamente contestata giustifica l’accoglimento.

  • artt. 1282 e segg. c.c.

    Nel giudizio di ottemperanza l’entità delle somme richieste, così come calcolata dalla parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge.

    L’amministrazione deve determinare il capitale residuo e gli interessi applicando il titolo e le norme civilistiche, verificandone misura e decorrenza; i conteggi unilaterali del creditore non sono di per sé vincolanti.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, l’azione di recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo può essere avviata solo dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza proposto va, pertanto, accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con contestuale assegnazione di termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione se antecedente, per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale di cui si chiede l’ottemperanza.

    Accertata l’inottemperanza, il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato assegnando all’amministrazione un termine per adempiere e predisponendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

  • art. 93 c.p.c.

    Non essendo controverso l’inadempimento dell’Amministrazione al momento della presentazione del ricorso, quest’ultima va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate negli importi indicati in dispositivo, determinati anche tenuto conto della serialità del contenzioso in materia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    In presenza della dichiarazione dei difensori di avere anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi, la condanna alle spese può essere distratta in loro favore.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Non essendo controverso l’inadempimento dell’Amministrazione al momento della presentazione del ricorso, quest’ultima va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate negli importi indicati in dispositivo, determinati anche tenuto conto della serialità del contenzioso in materia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    La parte soccombente è condannata alle spese del giudizio; nella liquidazione il giudice può considerare la serialità del contenzioso e disporre la distrazione in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il credito è documentato da un titolo passato in giudicato e l’amministrazione non lo abbia adeguatamente contestato né soddisfatto, il giudice può dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’adempimento entro un termine.
  • L’importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l’amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: la quantificazione deve essere verificata sulla base del titolo e della legge, considerando anche eventuali pagamenti parziali e la corretta misura e decorrenza degli interessi.
  • Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il recupero coattivo delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo presuppone il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione; il commissario determina quanto ancora dovuto e adotta gli atti necessari all’esecuzione, senza compenso quando l’incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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